Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18707 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 18707 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MALICK NDIAYE nato il 10/11/1970

avverso la sentenza del 25/10/2017 del TRIBUNALE di TORINO

sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO.

Data Udienza: 21/03/2018

Motivi della decisione
1. La difesa di Malick Ndiaye proponeva ricorso per Cassazione avverso la
sentenza emessa in data 25/10/2017 dal Tribunale di Torino che, a seguito di
giudizio definito con il rito del patteggiamento, per il reato di cui all’art. 73,
comma 5, d.P.R. 309/90, applicava al ricorrente la pena concordata di mesi sei
giorni venti di reclusione ed euro 1000,00 di multa.
Nel ricorso, si deduceva violazione di legge per non avere il giudice
formulato una valutazione di congruità della pena comminata.
2. Ebbene, l’impugnazione proposta è inammissibile. Ai sensi dell’art. 448,
comma 2 bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in
vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è
proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al
difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica
del fatto, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Poiché nel caso in esame non è stato eccepita l’illegalità della pena – né si
ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili d’ufficio dalla Corte – e, poiché non
si sollevano questioni attinenti alla corrispondenza tra richiesta e sentenza o di
erronea qualificazione giuridica o di vizio della volontà, la impugnazione deve
intendersi proposta al di fuori dei casi previsti dalla legge ed il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile.
Per completezza espositiva, si rileva che la sentenza di applicazione della pena,
che recepisce l’accordo fra le parti, risulta sufficientemente motivata contenendo
il richiamo all’art. 129 cod.proc.pen., per escludere la ricorrenza di alcuna delle
ipotesi ivi previste; l’affermazione della congruità della pena patteggiata, alla
luce dei criteri di cui all’art. 133 , cod. pen., tenuto conto della negativa
personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti specifici.
La decisione in ordine alla Inammissibilità del ricorso deve essere adottata “de
plano” poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente
quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza
formalità.
3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte
Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi
per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art. 616, cod.
proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle
Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del
ricorso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
In Roma, così deciso il 21 marzo 2018
Il Consigliere estensore
Mariarosaria Bruno

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