Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18700 del 21/03/2018
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18700 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: NARDIN MAURA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NICOLAZZO DANIELE nato il 13/01/1983 a ROMA
avverso l’ordinanza del 22/01/2018 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore
E’ presente l’avvocato CINQUEGRANA MARCO del foro di ROMA in difesa di:
NICOLAZZO DANIELE IL QUALE SI RIPORTA AI MOTIVI DI RICORSO.
Data Udienza: 21/03/2018
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza del 22 gennaio 2018 il Tribunale del riesame di Roma ha
rigettato l’istanza di riesame proposta da Daniele Nicolazzo avverso l’ordinanza
del G.I.P. del medesimo Tribunale con cui veniva disposta nei suoi confronti la
misura della custodia cautelare in carcere in relazione all’imputazione provvisoria
di cui al delitto di cui all’art. 73 comma A e 6′ d.P.R. 309/1990 per avere, in
concorso con Andrea Donadio, detenuto, in un’abitazione disabitata, gr. 671 di
cocaina e gr. 1.325 di hashish, nonché gr. 3.122 di marijuana. Il provvedimento
cui auto erano custodite le chiavi dell’appartamento sottoposto a perquisizione per essere il Nicolazzi stato notato dai Carabinieri, nel corso di un servizio di
prevenzione e controllo, mentre usciva dalla scala D della palazzina in cui era
ubicato l’appartamento in questione e dove vennero rinvenuti sacchi di plastica
contenenti lo stupefacente, posti sopra un divano, oltre ad un bilancino di
precisione, denaro contante e block notes contenente contabilità. Ciò posto e
ritenuto sussistente il concreto ed attuale pericolo di recidiva, avuto riguardo alla
quantità del materiale sequestrato ed all’inverosimiglianza delle dichiarazioni del
Donadio (essendosi il Nicolazzi avvalso della facoltà di non rispondere) nonché
alla necessaria frequentazione di circuiti criminali di rilevante spessore, stante il
quantitativo di droga sequestrato, il Tribunale del riesame ha respinto il ricorso.
2.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo
del suo difensore, affidandolo a due distinti motivi.
3.
La prima doglianza, ricostruendo la vicenda, rileva l’insussistenza di un
quadro indiziario tale da giustificare la misura. Il provvedimento, infatti,
riconduce al Nicolazzi la codetenzione dello stupefacente solo perché questi si
trovava in auto con il Donadio, che teneva le chiavi dell’appartamento in vista
nel portaoggetti. E ciò benché la successiva perquisizione a carico del Nicolazzi
fosse risultata del tutto negativa e nonostante nell’appartamento vi fosse un
verbale di arresto di tale Balducci, nel quale si dava atto che il medesimo venne
notato in compagnia del Donadio. Ed ancora, nonostante il Donadio avesse
completamente scagionato il Nicolazzo, inviando al Pubblico Ministero una lettera
in tal senso. Sicché l’unico dato concreto fondante l’ordinanza pronunciata nei
confronti del Nicolazzi consisteva nell’esser salito quale passeggero nell’auto del
Donadio, ove questi teneva le chiavi dell’appartamento.
4.
Con il secondo motivo fa valere il vizio di motivazione nella parte in cui
motiva sull’inidoneità di misure meno afflittive della custodia in carcere al fine d
evitare il pericolo di recidiva, senza tenere in alcuna considerazione
l’incensuratezza dell’interessato e la sicurezza del domicilio offerto, idoneo a
garantire la salvaguardia delle residue esigenze cautelari
2
ha ritenuto sussistente un gravità indiziaria del concorso con il Donadio- nella
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
2.
Il ricorso è fondato.
Prima di affrontare i motivi di impugnazione, è opportuno ricordare
quanto ripetutamente affermato da questa Corte in ordine ai limiti del giudizio di
legittimità in tema di misure cautelari personali, ovverosia che quando è
denunciato, con ricorso per cassazione, il “vizio di motivazione del
provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di
che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto
delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a
carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante
la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi
di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. (Sez. 4, n.
26992 del 29/05/2013 – dep. 20/06/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001;
Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007 – dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 23701201)
3.
Restano fuori dal vaglio del giudice di legittimità, dunque, le censure
che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa
valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 6, n.
11194 del 08/03/2012 – dep. 22/03/2012, Lupo, Rv. 25217801; Sez. 4,
Sentenza n. 18795 del 02/03/2017 Cc. (dep. 18/04/2017 ) Rv. 269884; Sez. 2,
Sentenza n. 31553 del 17/05/2017 Cc. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270628).
In questo caso la doglianza riguarda sostanzialmente l’illogicità della
motivazione nella parte in cui, omettendo di indicare il contributo del Nicolazzo,
finisce per non distinguere la mera connivenza dal concorso di persone.
4.
Ora, la lettura dell’ordinanza consente di verificare l’insufficienza della
motivazione circa la sussistenza del grave quadro indiziario a carico del Nicolazzi,
registrandosi un grave scollamento fra gli elementi sui quali il giudice del
riesame ritiene fondato il suo coinvolgimento -essendo descritto nel
provvedimento unicamente il comportamento osservato ai Carabinieri, in una
sola occasione, consistito nell’avere accompagnato il Donadio, salendo con questi
sull’autovettura ove erano conservate le chiavi dell’appartamento- e la condotta
addebitata al Nicolazzo. In alcun modo, infatti, si giustifica lo iato logico fra il
comportamento osservarto ed il concorso nella detenzione di stupefacenti. E ciò
anche perché
a sorreggere la motivazione manca l’effettivo vaglio delle
dichiarazioni del Donadio, delle quali viene ritenuta l’inverosimiglianza senza che
ne sia chiarito il contenuto, quantomeno per affermarne l’incompatibilità con la
ricostruzione ricavata dall’osservazione della Polizia Giudiziaria, sulla base della
quale il giudice del riesame conferma la misura.
3
verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti
5.
Non deve dimenticarsi, invero, che in tema di misure cautelari il quadro
probatorio, benché indiziario, deve essere ragionevolmente ‘certo’, sicché
laddove non si motivi adeguatamente esso viene posto in dubbio dall’equivocità
della situazione esaminata.
6.
L’assenza di un elemento chiaro di collante fra la condotta attribuita al
Nicolazzi ed il quadro delineato a suo carico
rendono la motivazione del
provvedimento gravemente contraddittoria.
7.
L’esito rescindente elide la necessità della disamina degli ulteriori
8.
L’ordinanza va annullata con rinvio al tribunale di Roma per nuovo
esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Roma, sezione del
riesame, per nuovo giudizio. Si provveda ai sensi dell’art. 94.1 ter disp. att.
c.p.p.
Così deciso il 21/03/2018
Il Co
igliere estensore
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motivi.