Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18723 del 12/12/2017
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18723 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: FIORDALISI DOMENICO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARINO UMBERTO nato il 25/09/1968 a CATANIA
avverso l’ordinanza del 20/03/2017 del TRIBUNALE di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/€4#t e le conclusioni del PG
Data Udienza: 12/12/2017
Il Procuratore generale, Luigi Orsi, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Marino Umberto ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania del
1.
20/03/2017, con la quale è stata rigettata l’istanza di applicazione della disciplina
del reato continuato tra più reati scoperti in occasione di un’unica perquisizione,
ma becertati con le sentenze di seguito indicate:
euro di multa per detenzione e spaccio di 150 grammi di cocaina (art. 73 dpr
309/90) commesso il 15.2.2003;
Tribunale di Catania del 7/06/2005;anni uno e mesi 8 di reclusione e 800,00
euro di multa per detenzione e ricettazione di arma comune da sparo e munizioni
(art. 648 cod. pen. e artt. 2 e 7 L. 895/67),arma clandestina perché priva di
matricola (art. 23 L. 110/75) 1 commessM il 15/02/2003.
Il giudice dell’esecuzione,. argomentava l’inesistenza di elementi che lasciassero
evincere l’unicità del medesimo criminoso in modo distinto da una concezione di
vita improntata al crimine.
2.
Deduce il ricorrente, l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale
ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 81 cod.
pen.,e la mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in
tema di disciplina del reato continuato,ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. poc. pen.,
in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
In particolare, vi sarebbe un’erronea interpretazione dell’art. 81 comma 2 cod.
pen., nonché una manifesta illogicità della motivazione, perché se il codice di rito
favorisce la separazione dei processi, l’art. 671 cod. proc. pen. è ispirato al favor
rei; d’altronde nel caso di specie i processi sarebbero stati separati per mero errore
della Procura, essendo derivati dalla medesima unica perquisizione.
Il disegno criminoso emergerebbe dal rinvenimento unitario di armite droga,
dopo il vano tentativo del Marino di liberarsene, lasciando ritenere verosimile,
insieme all’unitarietà del contesto spazio-temporale della detenzione, anche il
legame rappresentativo-deliberativo tra le due detenzioni.
3.
Il Procuratore generale ha argomentato la richiesta di dichiarare
l’inammissibilità del ricorso, per le motivazioni generiche e declamatorie del
ricorso, che non permetterebbero di comprendere il disegno criminoso che leghi i
reati.
2
– Corte di appello di Catania del 7/04/2005 anni 4 e mesi 8 di reclusione e 400,00
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Ritiene il Collegio che il ricorso appare fondato, considerata la contestualità
della detenzione dell’arma e dello stupefacente, che rende illogica l’esclusa
sussistenza di un rapporto strumentale tra detti reati, stante l’entità non
trascurabile della cocaina detenuta, col presidio dell’arma, anche in considerazione
del tentativo simultaneo di disfarsi della droga e dell’arma da parte del Marino.
La motivazione dell’ordinanza fa riferimento all’insufficienza sintomatica
dei fatti di reato commessi simultaneamente dallo stesso imputato.
Tale motivazione appare inadeguata a sostenere l’insussistenza dell’unicità del
disegno criminoso.
2.
Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo
esame, rispondente alla logica motivazionale rappresentata, allo stesso Tribunale
in diversa persona fisica. (Corte cost. n. 183 del 2013).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.
Così deciso il 12/12/2017.
dell’unicità del contesto delittuoso, senza confrontarsi con la specificità oggettiva