Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18730 del 16/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18730 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DI PAOLA SERGIO

Data Udienza: 16/03/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SECK ALIOUNE nato il 13/04/1973
avverso la sentenza del 05/05/2016 della Corte d’appello di Caltanissetta
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 5/5/2016,
confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal
pronunciata dal Tribunale della stessa città, in data 24/6/2013, nei confronti di
Alioune Seck per i delitti di cui agli artt. 474 e 628 cod. pen.
2.1. Propone ricorso per cassazione la difesa dell’ imputato.
2.2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la mancanza, la
contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione al
denunciato travisamento della prova; rileva il ricorrente che la sentenza aveva
fondato la propria motivazione sulle indicazioni scaturenti dal verbale di
sequestro, atto che non poteva esser valutato nel suo contenuto narrativo e che,
comunque, non riportava le espressioni che la Corte aveva posto a fondamento
della decisione; di qui l’utilizzazione ai fini della motivazione di un elemento
contrastante con l’informazione contenuta nel detto verbale, informazione
decisiva poiché unico dato probatorio posto a base della sentenza.

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2.3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge in
relazione all’art. 474 cod. pen., nonché il vizio di mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione, per non avere valutato la Corte la
questione, prospettata con i motivi di appello, del carattere grossolano della
falsificazione dei segni distintivi apposti sui capi di abbigliamento e sulle
calzature sequestrate all’imputato, carattere espressamente indicato negli atti
processuali e non contraddetto da alcun esame comparativo con marchi e segni
originali.
2.4. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione della legge

penale in riferimento all’art. 648 cod. pen., difettando la prova del reato
presupposto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto al primo motivo di ricorso, va ribadito il costante orientamento di
legittimità, secondo il quale il vizio di travisamento della prova, che ricorre
quando nella motivazione della decisione si fa uso di un’informazione rilevante
che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova
decisiva, non può essere fatto valere nell’ipotesi di cd. doppia conforme, non
potendo superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità,
salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di
impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal
primo giudice; inoltre, il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve
avere carattere di decisività, non essendo possibile da parte della Corte di
cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel
merito (v. tra le ultime, Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269906;
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 6, n.
5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013,
dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438).
Nel caso di specie, il contenuto del verbale di sequestro è stato valutato da
entrambe le decisioni che hanno affermato la responsabilità dell’imputato; il
contenuto complessivo degli atti acquisiti con il consenso della difesa (oltre al
verbale di sequestro, è stata acquisita l’intera comunicazione di notizia di reato
con i relativi allegati), che dunque sono stati legittimamente utilizzati ai fini della
decisione anche quanto al loro contenuto, dimostravano – indipendentemente
dall’erronea trascrizione del contenuto del verbale di sequestro – la sicura
contraffazione dei marchi apposti sugli indumenti e sulle calzature sequestrate; il

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giudizio espresso dalle sentenze si è poi fondato altresì sulle caratteristiche dei
prodotti, sulle modalità di confezionamento e sul prezzo richiesto per l’acquisto.
Dunque, non ricorrono i presupposti per dare ingresso al denunciato vizio
del travisamento della prova.
3. In ordine al secondo motivo di ricorso, relativo al dedotto carattere
grossolano della contraffazione dei marchi rilevata sui prodotti sequestrati, va
ricordato che secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità
(da ultimo, Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje, Rv. 258722)

prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità
della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via
principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede
pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che
individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la
circolazione anche a tutela del titolare del marchio. Si tratta, pertanto, di un
reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione
dell’inganno; non ricorre, quindi, l’ipotesi del reato impossibile anche qualora la
grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere
la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.
4. Infine, il terzo motivo di ricorso è infondato, limitandosi a collegare il
difetto della prova della ricettazione all’ipotizzato carattere grossolano della
contraffazione dei segni distintivi, circostanza peraltro motivatamente esclusa
dalla sentenza impugnata
5. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 16/3/2018

Il Consigl
Se

estensore
i Paola

integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di

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