Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1870 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 1870 Anno 2016
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COPETI FRANCO N. IL 03/08/1957
SINISGALLO ROSARIA N. IL 16/01/1961
avverso la sentenza n. 449/2014 CORTE APPELLO di POTENZA, del
06/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ,ee ,to
tabit9
che ha concluso per
se
a p”. e o Fere-4e:

i «e

faist. (m” ( e_077- (*nm’sce rea-to
ea reva e évre. a,
,rtztZe_ 4«, P>os T:1h ze. ge ve re Pid-i e.40 et’, e.9.14 “c4i444’0
pa y pci. „de-ree…na.4,»
,le-PP2t. pesa., 1 2-(:,gar-3

meP res7+9 °-

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

V

PAz

41,

/1 celf,A:414~74 .0ta•e rteciA40

Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza del 6 febbraio 2015,
confermava, la sentenza del tribunale di Lagonegro (3 febbraio 2014), che
aveva condannato gli imputati Copeti Franco e Sinigallo Rosaria alla pena di
giorni 10 di arresto ed € 2.000,00 di ammenda ciascuno, per il reato loro
contestato di cui all’ad 137, commi 5 e 6 del d. legs. 152 del 2006 e dell’art 110

2.

Gli imputati propongono ricorso per cassazione a mezzo dei propri

difensori deducendo i motivi (comuni) di seguito enunciati, nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma1,
disp. att., c.p.p.
2. 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, art 137 d.
legs. 152 del 2006, in relazione all’art 606, lett. 8, del cod. proc. pen.
Ai fatti doveva applicarsi la legge nr. 36 del 2010, non trattandosi nel caso
di scarichi di acque reflue industriali (come afferma la stessa sentenza di primo
grado e teste Vivoli Renato).
2. 2. Mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto
richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente nei casi
previsti dall’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. – Rigetto di perizia.
Dalle analisi compiute in sede di indagine non emerge alcuna indicazione
analitica ed in maniera dettagliata dei valori eventualmente superati ex lege, e
senza considerare le modifiche normative della legge 36 del 2010 (vedi
cassazione sez. 2, n. 19753 del 2011); nessuna responsabilità, anche a titolo di
colpa, può addebitarsi agli imputati, per la Sinisgallo la stessa quale
amministratore ha fatto ciò che doveva farsi, e per Copeti, lo stesso ha
comunicato ai soggetti preposti, proprietario dell’impianto Comune di Misanello e
gestore dello stesso, Acquedotto Lucano s.p.a., l’arrivo presso il detto impianto
di liquami, e ciò in più occasioni.
2. 3. Contraddittorietà della motivazione quanto al nesso di causalità.
Ci si limita nella sentenza impugnata ad una visura camerate per attribuire
la responsabilità, senza considerare le singole posizioni e l’apporto causale alla
fattispecie, con la rinnovazione parziale del dibattimento, richiesta, si poteva fare
chiarezza.
2. 4.

Contraddittorietà della motivazione quanto al trattamento

sanzionatorío. , art 606, lettera E, cod. proc. pen.

1

del cod. pen.

Considerato che non vi è stato sversamento, e comunque lo stesso
dovrebbe essere considerato solo in sede amministrativa, come prevede la legge
n. 36 del 2010, immotivata è la conferma del trattamento sanzionatorio.
Hanno quindi chiesto l’annullamento senza rinvio con l’assoluzione, in
subordine l’annullamento con rinvio per lo svolgimento dell’istruttoria richiesta, e
in ulteriore subordine l’applicazione dell’ad 131 bis del cod. pen.

3. In data 9 novembre 2015 la difesa ha depositato motivi aggiunti.

6, legge 152 del 2006 e legge 36 del 2010. Il fatto è del 21 luglio 2010, e il 27
marzo 2010 entrava in vigore la legge n. 36 del 2010, che modificava il comma 5
dell’art 137 citato, e la sanzione penale si prevedeva solo per lo sforamento delle
sostanze di cui alla tabella 5, allegato 5 della parte terza; nella tabella sono
indicate 18 sostanze, e non vi è presenza nei fatti del fascicolo processuale del
superamento dei limiti di queste sostanze.
3. 2. Mancata assunzione di una prova decisiva, rigetto della richiesta di
periza dibattimentale.
Per i BOD – azoto ammoniacale-, COD e Fenoli la perizia avrebbe potuto
chiarire quanto ritenuto solo sulla base dell’accertamento Arpab.
3. 3. Art. 606 lettera B, del cod. proc. pen. In applicazione delle nozioni di
scarico – acque reflue urbane -conduttore e gestore di impianti

Nel caso di specie non può parlarsi di scarico (vedi cassazione sez. 3, n.
49454 del 2012. Gestore di impianti è l’acquedotto Lucano; non esiste nella
previsione normativa, piuttosto risulta di creazione giurisprudenziale quella di
conduttore.
Gli imputati erano in buona fede, per la comunicazione dell’arrivo di
liquami.
3. 4. Art. 606, lettera B, cod. proc. pen. Inesistenza dell’elemento
psicologico del reato, art 43 cod. pen.
Uniformità del capo d’imputazione e del trattamento sanzionatorio in capo
ai due imputati.
Errato calcolo del periodo di sospensione dal 22 aprile 2013, al 1 ottobre
2013.
Ribadiva le conclusioni del ricorso e aggiungeva la questione di
costituzionalità per violazione degli art 3 e 24 della costituzione in relazione
all’art 137, commi 5 e 6, d. Igs. 152 del 2006 e legge 36 del 2010.

