Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 187 del 25/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 187 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sukicors4- -proposttda:
URGESI FRANCESCO N. IL 16/11/1970
BELLANOVA DANIELE N. IL 18/09/1986
avverso la sentenza n. 1701/2013 CORTE APPELLO di LECCE del
09/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Data Udienza: 25/11/2016

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha
confermato – con riguardo all’affermazione di responsabilità – la sentenza
emessa in data 16 gennaio 2013 dal Tribunale di Brindisi che aveva dichiarato
gli imputati FRANCESCO URGESI e DANIELE BELLANOVA, in atti generalizzati,
colpevoli di cessione e detenzione a fini di spaccio di droghe [capo A) per
l’URGESI; capo I) per il BELLANOVA, limitatamente alla cessione di cocaina], ed
il solo URGESI anche della rapina aggravata di cui al capo A), condannandoli

Contro tale provvedimento, gli imputati hanno proposto disgiuntamente
ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma
1, disp. att. c.p.p.:
(URGESI)

1. – plurimi vizi di motivazione per inattendibilità delle dichiarazioni di
GIOIA ANGELA, in atti generalizzata [la Corte di appello non avrebbe tenuto
conto: 1) di asseritamente documentate ragioni di contrasto tra la dichiarante e
l’imputato; 2) dell’impossibilità di ritenere l’attendibilità della dichiarante quanto
alle dichiarazioni rese in danno dell’imputato sol perché altre dichiarazioni dalla
stessa rese in danno di diversi soggetti sono state ritenute attendibili; 3) di
quanto concordemente dichiarato dai testi a discarico in ordine ai contrasti
esistenti tra i due; 4) delle plurime contraddizioni, illogicità, incertezze ed
imprecisioni nelle quali la dichiarante sarebbe incorsa; 5) della posizione
processuale della dichiarante, esaminata in qualità di testimone, ma che
avrebbe dovuto essere esaminata in qualità di coimputata, come chiarito anche
dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 21832 del 2007; 6) dell’assoluta
mancanza di riscontri oggettivi ed esterni alle dichiarazioni della GIOIA];
(BELLANOVA)
1 – violazione degli artt. 191 e 192 c.p.p. quanto allo status processuale
della dichiarante GIOIA ANGELA.
All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di
rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa
Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti,
pubblicato mediante lettura in udienza.

alle pene per ciascuno ritenute di giustizia, che la Corte di appello ha ridotto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è integralmente inammissibile.

Le comuni doglianze dei ricorrenti sono assolutamente privi di specificità in
tutte le loro articolazioni, in quanto meramente reiterative di censure già
dedotte in appello e già non accolte (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 2002, Rv.
221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 2013, Rv. 256133), del tutto assertive
e, comunque, manifestamente infondate.

esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in
questa sede, dettagliatamente esaminando, e puntualmente disattendendo, le
doglianze delle difese (f. 9 ss. della sentenza impugnata), in particolare:
– evidenziando che la dichiarante, mera consumatrice di droga e connivente,
ma non cooperante, nell’attività di narcotraffico svolta dall’allora suo
convivente URGESI, ben poteva e doveva essere esaminata in qualità di
testimone, del tutto in linea con la decisione delle Sezioni Unite
insistentemente richiamata, ma all’evidenza travisandone il significato,
dai ricorrenti (Sez. un. n. 21832 del 22.2.2007, Morea, Rv. 236370:
«l’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente – qualora
non siano emersi elementi indicativi di uso non personale – deve essere
sentito nel corso delle indagini preliminari come ” persona informata sui
fatti», essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a
sanzione amministrativa per l’uso personale);
– ritenendo l’attendibilità intrinseca della GIOIA, le cui dichiarazioni – che, in
quanto aventi natura testimoniale, non necessitavano di riscontri a fini
probatori – sono state scrupolosamente vagliate e sono risultate anche
significativamente corroborate da importanti elementi di riscontro;
– esaminando dettagliatamente le censure delle difese, nessuna delle quali
è apparsa fondata o di decisivo rilievo.

Con tali argomentazioni i ricorrenti in concreto non si confrontano
adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa “lettura” delle risultanze
probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza
documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.

Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della
prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d’appello, in
considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di

2

La Corte di appello ha motivato

questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l’inammissibilità del ricorso per
cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e

preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non
punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.» (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32
del 22 novembre 2000, CED Cass. n. 217266: nella specie, l’inammissibilità del
ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del
reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il
ricorso; conformi, Sez. un., sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n.
231164, e Sez. un., sentenza n. 19601 del 28 febbraio 2008, CED Cass. n.

La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi
determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186), e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe – della
somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di
sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di millecinquecento
euro alla Cassa delle ammende.
Sentenza con motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 25 novembre 2016

239400).

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