Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18703 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 18703 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OUESLATI ISSAM nato il 19/07/1981

avverso la sentenza del 29/11/2017 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI

sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO.

Data Udienza: 21/03/2018

1. Oueslati Issam proponeva ricorso per Cassazione personalmente, avverso
la sentenza emessa in data 29/11/2017 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli che, a
seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento per il reato di cui agli
artt. 81, comma secondo, cod. pen.; 73, comma 5, d.P.R. 309/90, applicava al
ricorrente la pena concordata di anni uno di reclusione ed euro 1000,00 di multa,
concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il proponente lamentava violazione di legge, per non avere il giudice
valutato la ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 129, comma secondo, cod. proc.
pen.
2. Ebbene, l’impugnazione proposta è inammissibile sotto duplice profilo. In
primo luogo, si osserva, con rilievo dirimente che l’impugnazione risulta proposta
personalmente dall’imputato, senza ministero del difensore, in data successiva al
3 agosto 2017, data in cui è entrata in vigore la I. 23 giugno 2017, n.103 il cui
art.1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod.proc.pen. sopprimendo
l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,». Tale modifica
normativa impone, pertanto, che il ricorso per cassazione, a fare data
dall’entrata in vigore della legge, sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da
difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Deve inoltre rilevarsi come, ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc.
pen., introdotto dalla citata legge, il ricorso avverso la sentenza di
patteggiamento sia proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della
volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza,
all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegalità della pena o della misura
di sicurezza.
Poiché nel caso in esame non è stata eccepita l’illegalità della pena – né si
ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili d’ufficio dalla Corte – e, poiché non
si sollevano questioni attinenti alla corrispondenza tra richiesta e sentenza o di
erronea qualificazione giuridica o di vizio della volontà, la impugnazione deve
intendersi proposta al di fuori dei casi previsti dalla legge ed il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile.
La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso è adottata de plano, ai
sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. che prevede espressamente
quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena ed ai sensi dell’art. 591,
comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la dichiarazione senza formalità.
3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte
Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi
per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle
Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del
ricorso stesso, nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
In Roma, così deciso il 21 marzo 2018
Il Co sigliere estensore
ariarosaria Brucio

Il

_

Gia

idente
o Fumu

Motivi della decisione

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