Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18709 del 21/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 4 Num. 18709 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: CENCI DANIELE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SILENO RODOLFO nato il 29/11/1978 a NAPOLI

avverso la sentenza del 06/10/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere dr. DANIELE CENCI

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rodolfo Sileno ricorre tempestivamente di persona per la cassazione della
sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 6 ottobre 2017 ha integralmente
confermato la decisione del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 23 marzo 2017, resa all’esito del giudizio abbreviato, con cui l’imputato è stato riconosciuto colpevole di detenzione a fine di cessione e di cessione di eroina e di crack, fatti qualificati come violazione del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
commessi il 10 gennaio 2017.

alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile, sotto un duplice profilo.
3.1. In primo luogo, si tratta di ricorso a sola firma dell’imputato, presentato
in Cancelleria 1’8 gennaio 2018, cioè dopo il 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, modificando, attraverso l’art. 1,
comma 63, l’incipit dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, in precedenza prevista dall’ordinamento, del ricorso personale.
3.2. Inoltre, si osserva che i Giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno ritenuto l’imputato responsabile spiegando le ragioni della decisione sull’an della responsabilità penale. Il ricorrente, però, non si confronta in alcun modo con le ragioni della decisione impugnata, lamentando la violazione della generale regola di cui all’art. 129 cod. proc. pen.: consegue che il ricorso proposto è inammissibile anche per radicale per difetto di specificità.
4. Essendo in definitiva il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue
quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila euro alla
cassa delle ammende.
Così deciso il 21/03/2018.
Il Consigliere estensore
Daniele Cenci

2. L’imputato denunzia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA