Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18717 del 18/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18717 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCARANO GIUSEPPE nato 11 15/04/1964 a TARANTO

avverso la sentenza del 22/06/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO
che ha concluso per

Il Procuratore Generale conclude per l’inammissibilita del ricorso.
Udito il difensore
Il difensore presente insiste nei motivi e ne chiede l’accoglimento.

Data Udienza: 18/10/2017

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza in data 22 giugno 2016 la Corte di appello di Genova,
pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, che con la sentenza della
quinta sezione penale del 16 giugno 2015 aveva annullato la precedente sentenza della

del 18 giugno 2013 e, per l’effetto, revocava le statuizioni civili in favore di Cosimo
Palmato, confermando l’affermazione di responsabilità dell’imputato Giuseppe Scarano
e la sua condanna alla pena di giustizia per il delitto di cui all’art. 612 bis cod. pen..
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore, il
quale ha dedotto i seguenti motivi:
a) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito
all’accertamento dell’elemento soggettivo del reato e del nesso di causalità. La Corte di
appello in merito al dolo si è limitata ad affermare che le due diverse condotte moleste,
gli schizzi di acqua fredda sotto la doccia e l’esposizione in bacheca della foto della
persona offesa caduta in un rio, “…appaiono con tutta evidenza collegate da un dolo
unitario, costituito dalla volontà di umiliare la vittima, ridicolizzandolo proprio a causa
delle sue menomazioni…”, ma non è stato tenuto conto della mancata precisa
collocazione temporale del secondo episodio perché si è dato credito alle frammentarie
dichiarazioni della persona offesa, non in grado di fornire una completa ricostruzione
dei fatti. La Corte di appello ha presunto il dolo fosse riferibile a tutte le condotte
contestate, riferire ad un più articolato disegno persecutorio, ma senza motivare sulla
distanza temporale dei fatti collocabili in un periodo di due anni e quattro mesi,
intercorso tra l’assunzione del Palmato ed il luglio 2009. In realtà si tratta di condotte
occasionali tra loro differenti e non sorrette in alcun modo da un disegno unitario.
La natura persecutoria di tali condotte è affermata in base ad una forzata lettura delle
dichiarazioni rese dallo Scarano, il quale si era limitato a definire il collega di lavoro
Palmato come una persona “caratteriale”, definizione in sé insufficiente a dare prova
dell’elemento soggettivo del reato in entrambe le sue componenti rappresentativa e
volitiva. Inoltre, la considerazione delle particolari condizioni della persona offesa non è
stata illustrata nella sua valenza, poichè al riguardo la sentenza impugnata ha
riproposto gli argomenti della precedente sentenza di appello annullata dalla Corte di
cassazione, incentrati sull’ostilità al Palmato dell’ambiente di lavoro, sugli scherzi posti
in essere da un solo collega e sul conseguente abbandono del lavoro stesso da parte

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stessa Corte di appello, riformava parzialmente la pronuncia del Tribunale di Savona

della persona offesa, facendo di fatto ricadere integralmente sul solo imputato le
conseguenze negative lamentate. In tal modo la sentenza non ha affrontato il tema del
nesso di causalità tra gli addebiti mossi all’imputato e l’evento pregiudizievole,
costituito dall’abbandono del posto di lavoro da parte della persona offesa. Nulla
dimostra il dolo persecutorio che ha ispirato le condotte e la Corte di appello non ha

conseguenza dell’avvenuto accordo tra le parti, circostanza che anch’essa indica
l’assenza di alcuna volontà in capo allo Scarano di arrecare danno al collega di lavoro.
2) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità
del delitto di atti persecutori, sotto il profilo dell’elemento oggettivo del reato e
dell’idoneità delle condotte ascritte all’imputato ad integrare il minimo di tipicità ed
offensività richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Tale valutazione, come già rilevato
dalla quinta sezione penale della Suprema Corte con la sentenza nr. 32674/2015, non
può prescindere da un puntuale e rigoroso accertamento delle condizioni di inferiorità
della persona offesa, tenuto inoltre conto del particolare contesto in cui si sono svolti i
fatti. La sentenza impugnata, nel confermare la penale responsabilità dello Scarano,
solo in apparenza contiene un approfondimento del tema, ma ha fatto ricorso ad un
mero artifizio di stile, del tutto inidoneo a soddisfare i rilievi sollevati dai giudici di
legittimità, poiché si è diffusa nella disamina dell’infermità documentata del Palmato,
ma non ha indicato gli elementi di prova che dovrebbero dimostrare come la sua
condizione di invalido civile generico fosse nota a tutti nell’ambiente di lavoro e
soprattutto al ricorrente e ha definito le condotte compiute come intrinsecamente
moleste, così vanificando l’intervento della sentenza di annullamento, tralasciando che
le stesse potrebbero al più avere rilievo sul piano civilistico, ma non integrare il delitto
contestato.

