Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18722 del 12/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18722 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FRASCA’ GIOVANNI nato il 16/08/1978 a TORINO

avverso l’ordinanza del 29/11/2016 del GIP TRIBUNALE di IVREA
sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 12/12/2017

Il Procuratore generale Gabriele Mazzotta chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Frascà Giovanni ricorre avverso l’ordinanza in data 29.11.2016 con la quale

il G.i.p. del Tribunale di Ivrea, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto solo
parzialmente il vincolo della continuazione tra i vari reati di cui era stato
condannato ed ha determinato la pena per un primo gruppo di reati, in anni sette,

anni sei di reclusione ed euro 20.300,00 di multa.

2.

Deduce il ricorrente l’omessa motivazione in merito all’entità degli aumenti

e, con memoria ex artt. 585 comma 4 e 611 cod. proc. pen. denuncia altresì
l’illegalità della pena complessivamente determinata in anni sette e mesi 4 di
reclusione e 2.600,00 euro di multa, perché superiore a 5 anni di reclusione e
900,00 euro di multa che rappresenta il triplo della pena base di anni 1 e mesi 8
di reclusione e 300,00 euro di multa determinata dal giudice della cognizione,
prima dell’aumento della continuazione, ai sensi dell’art. 81 cod. pen.
3. Il Procuratore generale argomenta la richiesta di accoglimento del ricorso, sul
fatto che il giudice, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. poc. pen., deve prima
scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione,
individuare quello più grave e solo dopo, sulla pena individuata dal giudice della
cognizione, operare autonomi aumenti di pena. Nel procedere a ciò, il giudice deve
dar conto con adeguata motivazione dei singoli aumenti, qualora essi risultino
significativi rispetto a quelli riconosciuti rilevanti in sede di cognizione per i reati
satellite; mentre il giudice dell’esecuzione non ha riconsiderato gli aumenti dei
reati satellite che andavano nuovamente soppesati, ma si è limitato ad assumere
come pena base la pena complessiva irrogata con le sentenze dedotte; infine,
anche i singoli aumenti sarebbero privi di qualunque specifica motivazione.

mesi quattro di reclusione ed euro 2.600,00 di multa e, per un secondo gruppo, in

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio condivide l’orientamento di Sez. 1 n. 32870 del 10/06/2013, con il
quale, nel procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati
separatamente giudicati, il giudice dell’esecuzione deve dare conto con adeguata
motivazione dei singoli aumenti, qualora essi risultino significativi rispetto a quelli
riconosciuti in sede di cognizione per i reati satellite.

2

i

Nel caso di specie, tale separata considerazione non è stata effettuata dal giudice
il quale ha assunto come pene basi, con riferimento ad ogni gruppo di reati per i
quali è stata distintamente ritenuta la continuazione, rispettivamente quella
determinata in anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, per il reato
continuato giudicato con sentenza del 26 ottobre 2005,e quella determinata in
anni 5 mesi 6 di reclusione ed euro 18.300,00 di multa per il reato continuato
giudicato con la sentenza del 6/02/2009; per blocchi di reati, già interlmente
unificati, il giudice ha operato gli aumenti esterni che supponevano, invece, la

art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Manca, in definitiva, la individuazione del reato più grave tra tutti quelli per i
quali viene ritenuta la sussistenza della continuazione e la valutazione distinta
degli aumenti per ogni reato. Inoltre, risulta fondato anche il rilievo svolto con i
motivi aggiunti del ricorso circa il superamento del triplo della pena base
individuata dal giudice della cognizione (Sez. U. n. 28659 del 8/06/2017).
L’ordinanza impugnata viola il dettato degli artt. 81 cod. pen. e 187 disp. att.
cod. proc. pen. e va,di conseguenza,annullata limitatamente alla determinazione
del trattamento sanzionatorio, tenendo conto dei suddetti principi di diritto, con
rinvio del nuovo esame al giudice dell’esecuzione in diversa persona fisica, in
ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 183 del
03/07/2013.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento
sanzionatorio e rinvia per nuovo esame, sul punto, al giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Ivrea.

Così deciso il 12/12/2017.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Domenico Fiordalisi

Antonella Mazzei

e.,

scomposizione delle continuazioni interne e l’individuazione del reato più grave ex

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA