Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18715 del 19/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18715 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRANATO MAURIZIO nato il 12/05/1994 a CASTELLAMMARE DI STABIA

avverso l’ordinanza del 08/02/2018 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’.
Udito il difensore
Il difensore presente avvocato BONOTTO MARCELLO del foro di ROMA, in
sostituzione dell’avvocato TUFANO SABATO del foro di TORRE ANNUNZIATA
come da delega a sostituto processuale che deposita,in difesa di GRANATO
MAURIZIO si riporta ai motivi.

Data Udienza: 19/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Granato Maurizio ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia
avv. Sabato Tufano, avverso l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il
Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, in parziale accoglimento dell’istanza
di riesame dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata il

29.1.2018, ha

sostituito la misura in atto con quella degli arresti domiciliari.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente la contestata gravità indiziaria in

marijuana, aggravata dall’aver determinato un minore a commettere il reato, e
valutato ricorrenti le esigenze cautelari individuate dal primo giudice, per la
manifestata contiguità del Granato a contesti criminali dediti al crimine di
settore, tuttavia giudicando come adeguata la misura degli arresti domiciliari in
ragione dell’incensuratezza del prevenuto.

2. Il ricorrente si duole che il Tribunale abbia ritenuto sussistenti le esigenze
cautelari, non considerando che, avuto riguardo alla personalità del Granato incensurato e ravvedutosi – e alla inclinazione dello stesso a commettere reati
della medesima specie non può pervenirsi all’applicazione di alcuna misura
restrittiva.
Aggiunge che la condotta ritenuta dai giudici non ha alcuna offensività
perché per intero ascrivibile al coindagato Dell’Amura ed avente ad oggetto solo
870 grammi di marijuana, quantitativo che non può essere considerato ‘grosso’,
come invece affermato dal Tribunale.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia
considerato, così giungendo a fare erronea applicazione della legge processuale,
che applicando all’indagato le attenuanti generiche la pena per il reato
contestatogli è inferiore ai cinque anni che permettono l’adozione della misura
cautelare coercitiva; anche la condanna sarebbe senz’altro contenuta entro tale
limite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. In ragione del contenuto intrinsecamente contraddittorio delle
argomentazioni del ricorrente giova prendere le mosse dalla precisazione che il
solo tema introdotto con il ricorso è rappresentato dal giudizio di adeguatezza
della misura cautelare degli arresti domiciliari. Precisazione necessaria alla luce
del riferimento fatto dall’esponente alla carenza di offensività della condotta e poi
alla attribuibilità del reato al solo coindagato Dell’Amura: rilievi che si connettono

relazione al concorso nella illecita detenzione di circa 3,094 chilogrammi di

ad una contestazione della gravità indiziaria, in realtà con il ricorso non posta in
discussione.
Inoltre non può ritenersi devoluto a questa Corte il controllo della
motivazione resa dal Tribunale distrettuale in merito alla autonoma valutazione
condotta dal G.i.p. degli elementi indiziari. Infatti, la doglianza di una non
emersione di tale autonoma valutazione da parte del giudice che ha adottato
l’ordinanza genetica risulta formulata nel ricorso senza ulteriori esplicazioni che
permettano di ritenerla sottoposta al giudizio di legittimità.

si identifica alcun vizio tra quelli indicati dall’art. 606, co. 1 cod. proc. pen. ma si
pongono affermazioni direttamente espressive di valutazioni del ricorrente
inerenti la misura adeguata a fronteggiare le rinvenute esigenze cautelari,
alternative a quelle espresse dal Tribunale del riesame.
L’approccio al provvedimento impugnato deve considerare che, in merito
alla motivazione sull’adeguatezza della misura applicata, è richiesto al giudice di
indicare soltanto gli elementi specifici che, nel caso concreto, fanno
ragionevolmente ritenere che quella applicata sia la misura più idonea a
soddisfare le ravvisate esigenze cautelari; non è poi necessaria l’analitica
dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, essendo
invece sufficiente l’indicazione, da parte del giudice, con argomenti logicogiuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati, nonché
dalla personalità dell’indagato, degli elementi specifici che inducono
ragionevolmente a ritenere detta custodia quale misura più adeguata al fine di
impedire la prosecuzione dell’attività criminosa, rimanendo così assorbita
l’ulteriore dimostrazione dell’inidoneità delle altre misure coercitive (Sez. 6, n.
17313 del 20/04/2011 – dep. 05/05/2011, Cardoni, Rv. 250060; Sez. 5, n.
51260 del 04/07/2014 – dep. 10/12/2014, Calcagno, Rv. 261723).
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari perché non
occasionale la condotta illecita, alla luce del considerevole quantitativo di
sostanza stupefacente oggetto del reato, della somma di danaro caduta in
sequestro, dell’assenza di attività lavorativa del Granato, peraltro coinvolto in
altra vicenda ancora attinente alle sostanze stupefacenti. Ed ha valutato come
adeguata la misura degli arresti domiciliari alla luce dello stato di incensuratezza
del Granato e della estraneità del domicilio del medesimo dall’area di esecuzione
della condotta illecita.
Nella fattispecie, dunque, le considerazioni sulla gravità del fatto e la
personalità dell’indagato svolte dai giudici del riesame risultano del tutto
sufficienti a giustificare la scelta della misura degli arresti domiciliari.
3.3 Il secondo motivo è manifestamente infondato.
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3

3.2. Tanto precisato, va osservato che il con il primo motivo del ricorso non

L’art. 274, co. 1 lett. c) cod. proc. pen., nel prevedere quale ragione di
adozione delle misure cautelari l’esigenza di evitare che vengano commessi
ulteriori reati della specie di quello per cui si procede, stabilisce che in tal caso
“le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i
quali é prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni
ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali é prevista la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il
delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio

L’art. 278 cod. proc. pen. dispone che ai fini dell’applicazione delle misure
cautelari si ha riguardo al massimo della pena prevista per ciascun reato
consumato o tentato, non si tiene conto della continuazione, della recidiva e
delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante di cui
all’art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen., dell’attenuante di cui all’art. 62,
comma primo, n. 4 cod. pen. e delle circostanze ad effetto speciale.
Non vi è quindi alcun supporto normativo alla prospettazione dell’esponente,
che vorrebbe tenute in considerazione le attenuanti generiche ai fini della
identificazione della pena per l’applicazione delle misure cautelari. In realtà,
anche avendo riguardo all’esito del giudizio di merito, ai fini del computo dei
termini complessivi di durata massima della custodia cautelare deve comunque
farsi riferimento alla pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza,
tenuto conto, per la sua determinazione, delle sole circostanze indicate dall’art.
278 cod. pen., quant’anche valutate equivalenti o minusvalenti rispetto alle
concorrenti circostanze eterogenee (cfr., con riferimento alle circostanze
aggravanti ad effetto speciale, Sez. 5, n. 21028 del 27/03/2013 – dep.
15/05/2013, Madonia, Rv. 255482).

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di duemila euro in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
Va inoltre disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto
stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. Cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di duemila euro in favore della cassa delle
ammende.

4

1974, n. 195, e successive modificazioni …”.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia
trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a
quanto stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/4/2018.

Salvato

overe

Il Presidente
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Giacoryio„-Kmu
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Il Consigliere estensore

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