Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18710 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18710 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PICARDI FRANCESCA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
MACERATA
nel procedimento a carico di:
QUADRINI EMANUELE nato il 21/01/1980 a MACERATA

avverso la sentenza del 14/07/2017 del TRIBUNALE di MACERATA
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 05/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1.La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata e presso la Corte di Appello di
Ancona hanno tempestivamente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art.
444 cod.proc.pen. del Tribunale di Macerata del 14 luglio – 22 luglio 2017, con cui è stata
applicata a Emanuele Quadrini la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.500,00 di

2015).

2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata ha chiesto l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata o in subordine con rinvio, non essendo stata applicata né la
sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, collegata alla recidiva nel
biennio, né quella della sospensione della patente.

3.La Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Macerata ha, invece, chiesto
l’annullamento senza rinvio con ogni conseguenziale provvedimento, non avendo il giudice
applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, che è
obbligatoria e non è nella disponibilità delle parti.

4.La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla mancata applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente, evidenziando non potersi applicare
la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in assenza della contestazione
nel procedimento della recidiva nel biennio.

RITENUTO IN DIRITTO

1.In via preliminare occorre premettere che il ricorso è soggetto ratione temporis alla disciplina
dell’art. 448 cod.proc.pen. nella formulazione anteriore a quella introdotta alla I. n. 103 del
2017.
2.1 ricorsi meritano accoglimento e la sentenza impugnata va annullata nella parte in cui non
ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di
cui all’art. 186 lett. c cod.strada(nella formulazione ratione temporis vigente), atteso che con
la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. devono essere sempre applicate le
sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di

ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c e 2 – sexsies cod.strada (31 ottobre

accordo tra le parti (Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013 Cc., dep. 09/12/2013, rv. 257871; v.
anche Sez. 4, Sentenza n. 57202 del 21/09/2017 Cc., dep. 21/12/2017, rv. 271688, in tema di
circolazione stradale con la sentenza di patteggiamento il giudice deve disporre la sospensione
della patente di guida, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e non di pena
accessoria, e non potendosi fare applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo
sulla natura sostanzialmente penale delle sanzioni, in quanto volti a evitare l’elusione del
principio del “ne bis in idem” e non ad incidere sulla potestà del legislatore di prevedere una
pluralità di sanzioni da applicarsi all’esito del medesimo procedimento). Il divieto previsto

diverse dalla confisca, sicché con la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. deve essere disposta la
sanzione amministrativa accessoria e non rileva che nella richiesta di patteggiamento non si sia
eventualmente fatta alcuna menzione di tale sanzione o che il giudice abbia omesso di
motivare l’applicazione della sanzione, sia perché questa non può formare oggetto dell’accordo
tra le parti – limitato alla pena – sia perché tale sanzione consegue di diritto alla sollecitata
pronuncia (Sez. 4, n. 27994 del 03/07/2012, rv. 253591; Sez.6, n.45687 del 20/11/2008, Rv.
241611; Sez. 6, n.3427 del 3/11/1998, Rv. 212333; Sez. 5, n.7487 del 23/01/1992, Rv.
220929).
3. Non può, tuttavia, essere disposta la revoca della patente, non essendo stata contestata la
fattispecie aggravata dalla recidiva nel biennio nel giudizio di merito ed essendo stata,
pertanto, la questione introdotta la prima volta nel giudizio di legittimità.

4. La durata della sospensione della patente non può essere disposta direttamente dalla
Suprema Corte.
Come hanno chiarito le Sezioni Unite n. 3464 del 30/11/2017 Ud. (dep. 24/01/2018 )
Rv. 271831, la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene
superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla
stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di
merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti. Nel caso di specie, tuttavia, ai fini della
quantificazione della sanzione amministrativa risulta necessario l’ulteriore accertamento di
fatto concernente la titolarità del veicolo, che, peraltro, rileva anche per la confisca del veicolo,
e che è precluso a questa Corte: difatti, ai sensi dell’art. 186, comma 2, ultimo periodo,
all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a due anni e, se il veicolo appartiene a persona
estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
5.In conclusione, la sentenza impugnata limitatamente all’omessa sospensione della
patente, con rinvio al Tribunale di Macerata per la statuizione sul punto.

dall’art.445 cod.proc.pen. è, infatti, limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza

PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa sospensione della patente e
rinvia al Tribunale di Macerata per la statuizione sul punto.
Così deciso in Roma il 5 aprile 2018

Francesca Picardi

Il Presidente
Giacom
itU tk.

Il Consigliere estensore

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