Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18705 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 18705 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: CENCI DANIELE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GJOKA GJERGJ nato il 08/08/1995

avverso la sentenza del 22/01/2018 del GIP TRIBUNALE di ASTI
sentita la relazione svolta dal Consigliere dr. DANIELE CENCI

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gjorka Gjergj ricorre tempestivamente, tramite difensore, per la cassazione della sentenza con cui gli è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss.
cod. proc. pen. dal G.i.p. del Tribunale di Asti il 22 gennaio 2018 la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione a due violazioni dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309, commesse nel settembre 2016 (capo N) e il 21 settembre

2. In particolare, l’imputato denunzia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., che sarebbero affidate a mere clausole di stile.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza.

3. Il ricorso è inammissibile.
Va rammentato preliminarmente che il Giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 cod.
proc. pen. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente.
Ciò posto, la, pur sintetica, motivazione, ove si dà atto del contenuto delle
fonti di prova (p. 1), avuto riguardo alla – consapevole e volontaria – rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita
nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento
devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle
parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità
(Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; Sez. U, n. 10372 del
27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135).
Infatti, come la S.C. ha ripetutamente affermato (cfr., ex plurimis, Sez. U,
27/09/1995, Serafino, cit.), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità
della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la ri2

2017 (capo O).

chiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia – ecco il punto – che
non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129
cod. proc. pen.).

4. Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616

cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno
2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

cata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 21/03/2018.

Il Consigliere estensore
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Dtle

Il Presidente

consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi-

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