Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18733 del 23/03/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18733 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CARRATURO NUNZIO n. a Napoli il 24.3.1947
SARCINA SAMANTHA n. a Milano il 21.9.1974
avverso la sentenza n. 1686/2016 della Corte d’Appello di Venezia del 28.4.2016
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita nella pubblica udienza del 23.3.2017 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Fulvio Baldi, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso proposto da Carraturo Nunzio e quanto
al ricorso di Sarcina Samantha l’annullamento con rinvio relativamente al motivo
concernente l’art. 114 c.p. e l’inammissibilità nel resto;

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 aprile 2016 la Corte d’appello di Venezia, in parziale
riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della
stessa città, ha ridotto agli imputati, in atti generalizzati, le pene inflitte in
relazione al delitto di rapina aggravata e confermato nel resto la pronuncia
impugnata.
Hanno proposto ricorsi per cassazione Carraturo Nunzio personalmente ed il
difensore di Sarcina Samantha.

Data Udienza: 23/03/2017

Carraturo Nunzio ha censurato il diniego delle attenuanti generiche, pur a
fronte di elementi positivi, quali le gravi condizioni di salute dell’imputato,

i

motivi a delinquere ed il corretto comportamento processuale.
Il difensore di Sarcina Samantha ha censurato sia l’omessa motivazione
sull’applicabilità dell’art. 114 c.p., considerato il ruolo di “palo” e, dunque, di
minima importanza dell’imputata, sia la mancata considerazione sul contributo
marginale della stessa, sull’incensuratezza e sul comportamento successivo ai
fatti, che avrebbero dovuto indurre la Corte a concedere le attenuanti generiche
in misura prevalente e determinare la pena nel minimo edittale con la

All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all’esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita
in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante
lettura in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

I ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi privi della

necessaria specificità e comunque infondati.
1.1 Quanto al ricorso proposto da Carraturo, va rilevato che il ricorrente in
concreto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha
negato le attenuanti generiche, “sia in considerazione della negativa personalità

dell’imputato, sia perché emerge dagli atti la programmazione da parte
dell’imputato di altre azioni criminose, prima tra tutti, ma non unica,
l’organizzazione di altra analoga azione delittuosa ai danni di altra gioielleria, sia
perché il fatto commesso è connotato da rilevante gravità: si tratta di azione
preordinata e organizzata con altri pregiudicati, aggravata dalla presenza di più
persone e dall’uso di arma, dalle modalità violente poste in essere nei confronti
di soggetto non più giovane, dal rilevante danno cagionato alla p.o. mai risarcito.
Le ammissioni dell’imputato sono avvenute in una situazione ormai ampiamente
compromessa”.

sospensione condizionale.

In tal modo la Corte territoriale si è correttamente conformata al consolidato
orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere od escludere la
configurabilità delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a
prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche
un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all’entità del reato ed
alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all’uopo sufficiente
(così, ex multis, Sez. II, sentenza n. 3609 del 18 gennaio – 1° febbraio 2011,
CED Cass. n. 249163).

2

9/

1.2 Quanto al ricorso proposto da Sarcina, va innanzitutto osservato che
questa Corte (Sez. 2, n. 18540 del 19.4.2016, Rv 266852; Sez. 1, n. 37277 del
23.4.2015, Rv 264565) ha affermato che, in tema di concorso di persone nel
reato, la disposizione del secondo comma dell’art. 114 cod. pen., secondo cui
l’attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica
quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all’art. 112 stesso
codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a
cinque, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel
reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni

Nel caso in esame, ostava all’applicazione della circostanza attenuante della
partecipazione di minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del
reato, prevista dall’art. 114 cod. pen., la contestata e ritenuta aggravante del
fatto commesso da più persone riunite, con la conseguenza che del tutto
correttamente l’attenuante de qua non è stata applicata.
1.3 Quanto al motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti
generiche prevalenti sulle aggravanti, va ricordato che questa Corte ha già
chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte
circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di
merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora – come nel caso di specie non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da
sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la
soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare
l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. un., sentenza n. 10713
del 25 febbraio 2010, CED Cass. n. 245931).
1.4 Anche le censure sulla determinazione della pena sono prive di pregio,
atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato al riguardo con
argomentazioni insindacabili in questa sede, valorizzando come ostativi alla
quantificazione della pena nel minimo “la gravità del fatto, le gravi modalità di
realizzazione, l’entità rilevante del danno, il coinvolgimento, almeno nella fase

specificamente riguardanti il reato stesso.

preparatoria, in analoga azione criminosa”.
1.5 La doglianza sulla mancata concessione della sospensione condizionale, al
di là della sua genericità, trascura di considerare l’entità della pena in concreto
inflitta all’imputata, superiore ai limiti previsti per la concedibilità del beneficio in
parola.
2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che essi hanno proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000

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n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – ciascuno della
somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento ciascuno a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza pubblica del 23 marzo 2017
Il Consigliere estensore
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Giuseppina A. R. Pacilli

Il Presidente

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