Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18728 del 27/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18728 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI CESARE GIANNI N. IL 30/07/1953
avverso la sentenza n. 7/2011 TRIBUNALE di SULMONA, del
31/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
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Data Udienza: 27/03/2013

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante
Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
per il ricorrente è presente l’Avvocato Luigi Di Massa, il quale chiede l’accoglimento
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 31 gennaio 2012 del Tribunale di Sulmona, che confermava la
sentenza del giudice di pace di Sulmona, Di Cesare Giovanni era condannato alla

L’imputato, sindaco del comune di Anversa degli Abbruzzi, era accusato di aver
offeso l’onore e il decoro della persona offesa, consigliere comunale di minoranza,
con le espressioni “siete gentaglia, cialtroni”; il ricorso è affidato a tre motivi:
a) violazione dell’art. 606 c.p.p., lettera B, in relazione alla ritenuta insussistenza
della scriminante del diritto di critica politica; a giudizio del ricorrente, l’espressione
“cialtroni”, unica in ordine alla quale può dirsi raggiunta la prova, tenendo conto
della desensibilizzazione del significato offensivo di talune parole in ambito politico
e sindacale, laddove è consentita una estrema polemicità e perciò una dilatazione
dell’ambito di continenza, salvo l’offensività intrinseca dello stesso linguaggio
adottato, non può ritenersi penalmente rilevante;
b)

violazione dell’art. 606 c.p.p., lettera E, in relazione all’applicazione delle

scriminanti previste dall’articolo 599, commi 1 e 2, c.p. della reciprocità delle offese
e soprattutto della provocazione, quanto meno sotto il profilo putativo, in
considerazione dell’invito a “stare attento”, rivolto all’imputato dalla persona offesa
immediatamente prima, invito che deve ritenersi integrare quel fatto ingiusto che la
norma del codice penale pone a fondamento dello stato d’ira che esclude la
punibilità del reato. Pure a fronte di uno specifico motivo di appello, il Tribunale non
si è pronunciato sul punto;
c) violazione dell’art. 606 c.p.p., lettera E, in relazione, ancora, all’applicazione
della scriminante prevista dall’articolo 599, comma 2, c.p. della provocazione: il
giudice di pace riconosce la sussistenza della provocazione putativa, laddove pone
tale circostanza a fondamento della concessione delle attenuanti generiche, ma poi,
contraddicendosi, esclude la sussistenza della provocazione putativa; anche il
giudice di appello non fornisce alcuna giustificazione in ordine al motivo di appello
specificamente proposto sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per quanto di ragione, e di conseguenza va accolto.
1.1 Se infatti il primo motivo di ricorso appare infondato, poiché per le due
espressioni accertate (“cialtroni” e “gentaglia”) , delle quali la sentenza di primo
grado analizza il significato alla luce delle definizioni contenute nel dizionario
Devoto-Oli, desumendone il carattere offensivo e rispetto alle quali appare

2

pena di C 300 di multa per il reato di ingiuria in danno di Del Greco Pina.

giustificata l’esclusione dell’operatività della causa di giustificazione, essendo rivolte
alla persona del Di Cesare e non alla sua azione politica, diversa considerazione
meritano gli altri due motivi di ricorso.
2. è infatti indubbiamente vero che il Tribunale di Sulmona, nella stringata
motivazione, non ha in alcun modo preso in considerazione il motivo articolato a
pagina VIII-X dell’atto di appello, riproposto nel ricorso, con il quale si sollecitava il
giudice di secondo grado a ritenere scriminata la condotta ai sensi del comma 1

Come più volte affermato da questa Sezione, per l’applicabilità dell’esimente della
provocazione, prevista per i reati di ingiuria e di diffamazione dall’art. 599 c.p.,
comma 2, occorre che la reazione sia conseguenza di un fatto che per la sua
intrinseca illegittimità o per la sua contrarietà alle norme del vivere civile (Sez. 5, n.
9907 del 16/12/2011, P.C. in proc. Conti, Rv. 252948) abbia in sè la potenzialità di
suscitare un giustificato turbamento nell’animo dell’agente, anche in assenza di
proporzione fra la reazione ed il fatto ingiusto altrui, essendo sufficiente che
sussista un nesso di causalità determinante tra fatto provocante e fatto provocato e
non un legame di mera occasionalità (Sez, 5, n. 43173 del 04/10/2012, Di
Tommaso, Rv. 253787). L’esimente in questione può anche configurarsi sotto il
profilo della putatività, ai sensi dell’art. 59 c.p. (circostanze non conosciute o
erroneamente supposte) qualora ricorra una ragionevole, anche se erronea,
opinione dell’illiceità del fatto altrui, ma in tal caso si richiede che l’errore sia
plausibile, ragionevole e logicamente apprezzabile e che non cada sulla efficacia
obbligatoria o sulla sussistenza di una norma giuridica (Sez. 5, n. 38596 del
01/10/2008, P.G. in proc. Loyola, Rv. 241954).
3. Allo stesso modo non è vagliata in alcun modo la denunciata contraddittorietà
della decisione di primo grado, nella parte in cui afferma la sussistenza di una
provocazione dal punto di vista putativo, al fine di riconoscere le attenuanti
generiche, ma poi non valuta tale circostanza ai fini della scriminante prevista
dall’art. 599 c.p..
4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al
Tribunale di Sulmona per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla la impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sulmona.
Così1eco in Roma, il 27 marzo 2013
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‘ensore

(ritorsione) o 2 (provocazione) dell’art. 599.

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