Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18699 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18699 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

Data Udienza: 21/03/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARROUCH RACHID nato il 03/01/1976 a MILANO

avverso la sentenza del 12/12/2017 del GIP TRIBUNALE di MILANO

sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

14<- FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 12/12/2017, il G.i.p. del Tribunale di Milano applicava ad Arrouch Rachid, a seguito di giudizio definito con patteggiamento, la pena dì anni quattro mesi uno di reclusione ed euro 18.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, oltre al pagamento delle spese processuali durata anni cinque; disponeva la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, dei bilancini, dei telefoni e dì ogni altro materiale in sequestro. Disponeva la confisca del danaro in sequestro. Avverso tale sentenza proponeva ricorso Il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge. Lamentava in particolare che era stata applicata al ricorrente la pena accessoria dell'espulsione a pena espiata, in mancanza dei presupposti di legge. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso essendo inconferente il contenuto dell'impugnazione. 2. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. A prescindere dalla ricorribilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il difensore ha proposto ricorso per persona diversamente identificata (Arrouch Rachid, nato in Marocco il 19 maggio 1979), allegando una sentenza di applicazione pena nei confronti di Arrouch Rachid, nato in Milano il 3 gennaio 1976, detenuto per questa causa. Inoltre, ha esperito ricorso per Cassazione asserendo che il giudice aveva, con la decisione impugnata, erroneamente irrogato la pena accessoria dell'espulsione dal territorio dello Stato. Dalla lettura della sentenza allegata al ricorso non emerge alcuna disposizione del giudice relativa all'espulsione dell'imputato. 3. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo. e di mantenimento in carcere. Ordinava l'interdizione dai Pubblici uffici per la P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 21 marzo 2018 iarosaria Bruno —) 09~ lL I residente Giaco Fumu Il Consigliere estensore

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