Considerato in diritto

1.Va premesso che la sentenza emessa dalla quinta sezione penale di questa
Corte in data 16 giugno 2015 ha annullato la precedente sentenza di appello perché,
pur avendo correttamente interpretato la disposizione incriminatrice di cui all’art. 612
bis cod. pen. e ritenuto la stessa applicabile ad almeno tre condotte autonome
accertate come commesse dall’imputato in danno della persona offesa Cosimo Palmato,
non aveva chiarito in quali termini i comportamenti subiti potessero definirsi in sé

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nemmeno tenuto conto dell’intervenuta revoca della costituzione di parte civile,

molesti per il loro contenuto afflittivo e la loro eventuale serialità o comunque a ragione
delle condizioni soggettive della vittima, definita affetta da invalidità generica in
assenza di ulteriori specificazioni che dessero conto della sua particolare vulnerabilità.
Ha concluso che la genericità delle argomentazioni esposte in sentenza non
consentiva di “apprezzare fino a che punto tali atti possano ritenersi oggettivamente

delle peculiari condizioni soggettive della persona offesa”, carenza che si rifletta anche
sull’indagine relativa all’elemento soggettivo del dolo nella sua forma generica.
Tanto premesso, ad avviso del Collegio, la sentenza impugnata ha assolto
efficacemente al mandato assegnato al giudice di rinvio dalla Suprema Corte.
1.1.Invertendo l’ordine di esposizione dei motivi di ricorso ed esaminando dunque
in via prioritaria il secondo, la sentenza in verifica ha esposto un corredo esplicativo
efficace ed analitico, che, richiamando gli esiti dell’istruttoria compiuta nel primo grado
di giudizio ed in specie il narrato testimoniale e le parziali ammissioni dell’imputato, ha
evidenziato, non già due sole condotte compiute dallo Scarano in danno del Palmato,
ma una reiterazione di comportamenti, da questi descritti come quotidiani, costituiti:
dalle frequenti “prese in giro” della vittima; dal suo volontario imbrattamento
nell’espletamento delle mansioni di manutentore dell’impianto fognario comunale;
dall’esposizione nella bacheca della sede di lavoro delle sue immagini dopo la caduta in
un rio imbrattato da versamenti fognari; dai frequenti spruzzi con acqua gelida durante
la doccia; dalla voluta accensione dell’impianto di riscaldamento in estate a bordo dei
mezzi della ditta; dall’irrisione palese alle sue lamentele ed alle ricerche disperate della
sua bicicletta inspiegabilmente sparita quando egli avrebbe dovuto servirsene per
recarsi ad una visita medica. La Corte di appello ha ritenuto, non soltanto pienamente
dimostrati tali episodi, come verificatisi con frequenza per nulla isolata o sporadica, né
confinati in un momento temporale specifico, ma ripetuti durante il periodo in cui il
Palmato aveva svolto l’attività alle dipendenze della ditta ove lavorava anche lo
Scarano, ma anche intrinsecamente molesti per chiunque e non soltanto per le
condizioni della vittima, perché volti a ridicolizzarla, ad infastidirla, a prospettarne
l’immagine in un momento di difficoltà e d’imbarazzo, a suscitare in lei sentimenti di
vergogna e ad esporla alla derisione collettiva nell’ambito della comunità dei soggetti
frequentatori la sede dell’impresa datrice di lavoro. In altri termini ha escluso che tali
condotte esaurissero la loro portata offensiva quale scherzo occasionale, perché

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molesti e soprattutto se la loro reiterazione qualifichi la condotta come tipica in virtù

insistite ed oggettivamente in grado di compromettere il benessere psicologico e la
serenità di chi le aveva subite.
Ha quindi affrontato il tema anche in riferimento alla specifica condizione del
Palmato ed all’ambiente di lavoro in cui i fatti si erano verificati, di cui ha offerto una
compiuta ed analitica disamina; intendendo colmare le lacune ravvisate dal giudice di

