Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18730 del 27/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18730 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’AMICO LUIGI N. IL 15/10/1950
avverso la sentenza n. 1237/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
30/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 27/03/2015

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Lecce ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Luigi D’Amico era stato
riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 2, L. 638/83, per avere
omesso di versare all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali,
prevenuto alla pena ritenuta di giustizia;
-che la difesa del D’Amico ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
la nullità della notifica dell’avviso della contestazione mossa dall’ente
previdenziale; nonché sollevando eccezione di incostituzionalità dell’art.
2, co. 1 bis, L. 638/83 rispetto agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in
capo al prevenuto;
-che con il ricorso vengono ribadite le stesse censure mosse in sede di
appello, alle quali la Corte distrettuale ha fornito assoluto esaustivo
riscontro, evidenziandone la infondatezza, col dimostrare di avere fatto
buon governo dei principi in materia dettati dalla giurisprudenza di
legittimità;
-che i motivi di annullamento sono inammissibili, ex art. 591 co. 1 lett. c)
cod.proc.pen., in quanto aspecifici, perché ripropositivi, sic et simpliciter,
delle medesime ragioni già discusse e ritenute, a giusta ragione,
immeritevoli di accoglimento dal giudice del gravame; peraltro, la
sollevata questione di costituzionalità, come osservato dalla Corte
distrettuale, in ordine alla presunta illegittimità delle modalità di notifica
della contestazione all’interessato da parte dell’ente previdenziale, non
ha ragion d’essere, perché già risolta dalle S.U. di questa Corte, con

v

operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti; con condanna del

pronuncia del 24/11/2011, n. 1855, secondo cui a carico dell’INPS sussiste
un obbligo di notificazione che segue le regole ordinarie e può avere
adempimento a mezzo del sevizio postale; come verificatosi nel caso in
questione, in cui la raccomandata è stata recapitata presso l’abitazione
del prevenuto, all’indirizzo dallo stesso indicato alla anagrafe tributaria;

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 27/3/2015.

-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

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