Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18728 del 27/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18728 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPOLONGO CARROZZI ALBERTO ANTONIO N. IL 24/05/1938
avverso la sentenza n. 2556/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
13/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 27/03/2015

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Bari, in
parziale riforma del decisum di prime cure, con il quale Alberto Antonio
Capolongo Carrozzi era stato dichiarato responsabile del reato di cui
all’art. 2, L. 638/83, per avere omesso, nella sua qualità di presidente del
all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulle retribuzioni
corrisposte ai lavoratori dipendenti, relativamente al 3° e 4° trimestre
2006 e al 1° e 2° trimestre 2008, per un totale complessivo di euro
70.274,82, ha ridotto la pena a mesi 6 di reclusione, con concessione del
beneficio ex

art. 163 cod.pen., eliminando la condizione

della

pubblicazione della sentenza di condanna;
-che la difesa

dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

contestando l’omesso riscontro, da parte della Corte distrettuale a due
specifici motivi di appello, attinenti alla mancata ricezione del Capolongo
Carrozzi della contestazione dell’ente previdenziale e alla insussistenza di
prova in ordine all’effettiva corresponsione da parte dello stesso delle
retribuzioni ai lavoratori dipendenti;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dai decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in
capo al prevenuto, a seguito di esaustiva e compiuta disamina delle
emergenze istruttorie, puntualmente richiamate ( verbale contestazione

INPS del 23/3/2009, notificato a mezzo racc. a.r. n. 11760060598-5, e
ricevuto ritualmente dal destinatario; autocertificazioni trasmesse dallo
stesso prevenuto all’ente previdenziale );
-che, peraltro, con le censure sollevate si tende ad una rilettura degli
elementi costituenti la piattaforma probatoria, sui quali al giudice di
legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo;

consiglio di amministrazione della Contessa Coop. Agricola, di versare

-che il ricorso è inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma il 27/3/2015.

Ammende della somma di euiro 1.500,00.

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