Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18708 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 18708 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:
GOTTARDO MASSIMO nato il 13/09/1966 a CAMPAGNA LUPIA
GARATO CLAUDIO nato il 12/11/1960 a DOLO

avverso la sentenza del 15/09/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA

sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO.

Data Udienza: 21/03/2018

1. Con sentenza del 26/10/2017, la Corte di appello di Venezia – in parziale
riforma della pronuncia emessa in data 28/7/2016 dal G.u.p. del Tribunale
di Venezia – rideterminava, ai sensi dell’ art. 599-bis cod. proc. pen. la pena
inflitta ai ricorrenti, per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 73, comma 5, d.P.R.
309/90, in anni tre di reclusione ed uro 5.000,00 di multa per Gottardo
Massimo, esclusa l’aggravante di cui all’art. 112, cod. pen.; in anni due
giorni dieci di reclusione ed euro 4.000 di multa per Garato Claudio, esclusa
l’aggravante di cui all’art. 112 cod. pen., riconosciuta la continuazione con il
reato di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Venezia del 14/7/2015.
Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi
difensori deducendo, nei separati atti di ricorso quanto segue.
Per Gottardo Massimo, vizio di motivazione con riferimento alla
quantificazione della pena inflitta e all’aumento applicato a titolo di
continuazione.
Per Garato Claudio, vizio di motivazione con riferimento alle modalità di
determinazione dell’aumento di pena stabilito a titolo di continuazione.
2. I ricorsi risultano manifestamente infondati. L’art. 599-bis, comma 1, cod.
proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che la
Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle
forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare
sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli
altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento
comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero,
l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano
al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
I ricorrenti denunciano vizio di motivazione in relazione al trattamento
sanzionatorio. Tuttavia, si tratta di motivi palesemente inammissibili, poiché,
le parti hanno rinunciato a sollevare tali questioni, in ragione dell’accordo
raggiunto sulla pena in appello, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata
senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. che
prevede espressamente tale unico modello procedimentale per la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso, avverso la sentenza pronunciata
ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
3. Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte
Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e, rilevato che non sussistono
elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto ricorso senza versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore
della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di
inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila per
ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilEI i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno a favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018
Il Presi

Il Consigliere estensore

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MOTIVI DELLA DECISIONE

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