Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18711 del 05/04/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 18711 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PICARDI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALAEI NEJAD DOWLAT ABADI SADEGH nato il 25/11/1975 a TEHRAN( IRAN)

avverso la sentenza del 18/08/2017 del TRIBUNALE di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI

Data Udienza: 05/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Alaei Nejad Dowlai Abadi Sadegh ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del Tribunale di Milano del 18 agosto 2017, con
cui gli è stata applicata la pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa per il
reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (13 luglio 2017), lamentando

bis cod.pen. e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all’assenza
di cause di non punibilità, alla quantificazione della pena in misura eccessiva ed al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti.

RITENUTO IN DIRITTO
1.In via preliminare occorre premettere che il ricorso è soggetto ratione temporis alla disciplina
dell’art. 448 cod.proc.pen. nella formulazione introdotta dalla I. n. 103 del 2017, in quanto la
richiesta di applicazione della pena risale a data successiva al 3 agosto 2018, sicché è
inammissibile essendo stato proposto per motivi diversi da quelli oggi consentiti al p.m. e
all’imputato dall’art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., che sono esclusivamente quelli attinenti
all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la
sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e delle misure di
sicurezza.
2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché -non ravvisandosi motivi di
esonero (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000)v- al pagamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro quattromila.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 5 aprile 2018
Il Consigliere estensore

Il Prri ente

l’inosservanza e erronea applicazione degli artt. 444, 129 e 125 cod.proc.pen. e 111 Cost., 62

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