Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18721 del 13/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18721 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAMPITOC SUSANA N. IL 10/10/1959
avverso la sentenza n. 29/2010 TRIBUNALE di RIMINI, del
05/10/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. e., t2:4.,„
che ha concluso per j
fuo
J

Udito, per la parte civile, l’Avv AMA, O ‘1/61.11414
UditoldifensoAvv.

Data Udienza: 13/03/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 5 ottobre 2010, ha confermato
la sentenza del Giudice di pace di Rimini del 20 luglio 2009 che aveva
condannato Lampitoc Susana per i delitti di ingiurie e minacce in danno di

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata,
personalmente, lamentando:
a)

una violazione di legge e una motivazione insufficiente in merito

all’affermazione della penale responsabilità per il delitto d’ingiurie, pur in
presenza della scriminante di cui all’articolo 599 cod.pen.;
b)

una violazione di legge e l’omessa motivazione in ordine

all’affermazione della penale responsabilità per l’ulteriore reato di minacce;
c) una violazione di legge ed una motivazione illogica a a cagione del
travisamento del fatto come risultante dall’esperita attività istruttoria.
3. Risulta, altresì, pervenuta memoria nell’interesse dell’imputata,
contenente motivi nuovi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Giova premettere come l’integrazione del reato di minaccia richieda che
si abbia una limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del
pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato alla vittima, mentre non è
necessario che uno stato di intimidazione si verifichi in concreto, essendo
sufficiente la mera attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante
l’indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa
essere dedotto dalla situazione contingente (v. Cass. Sez. V 12 maggio 2010 n.
21601).
A ciò si aggiunga come, in ogni caso, il verificarsi del male minacciato
debba dipendere dal fatto dell’agente, non potendo il c.d. fatto del terzo
costituire elemento idoneo ad integrare un pericolo effettivo idoneo a
determinare l’ingiusta coazione della volontà della parte offesa (v. le citate Cass.
Sez. V 22 aprile 1999 n. 7571 e Sez. V 17 maggio 2000 n. 7511).
1

Guzzardella Salvatore.

Nella specie, la minaccia proferita dall’imputata ” a te mio marito con la
pistola ti fa un buco in fronte”, appare inidonea ad integrare gli estremi oggettivi
e soggettivi del reato in quanto, da un lato, la prospettazione del male ingiusto è
rimessa all’esecuzione di un terzo e, d’altra parte, neppure si riscontrano nella
condotta dell’agente elementi di istigazione o di rafforzamento di una situazione
di pericolo che, in ipotesi, potrebbero dar luogo all’evidenziazione di un male
ingiusto.

ricorrente una condotta e la coscienza e volontà di prospettare ad altri un danno
ingiusto ecco che s’impone l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza
perchè il fatto non sussiste, quanto all’ascritto reato di minacce.
3.

Del pari, merita censura l’impugnata sentenza sul punto

dell’affermazione della penale responsabilità per le contestate ingiurie, pur in
presenza della scriminante della reciprocità.
Invero, i Giudici del merito hanno dato conto dell’insussistenza della
esimente di cui all’articolo 599 cod.pen, primo comma con motivazione illogica e
non ispirata ai principi elaborati da questa Corte (v. da ultimo Cass. Sez. V 16
dicembre 2011 n. 9907, 11 maggio 2012 n. 39508 e 4 ottobre 2012 n. 43173) .
In primo luogo, si è affermato, in contrasto con il terzo comma del citato
articolo 599 cod.pen., come la mancata presentazione di una querela da parte
dell’offensore non valesse a rendere operante la chiesta scriminante.
In secondo luogo, perchè nonostante la prova delle offese reciproche (v.
pagina 6 dell’impugnata sentenza “..essendo stata lei con il suo gesto a dare
inizio alla lite”) il Tribunale ha dichiarato illogicamente la non reciprocità delle
offese.
Il tutto senza nemmeno considerare come l’invocata scriminante sia
applicabile anche allorquando l’offensore abbia iniziato per primo ad offendere
altro soggetto (v. Cass. Sez. V 21 ottobre 2009 n. 48650).
In presenza, quindi, della chiesta esimente della reciprocità delle ingiurie
l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non
costituisce reato.
4. Il ricorso va, in conclusione, accolto e l’impugnata sentenza annullata
senza rinvio quanto al reato di minaccia perchè il fatto non sussiste e quanto al
reato d’ingiurie perchè il fatto non costituisce reato.
P.T.M.

2

Difettando, di conseguenza, in quanto posto in essere dall’odierna

La Corte, annulla la sentenza impugnata senza rinvio, quanto al reato di
minaccia perchè il fatto non sussiste; quanto al reato d’ingiuria perchè il fatto
non costituisce reato.

Così deciso in Roma, il 13/3/2013.

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