2

*Ìfcc-ffr/

3. 1. Art. 606, lettera B, cod. proc. pen., in relazione all’alt 137, commi 5 e

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato e la sentenza deve annullarsi senza rinvio perché il
fatto non sussiste.

del d. Igs 152 del 2006, come modificato dalla legge n. 36 del 2010
esclusivamente nel caso in cui lo scarico avente ad oggetto acque reflue
industriali riguarda una o più sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla
parte terza, con superamento dei valori limite indicati nella tabella 3, per cui
medesime condotte relative ad altre sostanze non costituiscono più reato e
rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 133, comma primo, del d. Igs. 152 del 2006,
il quale, salvo che il fatto costituisca reato, punisce con la sanzione
amministrativa lo scarico di materie estranee alla tabella 5 con superamento dei
limiti indicati nelle tabelle dell’allegato 5 (Sez. 3, n. 11884 del 21/02/2014 – dep.
12/03/2014, Palaia, Rv. 258704; Sez. 3, n. 19753 del 19/04/2011 – dep.
19/05/2011, Bergamini, Rv. 250338).
Al massimo, quindi, la condotta rilevante penalmente sarebbe solo quella
relativa ai fenoli, come richiesto dalla procura generale; il superamento del limite
per i fenoli non è poi neanche specificato, nella sua entità, nell’imputazione.
Il presupposto della natura penale della fattispecie, anche per i soli fenoli, è
comunque la natura dello scarico: industriale.
Lo scarico in oggetto non può considerarsi industriale. Si discute
dell’impianto di depurazione di Missanello, e Copeti francesco viene imputato
nella qualità di amministratore e direttore tecnico della Eco Impianti S.r.l. che
conduce l’impianto, mentre la Sinisgallo Rosaria nella qualità di amministratore
della Eco Impianti S.r.l.
I reflui provenivano dal depuratore di acque reflue urbane (vedi
imputazione e sentenza impugnata). In materia di tutela delle acque
dall’inquinamento lo scarico da depuratore non ha propria differente
caratteristica rispetto a quella dei reflui convogliati; ne deriva che gli impianti
che depurano scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente
formati da scarichi dì acque reflue industriali, devono essere ritenuti a natura
mista, ed i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane (vedi
Cassazione Sez. 3, n. 2884 del 21/09/2000 – dep. 12/10/2000, Dallo G, Rv.
217776; Cassazione Sez. 3, n. 1547 del 07/11/2002 – dep. 15/01/2003,
3

La Corte di cassazione ha ritenuto che si configura il reato di cui all’ad 137

Moretti, Rv. 223268; Cassazione Sez. 3, n. 42545 del 06/11/2001 – dep.
28/11/2001, Padovan A, Rv. 220366).
Non sussistono prove sulla prevalenza dei reflui di natura industriale, ma al
contrario emerge che si è trattato di singoli episodi, per altro segnalati dagli
odierni imputati, di scarichi abusivi di un’azienda casearia (sul punto vedi
Cassazione Sez. 3, n. 23217 del 06/04/2004 – dep. 18/05/2004, P.M. in proc.
Lacqua, Rv. 229416:
“In materia di tutela delle acque dall’inquinamento, lo scarico da

mista, a meno che il pubblico ministero fornisca elementi di prova circa la
prevalenza dei reflui di natura industriale: di conseguenza, chi effettua tale tipo
di scarico senza autorizzazione non risponde del reato di cui all’art. 59, comma
primo della legge n. 152 del 1999, ma di un mero illecito amministrativo”).
5. La sentenza deve quindi annullarsi senza rinvio perché il fatto non
sussiste, e si può affermare il seguente principio di diritto:
“In materia di tutela delle acque dall’inquinamento lo scarico da depuratore
non ha una propria differente caratteristica rispetto a quella dei reflui
convogliati; ne deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica
fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue
industriali (con prova a carico dell’accusa) devono ritenersi a natura mista e i
relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane e non si applicano
le disposizioni penali dell’art 137, comma 5, del d. Igs 152 del 2006”.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 26 novembre 2015

Il Presidente

depuratore che convoglia le acque reflue urbane deve essere ritenuto a natura

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA