Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 187 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 187 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SABETTA GIANLUCA N. IL 06/09/1978
avverso il decreto n. 245/2015 GIUD. SORVEGLIANZA di
COSENZA, del 26/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Magistrato di Sorveglianza di
Cosenza dichiarava inammissibile il reclamo proposto ai sensi dell’art. 35 ter ord.
pen. da Sabetta Gianluca per l’assoluta genericità dell’istanza che, pur indicando
i periodi di detenzione nelle diverse case circondariali, non specificava in alcun
modo le condizioni della detenzione con riferimento alla lamentata violazione
dell’art. 3 della CEDU.

in considerazione e segnalando che il Magistrato di Sorveglianza di Salerno
aveva riconosciuto il risarcimento per la detenzione presso la casa Circondariale
di Fuorni per lo stesso periodo nel quale Sabetta era stato ivi detenuto.
Il reclamo è stato trasmesso a questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso – così qualificato il reclamo proposto, atteso che il decreto del
Magistrato di Sorveglianza ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. è impugnabile
solo con il ricorso per cassazione – è inammissibile per genericità dei motivi.
In effetti, il ricorrente non censura la valutazione sulla base della quale il
Magistrato ha ritenuto il reclamo ex art. 35

ter ord. pen. inammissibile

(genericità), ma sostiene di avere diritto al risarcimento, affrontando (seppure
del tutto genericamente) il merito della domanda.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 19 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

2. Propone reclamo Sabetta Gianluca, chiedendo che l’istanza venga presa

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