Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18725 del 12/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18725 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANDOLFI CIRO nato il 02/12/1976 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 31/10/2016 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/s6Rt-ite le conclusioni del PG

Data Udienza: 12/12/2017

Il Procuratore generale, Luigi Orsi, chiede di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Andolfi Ciro ricorre avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli del

1.

31/10/2016 che ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di applicazione della
disciplina del reato continuato tra due reati di estorsione aggravata per i quali era
stato separatamente condannato.

violazione e la falsa applicazione degli artt. 666 e 671, cod. proc. pen., avendo il
Giudice dell’esecuzione travisato la richiesta di Andolfi,sul presupposto della stessa
domanda da lui avanzata nel giudizio ancora in corso su imputazione di
associazione mafiosa, da unificare ex art. 81 cod. pen. alle due estorsioni, già
giudicate.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni del Procuratore generale Luigi Orsi circa
l’inammissibilità del ricorso, in quanto al giudice dell’esecuzione è stato richiesto il
riconoscimento della continuazione tra le due estorsioni siccome espressione della
militanza dell’Andolfi nell’associazione di tipo mafioso ancora

sub iudice, già

oggetto di sentenza di primo grado, che ha riconosciuto la continuazione tra il
reato associativo ed uno solo dei due episodi estorsivi, accogliendo parzialmente
la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra tutti e tre i reati
rivolta anche al giudice dell’esecuzione.
Non sussiste all’evidenza alcuna violazione di legge nel provvedimento
impugnato, che ha correttamente dichiarato l’inammissibilità dell’istanza; infatti,
il ricorrente ha chiesto al giudice dell’esecuzione di pronunciarsi sulla medesimezza
del disegno criminoso tra due reati scopo, il cui collante sarebbe costituito
unicamente dall’appartenenza dell’Andolfi al sodalizio mafioso, reato su cui è
tuttora pendente il giudizio di cognizione.

3.

Ne consegue l’inannmissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della
Cassa delle Ammende di una somma determinata, equamente, in Euro 2000,00
tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia
proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”. (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

2

Deduce il ricorrente,ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., la

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 12/12/2017.

Domenico Fiordalisi

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA