Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18714 del 05/04/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 18714 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

ORDINANZA
sulle istanze proposte da:
TURLA ROBERTO nato il 04/06/1967 a MODICA
AVOLA ANTONINO nato il 08/02/1962 a MODICA
AGOSTA SAVERIO GIUSEPPE nato il 21/02/1967 a SCICLI
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

avverso la sentenza del 20/07/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI.

Data Udienza: 05/04/2018

FATTO E DIRITTO

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa (d’ora in poi: ASP 7), quale
responsabile civile nel procedimento penale (n. 3354/16 R.G. App. Catania)
contro Luigi Giglio+5, propone ricorso per cassazione per gli interessi civili
avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 20.7.2017 che – per
quanto qui rileva – ha condannato la ricorrente al pagamento di ingenti somme di
denaro, a titolo di provvisionale, in favore delle parti civili costituite, oltre agli

disamina attiene alla responsabilità colposa riconosciuta dalla Corte territoriale
nei confronti dei veterinari dipendenti della ASP 7 per la morte del piccolo Brafa
Misicoro Giuseppe e per le lesioni riportate dalle altre parti civili in conseguenza
dell’aggressione di cani randagi “morsicatori”.
L’Azienda ricorrente, in particolare, avanza richiesta ex art. 612 cod. proc.
pen. di sospensione dell’esecuzione della condanna civile.
Analoghi ricorsi sono stati proposti dagli imputati Saverio Giuseppe Agosta,
Antonino Avola e Roberto Turlà, medici veterinari dipendenti della ASP 7, con
contestuale istanza di sospensione dell’esecuzione della condanna civile.
Va premesso, sul piano processuale, che secondo il recente insegnamento
delle Sezioni Unite, la richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna
civile prevista dall’art. 612 cod. proc. pen. è decisa dalla Corte di cassazione con
procedura “de plano”, cioè senza adozione di contraddittorio preventivo (Sez. U,
n. 53153 del 27/10/2016, C, Rv. 26818101).
Nel merito si osserva che, secondo il costante orientamento della
giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’accoglimento da parte della Corte di
cassazione della richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna civile,
l’istante deve fornire la prova della futura insolvenza del creditore che metta in
pericolo la possibilità di recupero della somma (Sez. 4, n. 51194 del 24/09/2015,
D’Amico, Rv. 26541101; Sez. 6, n. 9091 del 23/11/2012, dep. 2013, Morzenti e
altri, Rv. 25599901; Sez. 4, Sentenza n. 30019 del 05/07/2006 Rv. 23482101);
ovvero, quando prospetti il pericolo di un “danno grave ed irreparabile” derivante
dall’esecuzione della statuizione, egli deve darne prova; con la precisazione che il
danno non deve necessariamente essere costituito dalla distruzione di un bene
infungibile, giacché può derivare anche dalla necessità di dover pagare una
spropositata somma di denaro, che metta in pericolo non solo la possibilità di
recupero, ma altresì elida in modo estremamente rilevante il patrimonio
dell’obbligato. Grava sull’istante l’onere di dimostrare che la somma da versare
in esecuzione della condanna abbia un’incidenza rilevante sul proprio patrimonio,
non potendosi ritenere il “grave ed irreparabile” danno solo in base a

‘L

interessi legali e al pagamento delle spese processuali. La vicenda processuale in

considerazioni di carattere oggettivo (Sez. 4, n. 1813 del 04/10/2005 – dep.
2006, Mastropasqua, Rv. 233180).
Nel caso di specie, nessuno degli istanti ha fornito prova del danno grave e
irreparabile.
La ASP 7 si limita a rappresentare una generica valutazione prognostica del
pericolo di mancata restituzione delle somme, sulla scorta della particolare entità
delle stesse, omettendo di fornire puntuale dimostrazione del fatto che gli
importi da versare abbiano un’incidenza rilevante sul proprio patrimonio, al di là

Anche i restanti ricorrenti si limitano ad evidenziare la notevole entità delle
somme oggetto di condanna e ad allegare (senza però documentarlo) di vivere
solo del proprio stipendio.
In conclusione, le istanze vanno rigettate; non si provvede sulle spese in
ragione del carattere interlocutorio di questa pronunzia.

P.Q.M.

Rigetta le istanze.
Così deciso il 5 aprile 2018

Il Consiglier stensore
Aless

o Ranaldi

del mero dato oggettivo costituito dal quantum dovuto.

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