Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18716 del 24/05/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18716 Anno 2018
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

CIANFARANI TONINO, n. il 09/09/1971;

avverso la sentenza n. 5/2016 della Corte di assise di appello di Roma del
21/01/2016;
PARTI CIVILI:
GABRIELE MAURIZIO,
GABRIELE MAURIZIO, nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore GABRIELE NICO;
TEDESCHI RAFFAELLA;
FAVA MIRELLA;

Data Udienza: 24/05/2017

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udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Antonio Mura,
che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile Gabriele Maurizio, in proprio, l’avv. Tania Rea che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile Gabriele Maurizio nella qualità di esercente la potestà sul
figlio minore Gabriele Niko, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per le parti civili Tedeschi Raffaella e Fava Mirella l’avv. Eduardo Rotondi,
che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. Ezio Tatangelo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;

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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/01/2016 la Corte d’assise di appello di Roma ha confermato la sentenza della Corte d’assise di Cassino del 24/11/2014 di condanna nei
confronti di Cianfarani Tonino alla pena di anni venticinque di reclusione per i reati
di cui agli artt. 575 e 412 cod. pen. (omicidio di Fava Samantha e connesso occul-

2. In ordine alla ricostruzione della vicenda criminosa, la Corte di assise di Cassino aveva riportato che il 19/04/2012 era stata denunciata la scomparsa di Fava
Samantha, sposata con tale Gabriele Maurizio, dal quale era separata. Si accertava
che la Fava soffriva di epilessia ed intratteneva plurime relazioni sentimentali.
Inizialmente, Cianfarani Tonino, uno dei suoi frequentatori, confidava all’amico
Matteucci, ispettore di polizia, e a D’Alimonti Tonino, altra persona sentimentalmente legata alla vittima, che la donna si era allontanata da casa volontariamente; un
anno dopo il fatto, rivelava che la donna era morta nella sua autovettura a seguito
di una crisi epilettica e che l’aveva abbandonata per lo spavento nel fiume Liri. Il
09/05/2013 confermava ciò al P.M.. Il 13/05/2013, nel corso di una conversazione
intercettata, il Cianfarani riferiva alla nuova compagna Casalini Simona che la Fava,
allontanatasi da casa, gli aveva chiesto di nasconderla in un luogo sicuro; il
16/05/2013 le raccontava, però, che la Fava era morta in auto, rammaricandosi per
non aver chiesto aiuto quella sera.
Dopo due perquisizioni aventi esito negativo, il 19/06/2013 il personale di P.G.
scopriva presso l’abitazione del Cianfarani l’esistenza di una terza cantina, fino a
quel momento sconosciuta agli inquirenti, e il cadavere della Fava, occultato dietro
una muratura. Informato dalla Casalini della perquisizione in corso, il Cianfarani le
inviava un sms, in cui sosteneva che alcuni spacciatori napoletani avevano ucciso la
Fava e lo avevano costretto mediante minacce ad occultare il corpo.
In seguito, riferiva un’ultima versione dei fatti al compagno di cella Gismondi
Carmine, alla Casalini e in sede di dichiarazioni spontanee a dibattimento e, cioè,
che, dopo essersi recata all’interno del bagno per farsi un bidet, era caduta dalle
scale, evidentemente in preda ad un attacco epilettico. Pertanto, per il panico, aveva nascosto il cadavere. I sintomi del malore della Fava descritti dal Cianfarani prima del ritrovamento del cadavere non erano ritenuti compatibili con un attacco epilettico dalla c.t. dr.ssa Broccoli, che rispondeva negativamente. Il cadavere era poi

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ritrovato seminudo, con due fascette attorno al collo, una delle quali serrata, e im-

ifZu portanti fratture alle costole e al volto.
2.1. La Corte di assise di Cassino era pervenuta al convincimento della responsabilità del Cianfarani, per aver selvaggiamente percosso e infine strangolato la Fa-

tamento del cadavere).

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va, mediante l’uso di una fascetta e, dopo la soppressione, seppellita. Il movente
dell’omicidio consisteva nella gelosia del Cianfarani insorta a seguito di una lite e
dell’intento manifestatogli dalla Fava di troncare la relazione, a vantaggio di quella
contestuale col D’Alimonti.
Il c.t. del P.M. prof. Fineschi confutava la tesi difensiva della morte accidentale;
grazie alle indagini immunoistochimiche verificava che le fratture costituivano una
conseguenza di lesioni vitali. La perizia psichiatrica escludeva profili di assenza o di

segue: il Cianfarani induceva la Fava a seguirlo a casa la sera del delitto e – mentre
la donna era in bagno intenta al bidet – la percuoteva procurandole fratture e lesioni e la strangolava con una fascetta. Affermava, quindi, la responsabilità del Cianfarani per i reati di omicidio e di occultamento di cadavere (così derubricato quello originariamente contestato di distruzione di cadavere).
2.2. La Corte di assise di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo
grado.
In primo luogo, la Corte di secondo grado ha esaminato le seguenti eccezioni
procedurali: a) la deduzione che i consulenti medico-legali del P.M. non si erano limitati al mero prelievo di tessuto, ma avevano valutato i campioni prelevati, attività
quest’ultima da non considerare irripetibile; b) la mancata messa a disposizione del
materiale fotografico relativo alla indagine immunoistochimica da parte del consulente prof. Fineschi; c) l’impossibilità di contestare la metodologia impiegata, a causa della suindicata carenza documentale.
La Corte territoriale ha osservato che il P.M. aveva inizialmente conferito, in presenza del difensore, l’incarico di accertare le cause della morte alla dr.ssa Broccoli,
a mezzo di ispezione esterna, esami autoptico e tossicologici sui prelievi di parte del
cadavere, e il difensore si era riservato di designare un proprio consulente. Lo stato
di parziale putrefazione e di parziale saponificazione del cadavere determinava
l’urgenza del prelievo di parti di esso (circostanza non contestata dalla difesa). Dopo il conferimento di ulteriore incarico ai dottori David e D’Auria, in occasione del
quale il difensore nominava consulente di parte il dott. Delli Colli, il P.M. designava
il prof. Fineschi per l’indagine immunoistochimica; la difesa aveva già nominato il
c.t. dr. Delli Colli, che partecipava alle operazioni peritali e aveva la possibilità di
sollevare riserve sull’operato del collega, come poi effettivamente avvenuto.
La contestazione del metodo impiegato dal consulente del P.M. atteneva al merito della causa, ma non poteva comportare una nullità della consulenza, e ciò neanche in ordine al lamentato tardivo deposito di alcune immagini fotografiche, che si
riferivano alla valutazione dei prelievi di cui si era già dato atto nella consulenza
collegiale del P.M., che il c.t. di parte aveva avuto ampio modo di contestare. Il
contrasto tra le conclusioni del prof. Fineschi e del dr. Delli Colli poteva essere risol-

riduzione dell’imputabilità. La Corte di Cassino aveva ricostruito la vicenda come

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to senza dover disporre una perizia d’ufficio medico-legale, il tutto nell’ambito di
una disamina sostanzialmente di merito.
2.3. La Corte di merito ha rigettato la richiesta di declaratoria di nullità della perizia psichiatrica d’ufficio redatta dal prof. Volterra. Ha rilevato che la dr.ssa Forenza, c.t. della difesa, aveva sostenuto, al di là di superabili obiezioni di metodo, che il
Cianfarani versava in uno stato cognitivo limite. La critica, però, era stata e doveva
essere qualificata come questione di merito e non come supposta nullità. Non risul-

2.4. Anche l’espletamento di ulteriore attività istruttoria risultava superfluo alla
luce dell’acclarata esecuzione di lavori in cantina successivamente alla scomparsa
della Fava, tematica, secondo la difesa, incidente sulla definizione delle cause della
morte: percosse e strangolamento oppure caduta accidentale lungo le scale
dell’abitazione.
2.5. La responsabilità del Cianfarani, consapevole della morte della donna sin
dalla sua scomparsa, emergeva dalle plurime versioni dei fatti da lui rese, le quali
gli avevano consentito lucidamente di ritardare la scoperta del cadavere.
In sede dibattimentale, il Cianfarani raccontava lo sviluppo degli accadimenti il
giorno della morte. La donna si era recata al bagno, per farsi un bidet; mentre
scendeva le scale, forse saltava uno scalino. Il Cianfarani sentiva un tonfo e la vedeva con le mani davanti e il corpo a terra e comprendeva che la donna era morta.
La Corte ha rimarcato l’assenza di dettagli sul luogo della caduta e sull’eventuale
perdita di sangue e l’incompletezza di tale ultima versione dei fatti, contrastante
con le dichiarazioni da lui rese al Gismondi in carcere, al quale aveva riferito che la
donna, dopo la caduta, dolorante, si rialzava, profferiva una frase ed era ancora viva.
2.6. Come da lui riferito, il Cianfarani riponeva il corpo nel loculo ad una certa distanza dall’evento – morte, tempo resosi necessario a compiere i lavori di ristrutturazione, come comprovato dai materiali di risulta fra i quali vecchie mattonelle, tubi
metallici e flessibile doccia rivenuti nella nicchia. Durante gli oltre dodici mesi trascorsi dalla morte al rinvenimento del corpo, il Cianfarani poteva procedere ad
un’attenta pulitura delle tracce, notazione valevole anche in riferimento alla supposta caduta dalle scale, dove non erano ritrovate tracce ematiche. L’assenza di sangue in casa Cianfarani costituiva la logica conseguenza dei lavori di ristrutturazione
eseguiti dall’imputato con cambi dei componenti della stanza da bagno; molti materiali di risulta di tali lavori erano rinvenuti in cantina.
2.7. La donna era rinvenuta all’interno di una cantina all’interno di una nicchia;
era coperta da materiale di risulta ed era imballata in un involucro costituito da un
telo di cotone lacerato in più punti, fermato da alcuni pezzi di nastro adesivo, in

tava, anche qui, necessario un ulteriore accertamento peritale.

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corrispondenza del capo, dei fianchi e delle cosce. Il cadavere era composto in modo da poter entrare nel loculo.
In corrispondenza della regione cervicale, in sede sottotiroidea, erano presenti
due fascette di materiale plastico, del tipo autobloccante da elettricista, di cui una
serrata al collo e l’altra più lunga, non serrata. Rimossa la prima fascetta, si appalesava una lesione cutanea a stampo a circa cm. 3 superiormente al giugulo, dello
spessore di cm. 0,4. Anche la rimozione della seconda fascetta rivelava la presenza

2.8. Le condizioni ambientali rallentavano il processo di putrefazione, introducendo aree di saponificazione e di mummificazione. Il dr. Delli Colli non escludeva la
riconducibilità del quadro complessivo a morte asfittica, ma si limitava a raffrontare
detta evenienza con altre causali a suo dire arbitrariamente escluse dai cc.tt . del
P.M..
2.9. In riferimento al solco cutaneo, secondo la difesa, la seconda fascetta era
servita, come la prima, al trasporto e non allo strangolamento del corpo. La Corte di
assise di appello ha osservato al riguardo che, stante la corrispondenza del primo
solco all’uso di forza meccanica impressa alla fascetta per strangolare la vittima, l’
accertamento sul secondo solco si rivelava ultroneo, potendo trovare esito alternativamente: a) in un rafforzamento del primo solco (rispetto al quale era parallelo),
indice di completamento dell’opera iniziata con la prima fascetta, mediante apposizione di un nuovo cappio al collo della vittima; b) nella produzione un accertamento
negativo, con la conseguenza dell’uso della seconda fascetta per trasportare il cadavere. Tale seconda ipotesi appariva maggiormente plausibile, perché
l’apposizione della prima fascetta di per sé scatenava l’energia necessaria a provocare la morte per strangolamento; essa era serrata intorno al collo, per cui non
v’era lo spazio per l’inserimento di una mano o di un pezzo di corda, in ogni caso di
un tirante, da utilizzare per il trasporto del cadavere.
2.10. La difesa sosteneva l’attribuibilità delle lesioni costali ad un attacco epilettico subito dalla Fava, mentre era ancora viva e alla successiva caduta accidentale
indotta dallo stesso. Avendo peraltro il metodo immunoistochimico confermato il
dato, pacifico in causa, della vitalità delle lesioni costali, se ne doveva riconoscere la
validità anche in ordine all’accertata vitalità del solco cutaneo prodotto dalla prima
fascetta. I consulenti spiegavano che l’anomala sepoltura del cadavere ne aveva favorito la saponificazione e la mummificazione, processi entrambi degenerativi, ma
non di portata tale da non rendere il cadavere soggetto a valido esame. La metodologia era conforme alle regole del settore e alla letteratura prodotta e consultata
dalle parti dal prof. Fineschi, uno dei maggiori esperti in materia. Egli non eccedeva
il mandato, compiendo analisi non chiestegli dal P.M.. Il quesito formulato dal P.M.
richiedeva la valutazione di altri indictori bio-umorali e la procedura di colorazione

di altro solco cutaneo, parallelo al primo.

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con glicoforina e si concludeva con la formula rituale di sbarramento “riferisca ogni
altro elemento utile a fini di giustizia”.
2.11. In conclusione, per uccidere la donna il Cianfarani aggrediva la donna procurandole fratture multiple, strangolandola con l’uso di una fascetta posta intorno al
collo, inidonea a garantire il trasporto del corpo, funzione alla quale assolvevano le
due fascette unite apposte successivamente attorno al collo, ma non a stretto con-

3. Cianfarani Tonino, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avverso tale sentenza sulla base dei motivi di impugnazione di seguito riportati.
3.1. Violazione di legge in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e nullità dell’ordinanza emessa dalla Corte d’assise di Cassino in data 03/03/2014 per
omessa motivazione. La difesa osserva che l’esame dei campioni prelevati dal cadavere costituiva attività ripetibile, non eseguibile nelle forme dell’art. 360 cod. proc.
pen.. La facoltà di nomina di un consulente di parte non aveva sufficientemente garantito la piena partecipazione alle operazioni tecniche e, in particolare, alla preparazione e all’allestimento dei vetrini. Il consulente di parte non aveva potuto conoscere i luoghi di conservazione dei vetrini e dei blocchetti di materiale organico prelevato dal cadavere; non aveva potuto visionare tutti i vetrini e le immagini fotografiche dei prelievi. L’omessa discovery causava una grave violazione delle garanzie
difensive. Non era esaminata la riserva difensiva sulla metodica impiegata. Non era
assicurato il diritto di assistere agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve in detta sede. Dal mancato rispetto delle procedure derivavano l’inattendibilità e
l’inutilizzabilità dell’elemento di prova così ricavato.
3.2. Vizio di motivazione e nullità delle ordinanze della Corte d’assise di Cassino
del 22/09/2014 e del 13/10/2014 per violazione dell’art. 507 cod. proc. pen..
3.2.1. La mancata ammissione della perizia medico-legale impediva
l’accertamento della verità, essendo stata valutata esclusivamente la consulenza
tecnica del P.M. redatta dal prof. Fineschi. La Corte territoriale avrebbe dovuto superare la contrapposizione di tesi in sede di valutazione della prova, ricorrendo ad
un giudizio tecnico qualificato. L’esame immunoistochimico non costituiva un atto
irripetibile, ben potendo essere ripetuto in sede dibattimentale. Occorreva, peraltro,
il giudizio di un esperto super partes, per stabilire l’efficacia di un’indagine immunoistochimica su di un cadavere putrefatto (di circa quattordici mesi). In materia di
prova scientifica, l’organo giudicante non poteva affidarsi ad una consulenza di parte in ordine ad una materia non conosciuta. In ordine alla non necessità della perizia risultava non adempiuto l’onere motivazionale. In ogni caso, sarebbe stato necessario valutare ex post l’attività svolta, tramite una perizia sul metodo.

tatto diretto con la pelle.

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3.2.2. La relazione del perito prof. Volterra sulla capacità di intendere e di volere
risultava assolutamente inattendibile e conteneva gravi vizi metodologici. Il perito
depositava la sua relazione in termini stringenti, senza consentire il contraddittorio
e senza depositare integralmente i protocolli dei test somministrati. La parte di protocollo della WAIS depositata riportava sottoscrizioni in bianco apposte dal Cianfarani, successivamente utilizzate, per attribuirgli un punteggio, poi valutato contro di
lui nella relazione finale. L’imputato era stato scorrettamente indotto a firmare i fo-

la norma.
3.3. Violazione di legge per omessa valutazione delle richieste ex art. 603 cod.
proc. pen. di rinnovazione dibattimentale e, in particolare, di audizione di testimoni
e di esecuzione di perizie.
3.3.1. Omessa valutazione delle richieste di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante l’espletamento di perizia medico-psichiatrica e di perizia medicolegale, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen..
La Corte di assise di appello ha contraddittoriamente paragonato le lesioni intercostali, di natura traumatica, con quelle presunte vitali del solco cutaneo lasciato intorno al collo dalle fascette autostringenti, di altra natura. Ha ritenuto erroneamente di avvalorare il metodo immunoistochimico in considerazione dell’assenza di rilievi difensivi relativamente alle lesioni costali. Tale ragionamento è viziato, in quanto
la lesione costale era stata sicuramente determinata da un impatto con una superficie dura, il quale comportava una copiosa fuoriuscita ematica nell’emitorace destro;
la lesione, pertanto, poteva essersi verificata quando la Fava era ancora viva.

Al

contrario, la vitalità del solco cutaneo ben poteva essere stata causata dalla costrizione di un laccio post mortem. Sarebbe stata necessaria, quindi, la verifica delle
cause della morte della Fava e della compatibilità delle lesioni rinvenute sul cadavere.
3.3.2. Omessa valutazione delle richieste di audizione dei testimoni, ascoltati dopo la sentenza di primo grado nelle forme previste dagli artt. 391 bis ss. cod. proc.
pen.. Secondo la Corte territoriale, l’imputato aveva rimosso dal bagno le piastrelle
del pavimento e delle pareti, contenenti le tracce ematiche del delitto, dopo il decesso della Fava. Ciò era smentito, in quanto dalle dichiarazioni di tali testi il bagno
dell’abitazione era risultato ristrutturato soltanto precedentemente alla stipula del
contratto di locazione della casa e il materiale accantonato all’interno della cantina.
La sola presenza di elementi, che consentivano di confutare quanto asserito dalla
Corte di merito, imponeva l’espletamento della prova, e di valutarne
jk/ l’indispensabilità in relazione alla sua decisività e non alla sua verosimiglianza.
Cianfarani Monica esponeva che il fratello, dopo la scomparsa della Fava, aveva
compiuto importanti lavori di ristrutturazione nella casa, in cantina (luogo di rinve-

gli, non tenendosi conto delle sue scarse capacità cognitive, al di sotto dei limiti del-

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nimento dei materiali di risulta) e in bagno. Dalle sue dichiarazioni emergeva una
circostanza inconciliabile con l’asserzione della Corte di secondo grado: la donna,
infatti, raccontava dell’inagibilità originaria del bagno della casa, per cui i lavori di
rifacimento dovevano risalire necessariamente al momento dell’inizio della conduzione dell’immobile in locazione (2011).
Anche dalla conversazione intercettata tra la Cianfarani e Marsella Fabio il
20/06/2013 emergeva la risalenza nel tempo dell’accumulo di detriti e di materiale

con stupore dagli abituali frequentatori dell’abitazione. Dalla conversazione emergeva anche il coinvolgimento del nipote nei lavori nel bagno, evenienza impossibile
in caso di intento di occultamento del cadavere della Fava.
3.4. Vizio di motivazione in ordine alle risultanze della consulenza della difesa in
ordine alla personalità dell’imputato e alla presunta gelosia dell’imputato quale movente del delitto.
3.4.1. Contrasto con le risultanze delle consulenze medico-psichiatriche redatte
dal c.t. dr.ssa Forenza e dal perito prof. Volterra, dalle quali emergevano
l’incapacità di autodeterminarsi del Cianfarani e i suoi deficit cognitivi, in misura tale da farlo ritenere incapace di intendere e di volere al momento del fatto. A seguito
della tragica caduta dalle scale della Fava, il Cianfarani subiva uno shock emotivo,
tale da non consentirgli di attuare prontamente i comportamenti, che ogni soggetto
avrebbe adottato. Il Cianfarani rendeva diverse ricostruzioni dei fatti, ma negava
costantemente la propria responsabilità per l’omicidio e ammetteva il solo occultamento.
Il giudizio di colpevolezza si fondava sulle diverse ricostruzioni dei fatti operate
dall’imputato, qualificate come “falsi alibi”; in realtà, esse scaturivano da deficit cognitivi e da disturbi di personalità. Lo shock emotivo gli impediva di autodeterminarsi e attuare le condotte normali in detto frangente, quali la richiesta di aiuto ai
familiari o alle forze dell’ordine. Contrariamente a quanto riportato in sentenza, il
Cianfarani collaborava con gli inquirenti, consentendo il rinvenimento del cadavere
nella terza cantina, mai ispezionata precedentemente.
3.4.2. Assenza di gelosia del Cianfarani. Egli era a conoscenza della, peraltro
pregressa, relazione tra la Fava e il D’Alimonti, nata precedentemente, e accettava
le abitudini di vita della donna, che egli spesso accompagnava in Luco dei Marsi,
dove in seguito era accertato che la donna si prostituiva. I consulenti evidenziavano
un disturbo di personalità caratterizzato da grave immaturità affettiva e da dipendenza dal prossimo e, in questo caso, dalla Fava, per cui era impossibile che potesse attuare comportamenti aggressivi a suo danno. Sussisteva tra i due un rapporto
di collaborazione e complicità, anzi la Fava mostrava gelosia verso il Cianfarani (vedi dichiarazioni del teste Di Pede). Il Cíanfarani non manifestava atteggiamenti vio-

all’interno della cantina, tanto vero che la ripulitura e lo sgombro erano stati notati

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lenti ed era di indole pacifica, come emergeva da plurime dichiarazioni testimoniali
(riportate per estratto in ricorso).
3.5. Vizio di motivazione in ordine all’irrilevanza della lite avvenuta in auto, alla
localizzazione del percorso effettuato per raggiungere la dimora, all’individuazione
dell’orario approssimativo della morte e all’assenza del movente. Nella sentenza di
primo grado il movente era stato fondato sulla presunta gelosia, sullo stato d’ira
dell’imputato e sul litigio avvenuto in auto, quali eventi scatenanti il raptus omicida.

d’animo del Cianfarani di gelosia ed ira, non integranti un vero e proprio movente e
non dimostrati. L’assenza di un animus omicidiario sarebbe stata ammissibile solo
in caso di modalità oggettive della condotta univocamente rivelatrici del dolo.
3.6. Vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica dell’omicidio,
inconciliabile con le lesioni rinvenute sul cadavere della Fava. Erroneamente la Corte territoriale ha individuato quale luogo dell’omicidio il bagno, luogo angusto, di
dimensioni proibitive rispetto all’irreale ricostruzione dei fatti. Come confermato da
prodotta perizia privata, se colpita al volto, la donna si sarebbe accasciata sul fianco
destro e si sarebbe appoggiata sul water, esponendo all’aggressore il fianco sinistro, quello meno lesionato.
3.6.1. Errore in ordine alle cause del decesso e omessa interpretazione delle risultanze macroscopiche derivanti dall’esame del cadavere. La Corte territoriale,
senza verificare l’idoneità delle fascette auto-stringenti a causare la morte per asfissia della Fava si è limitata ad accreditare che l’apposizione delle stesse aveva
comportato l’asfissia meccanica. Non ha quindi valutato la presunta e mai accertata
vitalità del solco cutaneo rinvenuto attorno al collo della Fava.
3.6.2. Inidoneità delle fascette auto-stringenti a determinare il decesso della Fava mediante strangolamento. Esse erano servite all’imputato esclusivamente per
comporre il corpo da occultare, per ridurre l’ingombro del corpo e per poterlo trasportare più agevolmente. Ciò era confermato dal ritrovamento del cadavere in posizione fetale e dalla sua lunghezza di m. 1,40, cioè di cm. 25 in meno rispetto
all’altezza della Fava. Era inverosimile ed inusuale l’apposizione di un simile oggetto
ad un corpo vivo ed ancora reattivo. Secondo l’erronea ricostruzione della Corte di
Cassino, il Cianfarani avrebbe esercitato, da posizione eretta, la trazione del cappio
più largo, che avrebbe allacciato al corpo della donna, la quale si sarebbe trovata,
in posizione seduta, tirando il cappio con la maniglia realizzata verso l’alto, quindi
sospendendola, senza ottenere un immediato esito letale; avrebbe applicato la seconda fascetta, stringendola al collo della Fava, provocando in tal modo la morte
della stessa per asfissia. L’ipotesi era smentita dalle risultanze istruttorie e dalle
conclusioni del c.t. del P.M. dr. Broccoli.

La sentenza di secondo grado ha escluso tali elementi, individuando presunti stati

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Se le fascette fossero state apposte con la Fava ancora viva, al fine di strangolarla, non si comprendeva come mai anche la seconda non fosse stata serrata. La
Corte di assise di appello, ha affermato che almeno uno dei due lacci rinvenuti intorno al collo della Fava era stato effettivamente apposto in epoca post mortem per
la composizione e il trasporto del cadavere. Avendo anche tale laccio determinato
un secondo solco cutaneo nella regione nucale, si sarebbe reso necessario e irrinunciabile procedere all’accertamento della vitalità anche di tale secondo solco cutaneo.

vano presumere l’assenza di un meccanismo asfittico. Secondo la Corte di primo
grado, l’assenza di tracce di lesioni indicava la mancanza di segni di difesa della vittima. Le fascette, evidentemente, erano state apposte solo dopo la morte.
3.6.3. Improbabilità della ricostruzione del giudice di primo grado, secondo cui il
Cianfarani aveva aggredito la donna alle spalle mentre si lavava sul bidet, percuotendole la testa afferrata per i capelli contro la parete del bagno, riuscendo a provocarle solo la frattura delle ossa nasali e non di quelle della volta cranica, invece risultate integre. Tale dinamica dell’omicidio era stata desunta dalla presenza di un
fermaglio nella chioma della vittima, in posizione palesemente scomposta sul capo.
3.6.4. Travisamento delle risultanze istruttorie per erronea attribuzione delle origini delle fratture nasali. Contrariamente a quanto osservato dal giudice di primo
grado, la consulente dr.ssa Broccoli non riconduceva dette fratture all’impatto con
superfici dure ed ampie, ma prospettava tale ipotesi in riferimento alle lesioni da
frattura, rinvenute nel cadavere della Fava a livello dell’emicostato destro.
3.6.5. Erronea individuazione del bagno come luogo del presunto delitto. Le sue
ridotte dimensioni erano incompatibili con la dinamica ricostruita dalla Corte territoriale. In caso di colpo inferto dal Cianfarani, la Fava non sarebbe potuta finire a terra, bensì si sarebbe accasciata sul fianco destro e sul water, esponendo in tal modo
al presunto aggressore il fianco sinistro. Se dopo la prima aggressione la Fava avesse esposto il fianco sinistro, le fratture più importanti non sarebbero state rinvenute sul lato destro. Una tale aggressione non avrebbe mai potuto comportare la
frattura su di una medesima direzione anatomica dall’alto verso il basso di cinque
costole.
Le fratture al costato derivavano da una fortuita caduta dalle scale, preceduta da
crisi epilettica o da perdita dell’equilibrio. Le lesioni costali, pertanto, non derivavano dall’azione del Cianfarani, ma erano compatibili con l’impatto con una superficie
dura e, pertanto, riconducibili alla caduta dalle scale. Le operazioni di confezionamento del cadavere non potevano compiersi nel bagno, prima del definitivo trasporto dello stesso in cantina. Tale operazione era impossibile alla luce delle ridotte dimensioni del bagno, che avrebbe dovuto presentare imbrattature ematiche ampie e
diffuse. Non si comprendeva come il Cianfarani, anche attraverso il calpestio, non

Anche l’integrità dell’osso ioide e l’assenza di segni di difesa della vittima lascia-

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avesse trasportato tracce ematiche, non tenendosi conto della sua estrema intolleranza alla vista del sangue (dichiarazioni della Cianfarani). Era poi irrealistica
l’intervenuta opera di pulitura, di intensità tale da annientare definitivamente la
presenza di dette tracce.
3.6.6. Erronea attribuzione del mancato rinvenimento di tracce ematiche alla circostanza dell’esecuzione di lavori da parte del Cianfarani – col cadavere della stessa
ancora in casa – di disfacimento e di rimozione del bagno (compresi impianti e tu-

na. La Corte di primo grado era pervenuta a tali conclusioni, interpretando erroneamente il contenuto della deposizione della Cianfarani, la quale attestava
l’inagibilità ab origine del bagno, per cui i lavori dovevano risalire ad un’epoca anteriore all’omicidio (anno 2011). Tale soluzione derivava altresì dal contenuto del dialogo intercettato tra la Cianfarani e Marsella Fabio il 20/06/2013. Né, in caso di effettiva presenza del cadavere in cantina, appariva logico il coinvolgimento del nipote nell’operazione, peraltro inspeigabilmente non percepita dai vicini. Evidentemente, per occultare il cadavere, il Cianfarani utilizzava i detriti già presenti in loco. Erano state omesse le indagini sui detriti rinvenuti nell’intercapedine a copertura del
cadavere, tra l’altro spostati e manipolati più volte, senza adozione di cautele.
3.7. Vizio di motivazione in ordine alle indagini immunoistochimiche svolte sul
cadavere della Fava e inattendibilità delle risultanze di detto esame. La Corte di assise di appello ha fondato il giudizio di responsabilità sulle risultanze della consulenza redatta dal prof. Fineschi, segnatamente nella parte relativa al solco cutaneo rinvenuto attorno al collo della Fava. Non ha fornito una motivazione congrua in ordine
all’approvazione della metodologia del prof. Fineschi. Non ha verificato la validità
scientifica dei metodi di indagine utilizzati. Ha disatteso la tesi del dr. Delli Colli,
consulente di difesa, circa l’inattendibilità dei risultati degli accertamenti immunoistochimici condotti dal prof. Fineschi su di un cadavere, in avanzato stato di putrefazione, quattordici mesi dopo il decesso. Ha affermato la validità della tecnica immunoistochimica, senza considerare la tardività dell’accertamento rispetto alla morte.
In un corpo estremamente putrefatto, non poteva che determinarsi un travaso
ematico, idoneo a falsare le indagini sulla vitalità condotte mediante la tecnica
suindicata. Le conclusioni dei c.t. del P.M. erano completamente inattendibili, attribuendo al reperto macroscopico polmonare una valenza, che non gli poteva essere
riconosciuta. I consulenti del P.M. avevano parlato nella fattispecie di un trittico,
rappresentato da enfisema polmonare, edema polmonare e atelectasia polmonare
,

(t

quale specifico delle asfissie meccaniche violente e nello strangolamento.
Tali considerazioni, però, non trovavano riscontro nella letteratura scientifica in
materia. Come evidenziato dal consulente di parte dr. Delli Colli, non esisteva un

bazioni, poi rinvenuti nel loculo), al fine di occultare i detriti e il cadavere della don-

13
quadro istologico specifico di morte asfittica, nemmeno a livello polmonare. Le modificazioni cellulari e strutturali della cute, indotte dai fenomeni autolitici e putrefattivi post – mortali, rendevano difficoltosa la diagnosi istologica tra lesioni intra vitam e post mortem dopo due settimane dal decesso.
L’indagine immunoistochimica non era svolta sul secondo solco cutaneo e ciò sarebbe risultato decisivo, al fine di dirimere i dubbi sulla validità di tale tecnica su
cadavere decomposto. Un arrossamento dei margini del solco non poteva essere

costrizione col laccio nel primo periodo post mortem. La presenza di glicoforina non
poteva essere considerata decisiva, ai fini di un giudizio di vitalità, in relazione ad
un cadavere decomposto esaminato a distanza di quattordici mesi dal decesso. Le
immagini dell’elaborato del prof. Fineschi non riportavano didascalie e non era specificato a quale colorazione si riferissero, per cui occorreva chiedere indicazioni al
consulente in sede di deposizione testimoniale.
3.8. Vizio di motivazione in ordine a circostanze decisive, che avrebbero escluso
la responsabilità penale dell’imputato e omessa valutazione della probabile dinamica
dell’evento secondo la ricostruzione della difesa.
Sotto le unghie della Fava non era emerso materiale organico appartenente al
Cianfarani e nell’intera abitazione non risultavano tracce di sangue. La frattura delle
ossa, quindi, non avveniva nella casa del Cianfarani. La consulente del P.M. dr.ssa
Broccoli non descriveva gli accertamenti medico – legali espletati sul cadavere, che
le consentivano di propendere per una morte asfittica da strangolamento piuttosto
che da emotorace massivo destro con atelettasia polmonare destra e sinistra, tamponamento cardiaco e riduzione dell’espansibilità polmonare sinistra. Appariva impossibile l’esecuzione di un’operazione di pulitura degli ambienti, tale da eliminare
le tracce ematiche. Da tale scenario emergeva che la Fava non aveva sanguinato al
naso, mentre si trovava all’interno dell’abitazione.
3.8.1. L’imputato (vedi dichiarazioni spontanee rese all’udienza del 24/11/2014),
in un’intercettazione ambientale, riferiva alla madre che la donna sì era “spezzata in
due”, attribuendo la caduta ad una probabile crisi epilettica. Altresì decisiva era la
testimonianza di Gismondi Carmine, che riferiva il racconto del Cianfarani, secondo
cui la donna, ubriaca, si era spogliata per andare a farsi la doccia, per poi cadere
dalle scale. La c.t. dr.ssa Broccoli considerava la terapia assunta sufficiente per la
profilassi degli eventi critici collegati alla sindrome epilettica; non teneva conto, tuttavia, dello smodato uso di alcool, che poteva inibire l’efficacia del farmaco.
3.9. Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione delle ipotesi alternative risultanti dagli atti. L’assoluta incertezza della vicenda emergeva alla luce dei seguenti elementi: la radicale assenza del movente; la carenza di informazioni sul tempo e sul luogo del delitto; l’inattendibilità di testi erroneamente rite-

considerato un sicuro segno di vitalità, essendo riproducibile anche applicando una

14

nuti decisivi; l’erronea ricostruzione della dinamica. I dati esaminati consentivano
interpretazioni alternative ed antitetiche. La Corte territoriale non ha esaminato la
valenza qualitativa individuale di ogni singolo indizio. La sentenza impugnata si è
basata su eventualità remote, rispetto ad ipotesi più verosimili e alle risultanze istruttorie.
3.10. Violazione di legge in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante della provocazione. La sentenza impugna-

disturbo da personalità dipendente e la totale carenza di prova circa la dinamica
dell’omicidio. La presunta azione delittuosa era stata determinata da un momento
di raptus provocato dalla Fava.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. In ordine al primo motivo di ricorso, di cui sopra in parte narrativa sub 3.1., si
osserva che:
– — l’attività di raccolta o di prelievo di campioni biologici non richiede il necessario intervento della difesa (v., fra le più recenti, Sez. 1, n. 18246 del 25/02/2015 dep. 30/04/2015, B, Rv. 26385901), il che esclude in radice la rilevanza delle obiezioni sollevate riguardo alle operazioni concernenti i prelievi;
– — il loro esame costituisce attività di accertamento tecnico, che può essere ripetibile o irripetibile (cfr. Sez. 2, n. 2476 del 27/11/2014 – dep. 20/01/2015, Santangelo; è stata peraltro considerata irripetibile la consulenza tecnica medico legale:
Sez. 1, n. 8082 del 11/02/2010 – dep. 01/03/2010, Visentin, Rv. 24632801);
— nella specie l’analisi istologica e immunoistochimica fu eseguita con garanzia
del contraddittorio e del diritto di difesa, come correttamente ritenuto e motivato
dalla Corte di merito (v. pag. 5 della sentenza), senza che venisse formulata riserva
di incidente probatorio;
– — dalla detta mancata riserva discende che non poteva né può più porsi, da
parte della difesa, doglianza circa la presunta non irripetibilità degli esami effettuati
(Sez. 1, n. 47502 del 29/11/2007 – dep. 21/12/2007, Talat e altro, Rv. 23836501);
– — correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la contestazione della metodica impiegata dal Prof. Fineschi non attiene alla ritualità della procedura ma integra questione di merito.
Tale motivo di ricorso, quindi, è infondato.

