Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18704 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 18704 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: CENCI DANIELE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASTORINA GIUSEPPE nato il 24/03/1980 a GIARRE

avverso la sentenza del 04/12/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere dr. Daniele Cenci

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giuseppe Castorina ricorre tempestivamente, tramite difensore, per la
cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata
ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal G.u.p. del Tribunale di Catania il
4 dicembre 2017 la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al reato di coltivazione illegale di 170 piante di cannabis indica, fatto accertato il 13

2. L’imputato denunzia violazione di legge (artt. 73 del d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, e 129 cod. proc. pen.).
Premesso che, a fronte del sequestro da parte della polizia giudiziaria di 170
piante di presunta cannabis, 165 di esse sono state distrutte e soltanto 5 sono
state sottoposte ad accertamento tecnico, si afferma che l’esito di tale accertamento è stato illegittimamente esteso alle 165 piante non esaminate, così giungendosi a risultati inaccettabili, in spregio – si ritiene – ai più elementari principi
che governano il sistema processuale.
Si chiede, pertanto, annullarsi la sentenza.

3. Il ricorso è inammissibile.
Va rammentato preliminarmente che il Giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 cod.
proc. pen. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente.
Ciò posto, la, pur sintetica, motivazione, ove si dà atto del contenuto delle
fonti di prova (p. 1), avuto riguardo alla – consapevole e volontaria – rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita
nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento
devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle
parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità
(Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; Sez. U, n. 10372 del
27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135).
Infatti, come la S.C. ha ripetutamente affermato (cfr., ex plurimis, Sez. U,
27/09/1995, Serafino, cit.), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesi2

luglio 2017.

ma e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità
della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia – ecco il punto – che
non debba essere pronunciata sentenza di proscioglirnento a norma dell’art. 129
cod. proc. pen.).

posto il patto ovvero dopo avere aderito allo stesso, poi ratificato dal decidente,
sollevare doglianze circa la valenza probatoria degli atti confluiti consensualmente nel fascicolo, restando, invece, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.

4. Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616
cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno
2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 21/03/2018.

Il Consigliere estensore
anieleCeni)

Il Presidente
Giac o Fumu

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Discende dalle considerazioni svolte che non è consentito, dopo avere pro-

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