Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1873 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1873 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ABATE VINCENZO GENEROSO N. IL 16/05/1959
avverso la sentenza n. 7148/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di NAPOLI, del 27/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

OSSERVA
Abate Vincenzo Generoso ricorre per cassazione avverso la sentenza
emessa, ex art 444 cpp, dal Tribunale di Napoli in data 27-3-12 , per i reati di cui
agli artt 374 bis, 481-61 n 2 e 372 cp, commessi in epoca antecedente e prossima al
1-6-10 e il 21 -7-10.

applicazione dell’ali 129 cpp , pur risultandone i presupposti dagli atti a disposizione
del giudice.
L’ari 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.
Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento
basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto, alla sua mancata
commissione da parte dell’imputato, all’insussistenza dell’elemento soggettivo,
alla presenza di cause di giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o, in genere,
alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato. Né il ricorrente
indica in alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da
cui sarebbe stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità dell’ad 129
cpp
L’inosservanza del disposto dell’ad 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 , determinata in
considerazione della natura del provvedimento impugnato , in favore della Cassa
delle ammende

PQM
La Corte

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa

°dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 29-11-12.

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