Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1871 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1871 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COCO MICHELE N. IL 31/10/1965
avverso il decreto n. 397/2011 GIP TRIBUNALE di LUCERA, del
08/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

OSSERVA

t

Coco Michele , in qualità di persona offesa , ricorre per cassazione avverso
l’ordinanza di archiviazione emessa dal Gip del Tribunale di Lucera in data 8-3-12
, nel procedimento a carico di D’Alessandro Giuseppe .
Il ricorrente deduce abnormità del provvedimento impugnato , consistente nella
mancata valutazione di elementi pregnanti , indicati nell’atto di denuncia —querela

Risulta dagli atti che il prowedimento impugnato venne emesso all’esito di udienza
camerale , a seguito dell’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal
p.m. In relazione a tale sequenza procedimentale , l’art 409 co 6 cpp dispone che
l’ordinanza di archiviazione sia ricorribile per cassazione soltanto nei casi di cui
all’ad 127 co 5 cpp e cioè per violazione delle norme che disciplinano
l’instaurazione e l’esplicazione del contraddittorio. Nessun altro vizio del
provvedimento è dunque deducibile per cassazione. Esulando da tale ambito i vizi
dedotti , che attengono all’impianto motivazionale del provvedimento, il ricorso , a
norma dell’ad 606 co 3 cpp , va dichiarato inammissibile.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 , determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro
cinquecento.
Così deciso in Roma il 29-11-12.

nonché nell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione.

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