Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18724 del 12/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18724 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COPPOLA SALVATORE nato il 20/05/1977 a CERCOLA

avverso l’ordinanza del 02/03/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lettehsentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 12/12/2017

Il Procuratore generale Luigi Orsi chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Coppola Salvatore ricorre avverso l’ordinanza della Corte di assise di

appello di Napoli con la qualmi sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.,è stata rigettata
la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato in relazione
al delitto p. e p. dall’art. 416 bis cod. pen. e a quello di detenzione di armi

Vesuviana, di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 18.11.2008;
al concorso in omicidio aggravato in danno di Gustavo Viterbo, commesso
il 20.3.2004 a S. Anastasia, come da sentenza della Corte d’assise d’appello di
Napoli del 20.6.2012;

o
al tentato omicidio ai danni di Panico Antonio commesso il 28.7.204 a S.

Anastasia (artt. 56 e 575 c.p. aggravato e legge armi), giudicato con sentenza
della Corte di assise di appello di Napoli del 25/09/2015.
Il Coppola avrebbe commesso i reati come appartenente al clan Sarno operante
in Napoli Ponticelli, in Sant’Anastasia e Somma Vesuviana, per il predominio del
territorio nell’ambito di una guerra di camorra esplosa nelle aree suddette, ma il
giudice dell’esecuzione, ai fini dell’esclusione di un progetto unitario, ha valutato
il fatto che il Coppola appartenesse già nel 2003 al sodalizio dei Sarno, e allorché
non era ancora esplosa la faida del 2004, per le mire espansionistiche del clan.

2.

Con memoria del 6.12.2017, il Coppola evidenzia che i giudici della

cognizione hanno già riconosciuto la continuazione tra delitto associativo e reati
fine in materia di armi, con argomentazioni che ben possono estendersi ai due
delitti di omicidio e tentato omicidio, mentre il giudice dell’esecuzione avrebbe
omesso di considerare i contenuti della sentenza di condanna per l’omicidio di
Viterbo Gustavo, dal quale si evince che l’omicidio è stato commesso per
agevolare l’attività del clan Sarno.
Infine, andava tenuto conto del tempo di commissione dei reati contro la
persona il 20 marzo e il 28 luglio 2004.

3.

Il Collegio ritiene infondato il ricorso, in conformità delle conclusioni del

Procuratore generale.
L’equivoco in cui incorre il ricorrente è quello di ritenere che la prospettiva di un
sodalizio mafioso, che comprende la consumazione di gravi reati di sangue,
costituisca elemento rivelatore dell’unicità del disegno criminoso, mentre va
distinta la prospettiva criminale generica dal comprovato disegno per la

2

Ore._

(L. 497/74), commessi fino ad agosto 2006 a Napoli, S. Anastasia e Somma

consumazione di specifici reati scopo. Il ricorso non si misura col rilievo svolto
dal giudice dell’esecuzione, in ordine al fatto che i reati scopo sono maturati in un
contesto dinamico imprevedibile, innescato dalla estemporaneità della decisione
del gruppo criminale di appartenenza.
Va quindi distinto il programma associativo dal disegno criminoso, perché solo
quest’ultimo richiede la rappresentazione fin dall’inizio dei singoli episodi,
individuati almeno nelle linee essenziali e l’iter criminoso da seguirei (Cass. Sez.

4.

Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle

spese processuali, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12/12/2017.

1 ) n. 3834 del 15/11/2000).

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