di diciassette anni rispetto allo Scarano, portatore di invalidità civile per il 50% perché
affetto dagli esiti di un ictus, da importanti patologie, quali diabete, ipertensione,
vertigini e da disturbi della memoria e dell’attenzione, solito parlare in modo concitato
e preda dell’agitazione, secondo quanto attestato dall’esame obiettivo del medico e
dello psichiatra nei certificati agli atti. Tale complessa condizione è stata evidenziata,
non tanto perché documentata dai sanitari e processualmente dimostrata, ma perché,
secondo quanto emerso dall’istruttoria, causa di una condizione di fragilità anche
psicologica della vittima, chiaramente percepita da chi gli stava vicino per le limitazioni
nella motilità e le difficoltà relazionali a prescindere dalla specifica consapevolezza del
suo stato dì invalido civile, che comunque era noto a tutti in azienda perché aveva
costituito il motivo della sua assunzione, avendo egli beneficiato delle quote riservate ai
soggetti disabili. Del resto i giudici di appello hanno valorizzato sul punto una precisa
emergenza probatoria, ossia la definizione che del Palmato aveva dato lo stesso
imputato quando lo aveva descritto come “caratteriale”, “un po’ così” ed un po’
impulsivo, mettendone in luce alcuni profili di debolezza senza avere mai, come anche
gli altri testimoni escussi, affermato di averne ignorato lo stato di invalidità, allegazione
inserita a scopo difensivo soltanto negli atti di impugnazione.
A tali rilievi si è aggiunta anche la considerazione del contesto di maturazione dei
fatti, un ambiente di lavoro frequentato da una comunità di soggetti a stretto contatto,
ove la fragilità del Palmato e le limitazioni oggettive subite per le condizioni di salute lo
avevano esposto indifeso all’altrui cattiveria ed alle persecuzioni dell’imputato.
1.2. Deve dunque concludersi che mediante la considerazione di precisi dati
probatori, puntualmente descritti ed apprezzati nella loro concludenza, con
procedimento inferenziale logico e ben argomentato, la Corte di appello ha
motivatamente ravvisato l’elemento materiale del delitto in contestazione e la
circostanza aggravante di cui al comma 3 dell’art. 612 bis cod. pen..
Sul piano poi del nesso di causalità deve richiamarsi quanto accertato nella
sentenza di primo grado che, -pervenuta ad identiche conclusioni quanto al giudizio di

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legittimità, ha segnalato che il Palmato è soggetto non giovane e comunque più vecchio

responsabilità in forza di criteri inferenziali analoghi a quelli impiegati dai giudici di
appello, in modo tale che la sua motivazione integra quella della sentenza di secondo
grado a formare un corpo unitario da valutare come tale per verificare eventuali vizi
motivazionali-, ha accertato che, per il forte disagio patito sul luogo di lavoro a causa
delle angherie di cui era oggetto, il Palmato aveva dovuto ricorrere alle cure dei

assentare dall’attività, motivo poi del suo licenziamento con grave pregiudizio patito
per l’impossibilità di maturare l’anzianità pensionistica. Il che è sufficiente per ritenere
individuato e giustificato il ravvisato vincolo causale tra comportamenti persecutori e
l’imposta modifica delle abitudini di vita della vittima.
1.3 Non è censurabile in questa sede di legittimità nemmeno il riconoscimento
dell’elemento intenzionale della condotta nella forma del dolo generico, che ha
sostenuto il compimento di condotte insistite, poste in essere per umiliare e dileggiare
la parte lesa, approfittando delle sue condizioni di debolezza e delle sue menomazioni.
Alla luce di tali considerazioni, non hanno pregio le obiezioni sviluppate in ricorso.
I giudici di merito hanno attentamente e non supinamente valutato la descrizione dei
fatti offerta dalla persona offesa, di cui hanno apprezzato il distacco e la pacatezza, la
semplicità e l’attenzione nel non attribuire allo Scarano condotte che non era sicuro
fossero state dallo stesso commesse, prova dell’assenza di qualsiasi accanimento
accusatorio; non è dato comprendere poi, per la genericità della doglianza, in che
termini di tali dichiarazioni la Corte di merito abbia offerto una lettura forzata o
travisante. Né può assumere rilievo per smentire l’effettiva verificazione degli episodi
come accertati in sentenza il fatto che l’imputato e la persona offesa abbiano composto
bonariamente la vertenza sulla pretesa risarcitoria azionata: trattasi di un evento
successivo alle vicende giudicate che nulla sposta sul piano probatorio ed anche logico,
ma caso mai induce a ritenere che l’imputato abbia in qualche modo riconosciuto la
fondatezza dell’altrui pretesa.
1.4 Piuttosto, poiché il ricorso proposto non è colpito da inammissibilità, va
rilevato che al momento attuale il reato è estinto per prescrizione e tanto comporta
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

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sanitari, aveva sviluppato un grave stato ansioso, a causa del quale si era dovuto

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, igottobre 2017.

Monica

Il Presidente
Antonella Patrizia Mazzei

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Il Consigliere estensore

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