Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18726 del 12/12/2017
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18726 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: FIORDALISI DOMENICO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HACHAM BRAHIM nato il 28/11/1989
avverso l’ordinanza del 05/04/2017 del TRIBUNALE di ASTI
sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG
Data Udienza: 12/12/2017
Il Procuratore generale, Simone Perelli, chiede l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Asti per
quanto di competenza.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Hacham Brahirn ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Asti del
05/04/2017 con la quale è stata respinta l’istanza di applicazione della disciplina
in Asti il 17 settembre 2012, il 16.12.2012 ed il 26.3.2013, cioè a distanza di tre
mesi l’uno dall’altro.
2.
Deduce il ricorrente col primo motivo l’inosservanza o erronea applicazione
di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale,
ex art 606 lett. d) cod. proc. pen. con riferimento all’art. 666, comma 3, cod. proc.
pen., perché il giudice avrebbe deciso senza fissare l’udienza come previsto
dall’art. 666 cod. proc. pen. che impone di darne avviso alle parti ed al difensore
e di far partecipare il pubblico ministero.
3.
Col secondo motivo il ricorrente deduce la mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione ex art. 6060, lett. e), cod. proc. pen., in
quanto la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe meramente apparente.
4.
Il Collegio condivide le argomentazioni del Procuratore generale, perché
dagli atti risulta effettivamente che non è stata fissata e svolta l’udienza prescritta
dall’art. 666, comma
3,
cod. proc. pen.,
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5.
L’ordinanza impugnata pertanto va annullata senza rinvio, tenendo conto
del suddetto principio di diritto.
Il nuovo esame sarà condotto dallo stesso Tribunale di Asti in diversa
composizione fisica (Corte cost. n. 183/2013).
2
.
,
del reato continuato dei reati di cui a tre sentenze di condanna per furti accertati
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Asti per rinnovato esame.
Così deciso il 12/12/2017.
Il Presidente