ta non ha valutato l’indole pacifica del Cianfarani, l’assenza di precedenti penali, il

15
2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, col quale la difesa solleva
plurime questioni di carattere processuale in riferimento alla consulenza tecnica
medico-legale del P.M., effettuata dal prof. Fineschi e alla perizia sulla capacità di
intendere e di volere del Cianfarani.
2.1. Per quanto concerne la consulenza del prof. Fineschi, è fuori luogo porre in
questa sede una doglianza di ordine processuale, posto che – come già correttamente rilevato dalla Corte territoriale – in tema di prova, in virtù del principio del li-

le prove, il giudice di merito, pur in assenza di una perizia d’ufficio, può scegliere
tra le diverse tesi scientifiche prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita, delle
ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti e, ove tale valutazione sia effettuata in modo congruo, è inibito al
giudice di legittimità procedere ad una differente valutazione, trattandosi di accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità, se non entro i limiti
del vizio motivazionale (Sez. 4, n. 43500 del 30/06/2017, Ciliberti, non massimata;
Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435).
Circa la motivazione sul mancato espletamento di perizia d’ufficio medico-legale,
v. infra sub 3.1..
2.2. Le censure difensive sulla perizia psichiatrica d’ufficio redatta dal prof. Volterra attengono ad aspetti di carattere processuale, in riferimento alle modalità ed
alla tempistica della redazione dell’elaborato.
I giudici di merito hanno fornito adeguata risposta, senza incorrere in vizi rilevabili in sede di legittimità. La Corte di assise di appello ha rigettato la richiesta di declaratoria di nullità della perizia psichiatrica, rilevando che essa era stata redatta
senza l’urgenza sottolineata dalla difesa, nel rispetto della tempistica fissata dal
Collegio di quarantacinque giorni per il deposito della stessa, con l’autorizzazione
alla nomina di consulente della difesa e con la successiva audizione del perito e di
detto consulente in dibattimento.
Per quanto concerne in particolare le eccezioni sull’espletamento dei test, la difesa non si confronta col rilievo, svolto dalla Corte territoriale, che il tema è stato oggetto di uno specifico contraddittorio dibattimentale, dal quale è emersa la irrilevanza delle irregolarità denunciate, riguardanti solo uno dei segmenti della complessa attività espletata, stante la sostanziale accettazione, da parte del consulente
della difesa, dei dati raccolti, salve le obiezioni di metodo e le conclusioni valutative
assunte, correttamente ricondotte a una questione di merito.

3. Col terzo motivo di ricorso la difesa si duole del rigetto delle richieste di integrazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. disattese dalla Corte territoriale.

bero convincimento e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione del-

16
3.1. Va osservato che, nel dibattimento del giudizio di appello, la rinnovazione di
una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado
di decidere allo stato degli atti; in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice di appello, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto (Sez. 2, n. 36630 del
15/05/2013, Bommarito, Rv. 257062; Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv.
257086).

gittima la scelta tra le diverse tesi prospettate dalle parti e non necessario il conferimento di un nuovo incarico ad altri esperti, costituente solo una delle opzioni possibili; ha non illogicamente riconosciuto la validità delle valutazioni del prof. Fineschi, secondo cui l’accertamento scientifico era utile grazie al buono stato di conservazione del cadavere, conseguente alla sua saponificazione, sebbene fossero decorsi quattordici mesi dalla data del fatto, e ha adeguatamente illustrato le ragioni
per le quali ha condiviso le conclusioni del prof. Fineschi, secondo cui la vitalità del
solco cutaneo deponeva per un’azione meccanica condotta con violenza contro il
collo della vittima, chiarendo altresì di aver richiamato le lesioni intercostali non per
assimilarle a quelle prodotte dal solco cutaneo sul collo, bensì solo per rilevarne la
(non contestata) vitalità, convalidata dal metodo immunoistologico, che confermava
così la propria positiva efficacia. Tutto ciò sarà peraltro chiarito più ampiamente in
dettaglio infra sub nn. 6 e 7.
Per quanto concerne gli accertamenti psichiatrici, v. infra sub 4.1..
3.2. In ordine alla richiesta di audizione testimoniale ai sensi dell’art. 603 cod.
proc. pen., la Corte territoriale ha evidenziato che Cianfarani Monica, sorella
dell’imputato, aveva precisato che, dopo la scomparsa della Fava, il fratello aveva
compiuto importanti lavori di ristrutturazione nella sua casa, sia in cantina che nel
bagno, riferendo di sacchi di plastica contenenti i materiali di risulta, poi rinvenuti
nella cantina dove era occultato il cadavere.
La difesa sottolinea un presunto travisamento delle dichiarazioni della donna, che
avrebbe rimarcato l’inagibilità ab origine del bagno, con conseguente necessaria retrodatazione dei lavori di ristrutturazione ad epoca anteriore al delitto. Sennonché è
evidente che dallo stato di pregressa inagibilità del bagno non può automaticamente dedursi l’insussistenza dei lavori svolti e attestati per l’epoca successiva alla
scomparsa della Fava. Da tale ultima considerazione discende altresì l’irrilevanza di
quanto la difesa vuole desumere dalla intercettata conversazione tra la Cianfarani e
Fabio Marsella (attraverso una interpretazione peraltro non proponibile in questa

t

sede) e dalla riferita presenza del figlio della donna nel corso dei lavori. La Corte di
assise di appello, quindi, ha correttamente valorizzato le dichiarazioni della Cianfarani, univocamente attestanti lo svolgimento di lavori dopo la scopmparsa della Fa-

Venendo al caso in esame, la Corte territoriale ha non illogicamente ritenuto le-

17
va, con quanto di conseguenza in ordione al non illogico rigetto della richiesta di
nuova audizione testimoniale.
Tale motivo di ricorso, pertanto, è infondato.

4. E’ manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente
deduce vizio di motivazione in ordine alle risultanze della consulenza della difesa in
ordine alla personalità dell’imputato nonché all’individuazione del movente del delit-

