Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18720 del 12/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18720 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: BINENTI ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALBERTIN ROBERTO nato il 29/11/1985 a TORINO

avverso l’ordinanza del 16/01/2017 del GIP del Tribunale di Torino;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Paolo Canevelli, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento
impugnato con rinvio al GIP del Tribunale di Torino per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Torino, investito quale giudice dell’esecuzione,
rigettava l’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena di euro 12.000,00 di
multa applicata a Roberto Albertin (con sentenza emessa il 27 aprile 2015 ai
sensi dell’art. 444, cod. proc. pen.), unitamente a quella detentiva in ordine alla
cui esecuzione era già intervenuta l’ammissione alla misura alternativa
dell’affidamento in prova al servizio sociale ancora in corso di svolgimento.
A ragione, rilevava che era stata richiesta l’applicazione di un istituto non
previsto, al fine di ottenere l’anticipazione delle disposizioni di cui al comma 12
dell’art. 47, Ord. pen., rimesse in via esclusiva all’apprezzamento del Tribunale
di sorveglianza e solamente all’esito positivo dell’affidamento in prova,,

Data Udienza: 12/12/2017

attraverso l’esercizio del potere di dichiarare estinta anche la pena pecuniaria nel
caso in cui «l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche».
Il G.I.P. osservava, altresì, che in ogni caso tali particolari condizioni nella
specie non risultavano sussistenti alla stregua della documentazione allegata.

2. Propone ricorso per cassazione Roberto Albertin, tramite il proprio
difensore, denunziando inosservanza dell’art. 47, comma 12, Ord. pen., nonché
degli artt. 665 e 676, cod. proc. pen., sul rilievo che non era stato invocato

all’estinzione della pena pecuniaria, ma si era piuttosto chiesto al giudice
dell’esecuzione, secondo le sue competenze in materia di sospensione del titolo
esecutivo riguardante anche la pena pecuniaria, di provvedere in tal senso al fine
di prevenire un ingiusto e irreparabile nocumento, non potendo prima dell’esito
dell’affidamento in prova disporsi l’estinzione prendendo in considerazione le
condizioni economiche dell’interessato, con l’effetto così di risultare vanificati
irreversibilmente gli esiti di una decisione favorevole nel prosieguo adottabile.
Il ricorrente inoltre chiede che, in caso di non accoglimento dei superiori
rilievi, sia sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt.
660 e 676 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., laddove i primi,
non attribuendo al giudice dell’esecuzione il potere di sospendere l’esecuzione
della pena pecuniaria in tutti i casi di ammissione all’affidamento in prova al
servizio sociale, si pongono in contrasto con il principio di rieducazione della
pena, e determinano una ingiustificata disparità di trattamento in favore dei
condannati sottoposti alla medesima misura nei confronti dei quali, durante la
stessa, non sia stata posta in esecuzione (con la riscossione) la pena pecuniaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il giudice dell’esecuzione ha preliminarmente rilevato che era stato
richiesto, nel corso dell’affidamento in prova al servizio sociale, un intervento
cautelare in tema di esecuzione della pena pecuniaria, in funzione della
salvaguardia degli effetti di un provvedimento, quello di cui al comma 12 dell’art.
47, Ord. pen. («L’esito del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni
altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in
disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria
che non sia stata riscossa»), di competenza invece del Tribunale di sorveglianza.
Ma poi lo stesso giudice dell’esecuzione, pur avendo escluso in premessa la
possibilità di detto intervento, ha svolto considerazioni in ordine all’assenza dei

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l’esercizio in quella sede delle attribuzioni del Tribunale di sorveglianza in ordine

presupposti per disporlo apprezzando le condizioni economiche di Albertin, sicché
ha reso una pronunzia di rigetto dell’istanza a tutti gli effetti di merito.

2. Premesso ciò, va rilevato che le attribuzioni di cui trattasi, a prescindere
dai tempi dell’intervento chiesto in relazione all’esercizio dei poteri di cui al citato
comma 12 dell’art. 47, esulano dall’area delle competenze funzionali del giudice
dell’esecuzione, poiché nella specifica materia, tanto più una volta intervenuta
l’ammissione alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, la sorte

estinzione in ragione delle condizioni economiche e del percorso dell’affidamento
in prova, rimane affidata solo ai poteri valutativi del Tribunale di sorveglianza.
Del resto, discutendosi della sollecitazione di un intervento interlocutorio di
natura sospensiva, ogni determinazione in merito, secondo i principi generali in
materia cautelare operanti anche nell’ambito dell’esecuzione penale (in assenza
di previsioni di segno contrario), non può che essere rimessa allo stesso giudice
chiamato ad adottare il provvedimento definitivo i cui effetti alla stregua di
quanto prospettato dovrebbero essere salvaguardati, essendo tale giudice quello
al quale resta attribuita durante il procedimento la conoscenza del percorso
trattamentale compiuto in funzione del giudizio finale sull’esito della misura.

