Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18720 del 13/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18720 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRILLINI ANDREA N. IL 02109/1965
avverso la sentenza n. 1027/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
28/04/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Genterale in persona del Dott.1 g etLq 7flA)
che ha concluso per
A./

Udito, per la parte civile, l’Avv
UdilhiPdifensor,Avv.

12~14

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Data Udienza: 13/03/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 28 aprile 2011, ha
parzialmente confermato, rimodulando la pena previa concessione delle
attenuanti generiche, la sentenza del Tribunale di Ancona del 28 ottobre 2009
che aveva condannato Trillini Andrea per il delitto di bancarotta fraudolenta per

Pitturi Dina, dichiarata fallita il 17 ottobre 2006.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, il quale lamenta:
a) l’inosservanza della legge penale nel punto in cui l’imputato è stato
condannato per un fatto diverso da quello di cui al capo d’imputazione;
b) una violazione di legge e la illogicità manifesta della motivazione in
merito all’accertamento della sua penale responsabilità quale amministratore di
fatto della ditta fallita;
c) una violazione di legge e una carenza di motivazione in ordine alla
accertata condotta distrattiva dei beni strumentali, degli importi presenti sui
conti correnti riconducibili alla fallita e della differenza tra ricavi netti e costo del
venduto;
d) una violazione di legge e una motivazione illogica in merito al mancato
accertamento del dolo specifico necessario per il delitto di bancarotta
fraudolenta.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. Il primo motivo è del tutto pretestuoso in quanto l’imputato è stato
condannato non quale “ispiratore” (secondo le asserzioni defensionali) bensì
quale vero e proprio amministratore di fatto della ditta fallita sulla base di quanto
dallo stesso dichiarato al Curatore (v. pagina 6 della motivazione) e ribadito dalla
stessa fallita Pitturi.
3. Il secondo motivo di ricorso mira, da un lato, a dare dei fatti una
ricostruzione contraria a quella ritenuta nell’impugnata sentenza, che in questa
sede di legittimità non è consentito riesaminare e, d’altra parte, a riprodurre i
motivi di appello, già contrastati dalla Corte territoriale.
A ciò si aggiunga come, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si
trovi dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioè a una doppia pronuncia
1

distrazione quale amministratore di fatto della ditta individuale Emporio Uomo di

(in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di
assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento possa essere rilevato in sede di
legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il
ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio,
asseritamente travisato, sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di
valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez.
IV 10 febbraio 2009 n. 20395).

della motivazione allorquando i Giudici di secondo grado, in conseguenza della
completezza e della correttezza dell’indagine svolta in primo grado, nonché della
corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo
Giudice.
Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello,
fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e
inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della
congruità della motivazione (v. Cass. Sez. II 15 maggio 2008 n. 19947).
La sentenza di merito non è, poi, tenuta a compiere un’analisi
approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame
dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche
attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in
modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni
fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente
disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate,
siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass. Sez. IV 13
maggio 2011 n. 26660).
Nella specie, la Corte di Appello, proprio nel rispondere ai motivi
dell’impugnazione, ha logicamente motivato in merito all’affermazione della
penale responsabilità dell’imputato, non solo sulla base delle dianzi evidenziate
dichiarazioni del curatore fallimentare ma, altresì, della deposizione di un Agente
della Guardia di Finanza e della documentazione in atti.
Anche la questione, relativa alla ritenuta qualifica di amministratore di
fatto, è infondata.
Per la figura dell’amministratore di fatto, accertata in riferimento alla
posizione dell’odierno ricorrente, vale il principio della assoluta equiparazione alla
figura dell’amministratore di diritto quanto a doveri, sicché si è rilevato che
l’amministratore “di fatto”, in base alla disciplina dettata dal novellato articolo
2639 cod.civ., è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto
2

Inoltre, in tema di sentenza di appello, non sussiste mancanza o vizio

l’amministratore “di diritto”, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine
oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i
comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di
colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione
della regola dettata dall’articolo 40, comma 2 cod.pen..
In fatto, questa volta, i Giudici del merito hanno dato logicamente conto
dell’attività posta in essere dall’imputato Trillini, ai fini del compimento

strumentali ad altra società riconducibile allo stesso imputato, in conseguenza
della effettiva posizione di gestore di fatto della ditta decotta (v. pagine da 7 a 9
della motivazione), nonché dell’indebito prelievo di somme di denaro e del
disavanzo non giustificato tra costo e vendita dei beni (v. pagina 10 della
motivazione).
Anche in questo caso, una diversa rilettura delle risultanze processuali
non è, però, consentita a questa Corte di legittimità di fronte alla logica
motivazione dei Giudici del merito.
4. Quanto al motivo relativo all’elemento soggettivo dell’ascritto reato, da
un lato, non sembra che lo stesso abbia formato oggetto dell’impugnazione in
appello e, in ogni caso, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato
di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che
l’agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, nè che
abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (v. da ultimo, Cass. Sez. V
14 dicembre 2012 n. 3229).
5. Il ricorso va, in definitiva, rigettato e il ricorrente condannato, altresì,
al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13/3/2013.

dell’attività distrattiva consistita nella cessione senza corrispettivo dei beni

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