4.1. La Corte territoriale ha, invero, non illogicamente condiviso (v. pp. 24 ss.
della sentenza) le valutazioni del perito prof. Volterra sulla capacità di intendere e
di volere dell’imputato e del suo essere affetto non da un significativo disturbo della
personalità tale da incidere sulla dinamica del fatto criminoso, bensì esclusivamente
da un discreto deficit cognitivo e scarsa autostima, che non gli hanno peraltro impedito relazioni interpersonali nei limiti della norma, esistenza produttiva e lavoro
come imbianchino.
Ora, l’accertamento della capacità di intendere e di volere dell’imputato costituisce questione di fatto, la cui valutazione compete al giudice di merito e si sottrae al
sindacato di legittimità se esaurientemente motivata, anche con il solo richiamo alle
valutazioni delle perizie, se immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di
tipo clinico e valutativo (Sez. 1, n. 32373 del 17/01/2014, Secchiano, Rv. 261410).
La difesa prospetta al riguardo una inammissibile valutazione alternativa, con cui
si vorrebbe spiegare, e giustificare in termini favorevoli, il comportamento tenuto
dal prevenuto – negativamente considerato dai giudici di merito – a seguito dello
shock emotivo causato dalla morte della Fava. La Corte di merito ha però, sul punto, evidenziato in modo preciso e non illogico come l’imputato abbia, dopo la morte
della donna, gestito in modo oculato e previdente le proprie mosse, mettendo in essere una serie di condotte e dichiarazioni univocamente dirette a stornare da sé ogni sospetto e tenendo altresì nascosto agli inquirenti la presenza del cadavere in
cantina per ben quattordici mesi successivi alla morte.
4.2. La tesi difensiva secondo cui dovrebbe escludersi la sussistenza di una rilevante gelosia del prevenuto nei confronti della Fava si fonda interamente su argomentazioni fattuali, smentite da un solido compendio probatorio.
Numerosi testi (Tornei, Iafrate, il figlio Nico Gabriele, l’ex moglie Osmini Simona
e Benacquista Giorgio), infatti, confermavano l’atteggiamento violento e possessivo
del Cianfarani nei confronti della donna e le lettere anonime da lui inviate; è stato
riscontrato il progetto della Fava di interrompere la relazione in favore di quella con
il D’Alimonti.

Ct(y

to nella gelosia dell’imputato.

18
La difesa non si confronta minimamente con l’ampia motivazione di cui alla sentenza di primo grado, condivisa dalla Corte di assise di appello (v. p. 10 s. della
sentenza).

5. Il quinto motivo di ricorso censura fra l’altro la valutazione di ininfluenza di alcune questioni di fatto, quali la lite avvenuta in auto, la localizzazione del percorso
effettuato per raggiungere la dimora e l’individuazione dell’orario approssimativo

punto che il punto cruciale del giudizio riguarda l’accertamento delle cause della
morte e la (connessa) verifica dell’attendibilità o meno della versione resa
dall’imputato.
In ordine al movente di fondo della gelosia, va richiamato quanto già indicato al
par. 4.2..
Circa poi la pretesa necessità della prova di uno specifico autonomo “animus”
omicidiario, va ricordato che, in base a un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, cui non c’è motivo di non aderire, in tema di valutazione della prova,
l’accertamento della causale non è essenziale ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’imputato anche nel processo cosiddetto indiziario, a condizione che tale
responsabilità emerga in modo certo da altri indizi, correttamente accertati e valutati, anche in relazione ad eventuali ipotesi alternative prospettate dalla difesa
(Sez. 1, n. 25199 del 08/01/2015, Dessena, Rv. 263922; Sez. 1, n. 11807 del
12/02/2009, Gatti, Rv. 243485).

6. E’ infondato il sesto motivo di ricorso, con cui la difesa contesta principalmente la presunta erronea interpretazione da parte del prof. Fineschi della dinamica
dell’omicidio, che sarebbe incompatibile con la natura delle lesioni rinvenute sul cadavere. In proposito, la difesa deduce l’inidoneità delle fascette auto-stringenti al
collo a causare la morte per asfissia della Fava, escludendo che le stesse siano servite per strangolarla; esse sarebbero state apposte su di un corpo non vitale e servite solo alla riduzione dell’ingombro del corpo da occultare e all’agevole trasporto
dello stesso nella nicchia.
La difesa ricostruisce tale dinamica del delitto, al fine di avvalorare la propria tesi
di una morte accidentale, che sarebbe confermata anche dall’assenza di tracce ematiche in casa del Cianfarani, e di una condotta del Cianfarani finalizzata esclusivamente a nascondere il corpo.
Sul punto si rileva che la Corte di merito ha anzitutto evidenziato che la prima
fascetta era serrata intorno al collo e non consentiva l’inserimento di alcunché per
l’operazione di trascinamento del cadavere.

della morte. Sennonché tale valutazione è logicamente giustificata col rilievo che il

19
Quanto all’assenza di tracce ematiche in casa del Cianfarani, la Corte territoriale
ne ha dato una spiegazione del tutto logica (p. 18 della sentenza).
Riguardo alla “vitalità” della lesione al collo prodotta dalla prima fascetta, la Corte di merito ha richiamato i diffusi rilievi del primo giudice circa la validità del metodo immuno-istochimico seguito dal prof. Fineschi, confortandoli con la constatazione di un riscontro concreto, nell’ambito dello stesso processo, di tale validità: il fatto che col metodo in questione è stata correttamente evidenziata la vitalità delle le-

tenuto anche un avallo di altro importante assunto del prof. Fineschi: quello cioè
della attendibilità del metodo anche in relazione a un cadavere parzialmente putrefatto ma in qualche modo “protetto” dalle condizioni concrete del caso.
La Corte romana ha poi in dettaglio rilevato che il prof. Fineschi aveva effettuato
vari prelievi di tessuti, sottoponendoli a reazione immunoistochimica con gli anticorpi anti-glicoforina, triptasi, CD15 e IL 15 e che aveva riscontrato una forte reazione con l’anticorpo anti CD15, disseminata negli strati superficiali dermici la positività alla glicoforina. La validità del risultato veniva confermata dalla presenza di
notevoli analogie con quello ottenuto nell’esame delle fratture costali e dalla sovrapponibilità delle due analisi quanto alla reazione con la glicoforina. Il rilievo astratto che la validità del metodo adoperato per verificare la vitalità delle lesioni costali – dato non contestato né dal P.M. né dalla difesa – non comportava necessariamente un’identica reazione di altro distretto corporeo all’analisi risultava quindi
superato dalla verifica in concreto effettuata.
La ricostruzione della dinamica dell’omicidio, avente come perno l’accertata vitalità delle lesioni inferte alla vittima, confermativa della morte per strangolamento
seguito a pestaggio, veniva peraltro supportata da ulteriori elementi probatori acquisiti nel corso del procedimento: a) la circostanza che all’atto della scomparsa la
Fava si trovava assieme al Cianfarani; b) l’esistenza tra i due di una relazione sentimentale perdurante da due mesi; c) le diverse versioni dei fatti fornite dal Cianfarani a vari soggetti, dopo la scomparsa della donna e fino al ritrovamento del cadavere, quali l’allontanamento volontario della donna; la morte accidentale in auto a
seguito di crisi epilettica e l’abbandono del corpo nel fiume Liri; d) a seguito della
tesi dell’allontanamento volontario, l’inserimento da parte del Cianfarani della scheda telefonica della Fava nel proprio apparecchio, come da lui rivelato al D’Alimonti;
e) la scoperta del cadavere della Fava in data 19/06/2013, in una cantina in precedenza non perquisita e non segnalata dal Cianfarani; f) a cavallo della scoperta del
corpo, l’attribuzione dell’accaduto da parte del Cianfarani a certi napoletani non
meglio identificati, i quali avrebbero soppresso la donna per imprecisati motivi, obbligandolo ad occultare il cadavere; g) l’abbandono di tale tesi da parte del Cianfarani e la dichiarazione resa ad un compagno di cella (in una conversazione intercet-

sioni costali, assolutamente pacifica in causa. Tale risultato è stato logicamente ri-

20
tata) e, successivamente in dibattimento in sede di spontanee dichiarazioni, secondo cui la donna sarebbe morta a seguito di crisi epilettica sulle scale della propria
abitazione e che avrebbe poi provveduto a seppellirla in cantina.
La ricostruzione accusatoria, che la donna sia stata colpita e presa alle spalle durante il bidet,risulta avvalorata dal fatto che il particolare della vittima intenta a fare
il bidet fu introdotto in dibattimento dallo stesso Cianfarani e che, all’atto del rinvenimento, il cadavere si presentava nudo dalla cintola in giù: situazione, questa, ben

non si comprenderebbe perché la donna camminasse per casa seminuda.
Ulteriori argomentazioni difensive dirette a confutare le modalità di svolgimento
dei fatti – quali il meccanismo di caduta della donna, la presenza di una seconda fascetta più larga, la posizione del cadavere al momento del suo rinvenimento e il bagno eccessivamente angusto – costituiscono censure in fatto, non proponibili in
questa sede.
Quanto alla frattura dell’osso ioide, la Corte di assise di appello ha evidenziato
che essa emergeva solo a seguito di un esame più approfondito e che costituiva un
dato neutro, potendo esservi stato strangolamento senza rottura dell’osso, così come la frattura poteva non essersi verificata per effetto della caduta accidentale del
corpo. Per tali ragioni, la tesi difensiva della lesione ossea come ulteriore indice di
assenza di meccanismo asfittico è stata correttamente disattesa.
In ordine alle fratture nasali, la Corte territoriale, a confutazione della tesi difensiva (secondo cui le stesse di sarebbero prodotte con la movimentazione del cadavere), ha ricordato che ne è stata accertata la vitalità.

7. Col settimo motivo di ricorso la difesa ripercorre essenzialmente questioni relative alla presunta omessa verifica da parte della Corte di assise di appello della
validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine adoperati dal prof. Fineschi. Le
argomentazioni difensive sono state adeguatamente confutate dai giudici di merito,
come già evidenziato al paragrafo che precede.
Le critiche difensive si fondano sulla prospettazione di tesi alternative basate sul
convincimento del proprio perito. La Corte di merito ha spiegato le ragioni della valenza del metodo immunoistologico nonostante il considerevole lasso temporale intercorso tra la morte e la sua scoperta, avendone potuto rilevare la sua efficacia in
relazione all’esame delle fratture costali, che consentiva di raggiungere risultati di
conferma rispetto a quelli raggiunti mediante altri dati probatori certi.
Tale motivo di ricorso, pertanto, è infondato.

8. E’ manifestamente infondato l’ottavo motivo di ricorso.

poco compatibile con la tesi difensiva della caduta dalle scale, posto che in tal caso

21
La Corte territoriale, innanzitutto, ha logicamente spiegato l’assenza di tracce
subungueali alla tipologia di aggressione, in quanto effettuata con violenza alle
spalle della vittima, mentre era intenta a fare il bidet. La Corte di merito ha sottolineato che l’estrema rapidità dell’azione e la posizione di spalle della vittima non avrebbero potuto consentirle di difendersi con le mani e con le unghie (v. p. 19 della
sentenza).
In secondo luogo, la Corte di assise di appello ha poi escluso che l’assunzione di

riamente a quanto prospettato dalla difesa, potesse costituire la causa della morte
(in quanto dagli accertamenti peritali non emergeva un’overdose di farmaci o
un’intossicazione acuta) o di un (supposto) attacco epilettico.
Condividendo le risultanze peritali, ha affermato la tesi dell’incompatibilità della
sintomatologia descritta dal Cianfarani ai P.M. con la reale dinamica degli attacchi di
epilessia, ai quali la vittima era soggetta (p. 14 della sentenza); i consulenti avevano formulato con precisione una diagnosi di morte per strangolamento completo in
politrauma contusivo del massiccio facciale e della gabbia costale e spiegato le lesioni costali nell’azione di un agente contusivo ad elevato impatto diretto su più sedi
della gabbia costale.
Ciò rende del tutto irrilevante la circostanza di un possibile lieve stato di ebbrezza della vittima il giorno del fatto.

9. Il nono motivo di ricorso, manifestamente infondato, si fonda sulla presunta
incertezza probatoria, conseguente alla natura antitetica dei dati processuali acquisiti. In realtà, tutte le argomentazioni difensive sono state puntualmente esaminate
nella sentenza impugnata, dalla quale emergono la ragionevolezza e la coerenza del
percorso logico seguito, per affermare senza ombra di dubbio la responsabilità penale del Cianfarani per i reati ascrittigli.
Contrariamente a quanto indicato dalla difesa, la Corte territoriale ha esaminato
in modo puntuale ogni elemento di prova acquisito, non limitandosi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi o a procedere ad una mera sommatoria
di questi ultimi, ma valutando, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne
la certezza, saggiarne l’intrinseca valenza dimostrativa e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di
essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo
di attribuire il reato all’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio” e, cioè, con un

i

alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative,
pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risulanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321).

sostanze alcoliche, pur congiunta a quella di farmaci per curare l’epilessia, contra-

22

10. Manifestamente infondato è il decimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente
si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della provocazione.
10.1. Le circostanze attenuanti generiche, con motivazione immune da censure,
sono state escluse dalla Corte territoriale, per la particolare intensità del dolo, per
la violenza esercitata e per la condotta processuale improntata al mendacio.
Ebbene, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non

sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri
disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
259899).
A fronte di tale motivazione la difesa si limita a indicare alcuni elementi a sé favorevoli, dei quali peraltro alcuni in contrasto con le risultanze processuali (l’indole
pacifica del Cianfarani e la mancanza di aggressività).
10.2. La Corte territoriale ha poi correttamente escluso la sussistenza
dell’attenuante della provocazione, secondo cui l’omicidio sarebbe stato indotto dal
raptus della donna. Al di là dell’incompatibilità di tale tesi con l’ultima ricostruzione
dei fatti e, cioè, della natura accidentale della caduta della donna in bagno, si è, invero, osservato che in causa non vi è stata prova di alcuna lite e, in ogni caso, di un
qualunque comportamento offensivo della donna, certamente non ravvisabile nella
possibile rappresentazione, da parte sua, della, del tutto legittima, intenzione dì
porre fine alla relazione con l’imputato.
E’ rimasto, quindi, inadempiuto l’onere, incombente sulla difesa (Sez. 1, n. 2663
del 03/12/2010, dep. 2011, Pintilie, Rv. 249548), di provare gli elementi di fatto
idonei a giustificare l’affermazione di sussistenza della circostanza attenuante della
provocazione.

11. Per tali ragioni il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
Il ricorrente va condannato altresì al rimborso, in favore delle costituite parti civili, delle spese sostenute per questo giudizio, che vanno liquidate, in favore di Tedeschi Raffaela e Fava Mirella in cumulativi euro quattromiladuecentododici oltre
spese generali, I.V.A. e C.P.A. e, in favore di Gabriele Maurizio e Gabriele Niko,
rappresentato da Gabriele Maurizio, in euro millesettecentocinquantacinque cadauno oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., da versarsi per entrambi a favore dello Stato.

P. Q. M.

è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o

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Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché a rimborsare alle costituite parti civili le spese sostenute per questo giudizio
che liquida, in favore di Tedeschi Raffaela e Fava Mirella in cumulativi euro quattromiladuecentododici,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. e, in favore di Gabriele Maurizio e Gabriele Niko, rappresentato da Gabriele Maurizio, in euro millesettecentocinquantacinque,00 cadauno oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., da versarsi

Così deciso in Roma il 24 maggio 2017.

per entrambi a favore dello Stato.

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