Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1873 del 08/10/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1873 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RICSE ACOSTA CARLOS JAVIER N. IL 29/07/1975
avverso la sentenza n. 4616/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
25/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
VOLPE
Udito il Procuratore Gwrale in persona de). I)Aott,_5 -ittf
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che ha concluso per -er ‘/44.-a4c.,,-,.»,74,./-0. ;ree
Udito, per la parte vile, l’Avv
Uditi difenso Avv.
Data Udienza: 08/10/2013
Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Ricse Acost Carlos Javier avverso la
sentenza emessa in data 25.1.2012 che confermava quella del G.u.p. del Tribunale di
Milano con la quale il predetto era stato condannato alla pena di due di arresto ed C
1.000,00 di ammenda con sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria
oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto e confisca
dell’autoveicolo in sequestro per il reato (commesso 1’1.11.2009) di cui all’art. 186
comma 7° C.d.S. (rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico: come da correzione
C.d.S.).
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale, assumendo la violazione del
principio di correlazione tra reato contestato e sentenza, poiché la Corte, pur
rilevando la violazione predetta, si era limitata a disporre la correzione materiale
dell’imputazione, senza nemmeno seguire la procedura di cui all’art. 130 c.p.p..
Rappresenta, inoltre, la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla
disposta confisca dell’autovettura in sequestro, benché questa fosse di proprietà della
società di leasing Toyota Financial Services.
Con memoria pervenuta il 7.3.2013 sono stati formulati motivi nuovi con i quali si
ribatte la denunciata violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla
mancata revoca della confisca dell’autovettura.
Considerato in diritto
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Non ricorre alcuna violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.
Correttamente la Corte ha disposto la mera correzione materiale dell’imputazione,
poiché come osservato nella motivazione dell’impugnata sentenza (pag. 2),
“dai
verbali di contestazione amministrativa, dalla c.n.r., dalla contestazione del fatto, dal
contenuto della sentenza e dagli stessi motivi di appello, appare evidente che per
mero errore materiale il capo di imputazione richiama l’art. 187 del codice della strada
anziché l’art. 186”.
disposta rispetto all’originaria indicazione nell’imputazione dell’art. 187, comma 8°
Sicchè deve ragionevolmente ritenersi che la correzione de qua, non comportando
alcuna significativa modifica della contestazione, immutata nei suoi tratti essenziali,
non sia idonea in nessun modo a pregiudicare le facoltà difensive che anzi sono state
ampiamente e puntualmente esercitate.
Infatti, la violazione denunciata sussiste solo qualora il fatto contestato sia mutato nei
suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di
cambiamento sostanziale della fisionomia dell’ipotesi accusatoria capace di impedire o
menomare il diritto di difesa dell’imputato (Cass. pen. Sez. VI, n. 6346 del 9.11.2012,
Rv. 254888).
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E’ fondata, invece, la seconda censura dal momento che “In tema di guida in stato di
ebbrezza, non è confiscabile il veicolo concesso in “leasing” all’utilizzatore dello stesso
se il concedente, da ritenersi proprietario del mezzo, sia estraneo al reato” (Cass.
pen. Sez. Un., n. 14484 del 19.1.2012, Rv. 252030).
Consegue l’annullamento (senza rinvio) della sentenza impugnata limitatamente alla
disposta confisca dell’autovettura, confisca che va eliminata.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza limitatamente alla statuizione di confisca, confisca che
Così deciso in Roma, addì 8.10.2013
elimina.