Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1871 del 03/10/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1871 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANTAMARIA ANTONIO N. IL 05/12/1971
avverso la sentenza n. 528/2009 TRIBUNALE di AVELLINO, del
09/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per v,<' Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv. Data Udienza: 03/10/2013 5 Santamaria Motivi della decisione 1. Il Tribunale di Avellino ha affermato la responsabilità dell'imputato in
epigrafe in ordine al reato di cui all'art. 116 del codice della strada 2.1 Con il primo motivo si lamenta l'omessa citazione e traduzione per
alcune udienze dibattimentali, sebbene fosse nota la sopravvenuta restrizione
presso la Casa circondariale di Benevento, comunicata dal difensore, come
risulta dal verbale. Si prospetta dunque la nullità assoluta della pronunzia. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta che in assenza di adeguato apparato
/
probatorio) si è ritenuta la responsabilità, trascurando la mancanza di prova della
notifica all'imputato del provvedimento prefettizio di revoca della patente. 3.11 primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.
Dagli atti emerge che nell'udienza dibattimentale del 7 aprile 2012 il
difensore ha esposto che nei confronti dell'imputato era intervenuta la misura
restrittiva della semidetenzione. Il Tribunale ha ritenuto l'irrilevanza di tale
evenienza atteso che l'imputato, contumace, avrebbe avuto l'onere di assumere
l'iniziativa per ottenere una deroga alla restrizione in atto finalizzata alla
partecipazione al processo.
Tale valutazione deve essere censurata alla stregua della condivisa
giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte (S.U. 26/09/2006, Rv.
234600). Si è infatti affermato che la detenzione dell'imputato per altra causa,
sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra
un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del
giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe
potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile
per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di
quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione
dell'impedimento. Il principio è stato affermato in un caso in cui l'imputato era
detenuto in semilibertà; ed è dunque pertinente al non dissimile caso di cui ci si
occupa. Dunque nessuna censura può esser mossa all'imputato per non aver
comunicato il proprio stato di restrizione con maggiore tempestività. 2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo due motivi. In conseguenza si è in presenza di nullità assoluta afferente alla
partecipazione dell'imputato al processo, che vulnera la sentenza. Essa deve
essere pertanto annullata con rinvio per l'ulteriore corso.
Pqm
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Avellino per l'ulteriore
corso. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE (Rocco Marco BLAIOTTA) (Gaetanino ZECCA) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale Roma 3 ottobre 2013