3. Mette conto altresì di rilevare che l’area delle valutazioni di cui trattasi,
concernenti le modalità di esecuzione della pena pecuniaria, rimane più in
generale sottratta alle competenze del giudice dell’esecuzione, come risulta dalle
disposizioni di cui all’art. 660, cod. proc. pen., che, riferendosi appunto
all’esecuzione di tale tipo di pena, attribuiscono le valutazioni in materia e le
relative determinazioni, da rapportare alla situazione economica del condannato,
alla magistratura di sorveglianza. E ciò, peraltro, analogamente a quanto avviene
per la remissione del debito, ove, pur in presenza di diversa causale, ugualmente
vengono in considerazione le condizioni economiche del condannato, per di più
definite in modo corrispondente al testo del citato comma 12 dell’art. 47.

4. Risulta dunque confermato che ci si muove in un ambito in cui le risposte,
anche di natura preliminare e pur attinenti alla sola ammissibilità delle richieste
alla stregua della loro corretta interpretazione in funzione degli interventi
consentiti, fra cui potrebbero anche venire in evidenza quelli previsti dall’art.
660, cod. proc. pen., spettano non già al giudice dell’esecuzione, ma alla
magistratura di sorveglianza e nella specie, in corso l’affidamento in prova al
servizio sociale, al tribunale di sorveglianza, avuto riguardo alle competenze allo
stesso riservate sugli esiti del trattamento disposto. E ciò secondo un iter di

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dell’esecuzione della concorrente pena pecuniaria, sotto il profilo della sua

svolgimento di tale trattamento sottoposto sempre e solamente agli
apprezzamenti e alle determinazioni della magistratura di sorveglianza, che
dunque si trova anzitutto nelle condizioni di valutare se e quando potranno
essere raggiunti i risultati estintivi di cui si discute, così da potere considerare, in
primo luogo, secondo quali tempi i prevedibili interventi a tal riguardo potranno
risultare compatibili in concreto con la tempestiva salvaguardia delle esigenze di
disagio economico anticipatamente prospettate dal richiedente.
E’ evidente, invero, che allorché il percorso dell’esecuzione della misura

questione della tutela cautelare neppure può porsi, non essendo prevedibili
effetti estintivi da salvaguardare. Le stesse considerazioni possono valere
quando non sia, per altro verso, plausibilmente riscontrabile il presupposto delle
«disagiate condizioni economiche», da porre in rapporto con l’entità della pena
da eseguire, tenendo conto anche della possibile sua rateizzazione secondo le
modalità e le decisioni del magistrato di sorveglianza previste dall’art. 660, cod.
proc. pen. Di contro, ove l’esecuzione abbia già raggiunto la data del suo
completamento e ci si trovi al cospetto di un chiaro esito positivo della misura,
può risultare risolutiva, prescindendo da ogni considerazione sugli evocati
interventi cautelari, già la solerte adozione del provvedimento che, prendendo
atto in tempi idonei del buon esito della misura appena espletata e verificate le
«disagiate condizioni economiche», dichiari l’estinzione anche della pena
pecuniaria. E quando, pur in presenza di tali ultime condizioni, la misura sia
invece solo prossima all’intera esecuzione e però sia ugualmente formulabile una
ragionevole prognosi positiva in ordine ai presupposti estintivi della pena
pecuniaria, spetterà ugualmente al competente organo della sorveglianza
l’individuazione del modo in cui i suoi poteri potranno garantire apprezzabili e
concrete esigenze a salvaguardia dell’effettività del provvedimento di favore nel
prosieguo adottabile, al fine di non pregiudicare in itinere gli obiettivi rieducativi
del trattamento che il comma 12 dell’art. 47 intende ulteriormente proteggere.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’impugnata ordinanza
del giudice dell’esecuzione, laddove in definitiva è giunta ad adottare valutazioni
di merito così deliberando il rigetto dell’istanza, risulta. preliminarmente affetta
da incompetenza funzionale, che, come tale, è rilevabile d’ufficio e impone
l’annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di
sorveglianza di Torino, quale organo competente a pronunziarsi, nella piena
autonomia deliberativa circa l’ammissibilità della tutela preventiva cautelare in
favore dell’affidato in prova al servizio sociale, condannato anche alla pena
pecuniaria, che assume di versare in «disagiate condizioni economiche».

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conduca già a formulare una ragionevole prognosi circa il suo esito negativo, la

In ragione delle valutazioni da adottare rimane, altresì, attribuita al
Tribunale di sorveglianza ogni determinazione in ordine alla questione di
legittimità costituzionale in via subordinata prospettata dal ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per l’esame della richiesta.

Così deciso il 12 dicembre 2017

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