Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18706 del 21/03/2018
Penale Ord. Sez. 4 Num. 18706 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: CENCI DANIELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL KADRI CHOKRI nato il 05/04/1987
avverso la sentenza del 08/05/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI
Data Udienza: 21/03/2018
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. El Khadri Chokri ricorre tempestivamente di persona (ricorso depositato il
7 luglio 2017) per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale
la Corte di appello di Venezia 1’8 maggio 2017 ha integralmente confermato la
decisione del Tribunale di Verona del 31 ottobre 2016, resa all’esito del giudizio
abbreviato, con cui l’imputato è stato riconosciuto colpevole di detenzione a fine
di cessione di eroina e di metadone, fatti qualificati come violazione del comma 5
dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi il 15 maggio 2016.
profili:
a) in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod.
proc. pen., verifica doverosa a prescindere dalla condotta processuale delle parti;
b) in relazione alla scelta del trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è inammissibile.
Va rammentato preliminarmente che i Giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno ritenuto l’imputato responsabile spiegando adeguatamente le ragioni della decisione sia sull’an della responsabilità sia sul
quantum di
pena. Il ricorrente, però, non si confronta in alcuna misura con le ragioni della
decisione impugnata: il ricorso, dunque, difetta radicalmente di specificità.
4. Essendo in definitiva il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue
quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/03/2018.
Il Consigliere estensore
2. L’imputato denunzia violazione di legge e vizio motivazionale sotto due