Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18712 del 05/04/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 18712 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PICARDI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MELONI LORENZO nato il 06/08/1996 a COLLEFERRO

avverso la sentenza del 01/12/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
VELLETRI
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI

Data Udienza: 05/04/2018

RRIEIVIDIN FATR)
1.Lorenzo Meloni ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex
art. 444 cod.proc.pen. del Tribunale di Velletri 10 dicembre 2017, con cui gli è stata applicata
la pena di anni tre di reclusione ed euro 1000 di multa per i reati di cui all’art. 73, comma 5,
del d.P.R. n. 309 del 1990 e 629, primo comma, cod.pen. (marzo-aprile 2015), lamentando

art. 129 cod.proc.pen.

RL1EAUTO IN DIFUTO
1.In via preliminare occorre premettere che il ricorso è soggetto ratione temporis, in base al
criterio di cui all’art. 1, comma 51, della I. n. 103 del 2017, alla disciplina dell’art. 448
cod.proc.pen. nella nuova formulazione, in quanto la richiesta di applicazione della pena risale
a data successiva al 3 agosto 2018 (più precisamente alla stessa udienza preliminare del 10
dicembre 2017), sicché è inammissibile essendo stato proposto per motivi diversi da quelli oggi
consentiti al p.m. e all’imputato dall’art. 448, comma

2-bis,

cod.proc.pen., che sono

esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di
correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e
all’illegalità della pena e delle misure di sicurezza.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché -non ravvisandosi motivi di
esonero (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000) – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro quattromila.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 5 aprile 2018
Il Consigliere estensore
Francesca Picardi

Il Presidente
Giaco

Fumu

l’omessa motivazione in ordine agli elementi che inducano al proscioglimento dell’imputato ex

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