Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18734 del 16/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18734 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DI PAOLA SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAGNONE PAOLO nato il 14/01/1971 a COSENZA

avverso la sentenza del 11/05/2017 della Corte d’appello di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
Udito l’Avv. Francesco Ventura, quale sostituto processuale dell’Avv. Pietro
Samnnarco, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza in data 11/5/2017, in
parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Cosenza, in data
2/10/2012, nei confronti di Paolo Magnone, dichiarava non doversi procedere in
ordine al delitto di cui all’art. 485 cod. pen., perché il fatto non era più previsto
come reato, confermando nel resto la sentenza di condanna alla pena ritenuta di
giustizia per il delitto di truffa.
2.1. Propone ricorso per cassazione la difesa dell’ imputato, deducendo la
violazione di legge, oltre che la manifesta contraddittorietà ed illogicità della

Data Udienza: 16/03/2018

motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla
ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità; evidenziava il ricorrente che
la querela era stata presentata da tale Picca Giancarlo, cui il Consiglio di
amministrazione della società aveva conferito il potere di presentare denunce,
querele ed esposti; che le norme statutarie non riconoscevano tale potere al
consiglio di amministrazione, poiché limitavano i poteri del consiglio
all’indicazione dell’amministratore cui spettava la rappresentanza legale della
società; evidenziava ulteriormente l’evidente contraddittorietà della motivazione

rappresentanza a soggetto estraneo al novero degli amministratori,
contestualmente riteneva legittima a tal fine la delega rilasciata al Picca, atto che
non possedeva né i requisiti di forma (mancando nella “delega” l’autentica della
sottoscrizione), né quelli di contenuto, indispensabili per attribuire i poteri al
soggetto indicato. Infine, con un ultimo argomento, il ricorrente contestava la
qualità di persona offesa (e, quindi, la titolarità del diritto di querela) in capo alla
società FGA Capital s.p.a., che riteneva esclusivamente soggetto danneggiato
dalla condotta di reato avendo immediatamente provveduto, dopo il mancato
pagamento delle rate dovute dall’imputato, a realizzare il recupero delle somme
non corrisposte, intimando alla società concessionaria il versamento
dell’anticipazione effettuata (senza quindi sopportare alcun danno collegabile ad
un pregiudizio patrimoniale).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2.1. Il potere di proporre la querela nell’interesse di una persona giuridica,
di un ente o di una associazione appartiene al legale rappresentante dell’ente.
Secondo le disposizioni che regolano le società per azioni, la rappresentanza
della società spetta per legge agli amministratori (art. 2384 cod. civ.), sicché
«l’esercizio del diritto di querela, in mancanza di uno specifico divieto statutario
o assembleare, rientra fra i compiti del rappresentante legale di una società di
capitali e, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, non
richiede il conferimento di un apposito mandato» (Sez. 6, n. 16150 del
26/04/2012, Filippone, Rv. 252715; in senso conforme Sez. 2, n. 35192 del
02/07/2013, Noschese, Rv. 257223; Sez. 5, n. 11074 del 04/12/2009, dep.
2010, Bervicato, Rv. 246885).
Ove gli organi che possiedono la rappresentanza legale intendano affidare a
terzi il potere di presentare la querela, dovrà essere rilasciata procura speciale ai

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che, nell’affermare la necessità di una procura speciale per conferire i poteri di

sensi dell’art. 122 cod. proc. pen. (come previsto dal combinato disposto degli
artt. 333, 2 comma e 337 cod. proc. pen.).
2.2. Nella specie (come risulta dai documenti allegati dal ricorrente al fine di
assolvere all’onere di specificità dell’impugnazione) il consiglio di
amministrazione ha delegato alla presentazione delle querele e ad altre attività
riservate ai rappresentanti legali della società, soggetti dipendenti della società
stessa, mediante una deliberazione del consiglio di amministrazione adottata nel
corso della riunione del consiglio di amministrazione del 12 gennaio 2007; tale

è stata redatta dinanzi ad un pubblico ufficiale e non risulta che la sottoscrizione
dei componenti del consiglio di amministrazione sia stata autenticata).
2.3. La sentenza impugnata, pur convenendo sulla necessità nel caso di
specie di individuare l’atto mediante il quale il consiglio di amministrazione aveva
conferito il potere di presentare querele e denunce nell’interesse della società a
terzi soggetti, non ha desunto dalla natura dell’atto di conferimento della
“delega” la conseguenza del difetto della necessaria procura speciale.
3. Il denunciato difetto della condizione di procedibilità impone
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 620 , lett.
A), cod. proc. pen. in quanto l’azione penale non doveva essere iniziata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’azione penale non
poteva essere iniziata, per difetto di valida querela.
Così deciso il 16/3/2018

sidente

Il Consiglia estensore
Ser

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Gi

iotall v

delibera non contiene i requisiti formali richiesti dall’art. 122 cod. proc. pen. (non

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