Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 187 del 30/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 187 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TONINI MARIO N. IL 26/07/1954
avverso l’ordinanza n. 790/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
Data Udienza: 30/09/2013
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con ordinanza emessa il giorno 20.11.2012 la corte d’appello di Milano, in
funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza formulata da TONINI Mario, di
applicazione del regime del reato continuato, relativamente ai reati di cui al dpr 309/90,
giudicati con sentenze della corte d’Appello di Milano 14.3.2012 e corte d’appello
Torino 24.10.2010. I giudici a quibus ritenevano che il vincolo sussisteva e
venti di reclusione ed euro 76.200 di multa.
Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto
personalmente, per contestare la misura dell’aumento di pena che era stato
determinato a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione .
Il ricorso è basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
I giudici dell’esecuzione hanno adeguatamente motivato i passaggi argomentativi
in forza dei quali sono addivenuti a stabilire la misura dell’aumento di pena, ancorando
la valutazione alla gravità del fatto messo in continuazione , avendosi riguardo a ben
otto importazioni di cocaina in soli otto mesi. Le doglianze attengono quindi a profili di
merito che non sono opponibili in questa sede.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 30 Settembre 2013.
rideterminavano la pena per il reato continuato in quella di anni dieci, mesi dieci e giorni