Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18698 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18698 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TABAKU AGIM nato il 30/08/1961 a LUSHNJE( ALBANIA)

avverso l’ordinanza del 14/07/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del PG, dr.ssa Mariella De Masellis, che ha chiesto il rigetto
del ricorso

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il 14 – 31 luglio 2017 la Corte di appello di Bologna ha rigettato la
richiesta di riparazione per ingiusta detenzione che era stata proposta
nell’interesse di Tabaku Agim, sottoposto dal 9 luglio 2011 al 20 febbraio 2013
alla custodia in carcere, in esecuzione di due distinte ordinanze emesse dal G.i.p.
del Tribunale di Piacenza, una 1’11 febbraio 1994 per rapina aggravata in danno
di Maria Nikola, rapina contestata in concorso con il fratello di Tabaku Agim,

commessa il 22 gennaio 1994, e l’altra 1’8 luglio 1994 per l’omicidio di Xhelal
Kasolija, fidanzato di Maria Nikola, omicidio contestato in concorso con il fratello
di Arjan, avvenuto il 23 gennaio 1994, accuse dalle quali (ed anche da quella di
rissa, fatto del 23 gennaio 1994) era stato poi – irrevocabilmente – assolto dalla
Corte di assise di appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado
(Corte di assise di Piacenza, 30 maggio 1995) con sentenza del 20 febbraio
2013, con la formula “per non avere commesso il fatto”.

2.

Ricorre tempestivamente per la cassazione dell’ordinanza, tramite

difensore, Tabaku Agim, che, ripercorsi i complessi antefatti (pp. 3-6 del ricorso)
e riassunto il contenuto dell’ordinanza reiettiva (pp. 6-8), si affida a quattro
motivi, con i quali denunzia violazione di legge e difetto motivazionale.
2.1.

Con il primo motivo (p. 9 del ricorso) censura mancanza,

contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in particolare mancanza
di motivazione circa il dolo e contraddittorietà delle argomentazioni a proposito
della sussistenza di un comportamento qualificabile come doloso.
Ad avviso del ricorrente, infatti, lo stato psicologico doloso affermato dalla
Corte di appello (p. 4 della sentenza impugnata) non sarebbe argomentato e,
inoltre, si porrebbe, alla stessa stregua della motivazione della decisione
impugnata (p. 7), in rapporto di contraddizione con l’accertata non volontarietà
dell’evento.
2.2. Con il secondo motivo (pp. 10-18 del ricorso) denunzia mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del
provvedimento impugnato o da altri atti del processo (richiamandosi al riguardo
passaggi testuali della deposizione del Maresciallo dei Carabinieri Bossio e del
contenuto delle due ordinanza cautelari, il verbale di vane ricerche di Tabaku
Agim, la sentenza di assoluzione e una memoria difensiva per la Corte di
appello).
I Giudici della riparazione avrebbero, secondo il ricorrente,

«oltre ad

omettere ogni accenno ad atti del processo che avrebbero potuto diversamente

Tabaku Arjan, e con altre due persone, cioè Levandi Genci e Korreshi Fatos,

mettere in luce la condotta oggetto di scrutinio puntualmente evidenziati dalla
difesa nelle memorie acquisite in atti, [… preso] in considerazione solo quelle
poche emergenze che, interpretate in senso sfavorevole all’istante, portavano ad
un giudizio di responsabilità» (p. 10 del ricorso).
2.2.1. In particolare, mentre la Corte afferma che Tabaku avrebbe fornito
assistenza ai rapinatori della ragazza, Nikola Maria, e ciò in quanto i veri
responsabili della rapina, Levend e Korreshi, avevano affermato di essersi recati
presso l’abitazione dei fratelli Tabaku il 22 gennaio 1994, invece – sottolinea il

vittima di rapina, fu fermato dai Carabinieri, accompagnato in caserma, siccome
privo del permesso di soggiorno, indi lasciato andare con l’invito scritto a
presentarsi presso la Polizia dopo due giorni, il 24 gennaio 1994, e nell’occasione
Maria Nikola affermò che Agim Tabaki era estraneo alla rapina e che era soltanto
un amico degli aggressori, come riferito dal M.Ilo Bossio; inoltre la casa non era
di Tabaku ma di altra persona, Llixia Fatmir, che lo ospitava temporaneamente.
Dai riferiti elementi discenderebbe, ad avviso del ricorrente, che Tabaku non
potrebbe il giorno 22 gennaio 1994 avere prestato assistenza, peraltro non
meglio specificata, ai due rapinatori, che, in realtà, non avrebbe incontrato solo
dopo il fatto.
La Corte valorizza anche le dichiarazioni rese da Maria Nikola
successivamente al primo intervento dei Carabinieri, cioè il 25 gennaio 1995,
circa un atteggiamento “connivente” di Tabaku Agim con i responsabili, ma tali
dichiarazioni, rese senza contraddittorio con la difesa, sono state dichiarate
inutilizzabili nel processo di merito perché la donna non fu mai citata a giudizio
e, dunque, sarebbero, ad avviso del ricorrente, inutilizzabili anche nel presente
procedimento. Nel merito, comunque, l’atteggiamento di connivenza è un dato
più valutativo che descrittivo e, dunque, ulteriormente inutilizzabile.

2.2.2. Avendo la Corte di appello valorizzato l’allontanamento dell’Italia di
Tabaku Agim, insieme al fratello, subito dopo l’omicidio, evidenzia il ricorrente
tutta una serie di “elementi di disturbo” circa la qualificabilità della condotta
come vera e propria fuga: la circostanza che l’uomo non sapesse delle indagini a
suo carico; il fatto che la casa ove era temporanemente ospitato era stata posta
sotto sequestro dalla polizia giudiziaria, sicché non poteva tornarci e doveva
trovare una sistemazione alternativa; la – ritenuta – grave insufficienza delle
ricerche svolte dalla p.g. prima della dichiarazione di latitanza per genericità
contenutistica del verbale allegato al ricorso.

2.2.3. A proposito della mancata presentazione alla Polizia il 24 gennaio
1994, benchè invitato per iscritto due giorni prima, circostanza ulteriormente
sottolineata dalla Corte di appello nell’ordinanza reiettiva, se ne sottolinea la

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ricorrente – la stessa serata Agim Tabaku, trovato in compagnia della ragazza

ritenuta irrilevanza nel presente giudizio sia perché non ritenuta causale
nell’emissione delle misure cautelari sia perché relativa ad un differente
procedimento, di natura meramente amministrativa.
2.2.4. Essendosi ritenuto che il ricorrente abbia tenuto un comportamento
del tutto scorretto, sapendo dei delitti perpetrati ed essendosi dato alla fuga, si
censura la – ritenuta – mera apoditticità della valutazione di scorrettezza e si
ribadisce che di “fuga” in realtà non si sarebbe trattato, ribandendo che l’uomo
non sapeva delle indagini, nulla sapeva circa responsabilità altrui, che comunque

2.2.5. Altro dato che la Corte di merito ha valutato quale elemento
concausativo della privazione della libertà è l’essersi Tabaku Agim recato
all’ospedale, ove era stato condotto il corissante – omicida ferito, con funzione
assistenziale di supporto e per avere notizie del connazionale ferito.
Al riguardo si denunzia la ritenuta illegittimità/contraddittorietà rispetto
all’assoluzione di Tabaku Agim dal delitto di rissa, sicchè non può essere definito
“corissante”, e la mancanza di un divieto di andare a fare visita, ciò che avrebbe
fatto con animo solidaristico e generoso, ad un connazionale ferito.
2.2.6. Meramente asserivo sarebbe, poi, il passaggio motivazionale relativo
alla non credibilità che le menzogne del convivente Lixia non fossero preordinate
alla concordata strategia di fuga dei due Tabaku.
2.2.7. Del tutto illogica sarebbe, infine, l’affermazione di non avere mai
spiegato l’imputato nel corso del processo e nemmeno nel procedimento il
perché del proprio allontanamento.
Nel corso del processo la mancanza di spiegazioni non avrebbe avuto, ad
avviso del ricorrente, efficacia causale rispetto alla restrizione subita; il silenzio
nel corso del procedimento riparatorio sarebbe affermazione senza significato; si
ribadisce che non si sarebbe trattato di fuga ma di allontanamento, anche perché
senza casa, inconsapevole delle indagini.
2.3. Mediante l’ulteriore motivo (pp. 18-21 del ricorso) lamenta violazione di
legge (art. 314 cod. proc. pen.) con riferimento alla – ritenuta – errata
applicazione degli istituti del dolo e della colpa grave.
Il ricorrente richiama al riguardo i principi, anche fissati da numerose
pronunzie di legittimità che stima pertinenti e la cui applicazione invoca, in
materia di riparazione per ingiusta detenzione a proposito del dolo e della colpa
grave dell’agente e ritiene gli stessi non essere stati rispettati dalla Corte
territoriale.
2.4.

Infine, con il quarto motivo (pp. 22-23 del ricorso) censura,

riprendendo un tema già introdotto nel ricorso, la utilizzazione da parte dei
Giudici delle dichiarazioni rese agli inquirenti dalla vittima della rapina, Nikola
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non aveva l’obbligo di denunciare, e che non aveva una casa dove tornare.

Maria il 25 gennaio 1994, allorquando accusò i fratelli Tabaku della rapina,
modificando la versione resa nell’immediatezza, allorquando aveva dichiarato ai
Carabinieri intervenuti che Agim Tabaku era – sì – presente al momento della
rapina ed amico degli autori ma non responsabile della stessa; inutilizzabilità ad avviso del ricorrente patologica e non già fisiologica – già dichiarata dalla
Corte di assise, non essendo stata ritualmente cercata né rintracciata né,
dunque, sentita a dibattimento la teste; non senza sottolineare che, avendo la
donna – si assume – fornito false generalità, sarebbe del tutto illegittimo

un nome diverso dal vero.
Chiede, in definitiva, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore generale della S.C., nella requisitoria ex art. 611 cod. proc.
pen. il 26-27 luglio 2017, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Con memoria del 28 febbraio 2018, depositata il 6 marzo 2017 (recte:
2018), l’avvocatura erariale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o, in
subordine, il rigetto del ricorso; con vittoria di spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ preliminarmente necessario richiamare i principi informatori della
disciplina dell’istituto ex art. 314 cod. proc. pen. come enucleati dalla Corte di
cassazione: trattandosi di principi consolidati, appare superfluo il richiamo
puntuale delle numerose pronunzie delle Sezioni semplici, essendo preferibile
affidarsi – prevalentemente, anche se non esclusivamente – a passaggi
motivazionali della S.C. nella qualificata composizione a Sezioni Unite.
1.1. Ebbene, l’equa riparazione per l’ingiusta detenzione è esclusa,
secondo l’espresso disposto dell’art. 314 cod. proc. pen., qualora l’istante «vi
abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave», con condotte al
riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente
all’insorgere dello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (cfr.
Cass., Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636).

1.2. L’indennizzo in questione si risolve «nell’attribuzione di una somma
di denaro a riparazione di un pregiudizio lecitamente (perché secondo legge)
arrecato, in contrapposizione al risarcimento del danno sempre riferibile ad un
fattore causale illecito» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro,
Rv. 203636; Id., Sez. U, n. 1 del 13/01/1995, Castellani, Rv. 201035).

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l’impiego di dichiarazioni di chi, peraltro commettendo un reato, si sia attribuito

1.3. Quanto alle valenze definitorie delle espressioni “dolo” e “colpa
grave”, è stato chiarito (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro,
Rv. 203636) che «dolosa deve giudicarsi non solo la condotta volta alla
realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali
(indipendentemente dal fatto di con fliggere o meno con una prescrizione di
legge), difficile da ipotizzare in fattispecie del genere, ma anche la condotta
consapevole e volontaria che, valutata con il parametro dellld quod plerumque
accidit, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, sia tale da

giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo»,
sicché l’essenza del dolo sta, appunto, «nella volontarietà e consapevolezza
della condotta con riferimento all’evento voluto, non nella valutazione dei
relativi esiti, circa i quali non rileva il giudizio del singolo, ma quello del giudice
del procedimento riparatorio».
Il concetto e la conseguente area applicativa della colpa, invece, vanno
ricavati dall’art. 43 cod. pen., secondo cui, come noto,

«è colposo il

comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza
rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l’ordinaria diligenza essi si
sarebbero potuti prevedere), consegue un effetto idoneo a trarre in errore
l’organo giudiziario»: in tal caso, la condotta del soggetto, connotata da profili
di colpa volta per volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza,
inosservanza di leggi, regolamenti etc.) «pone in essere una situazione tale da
dare una non voluta ma prevedibile […] ragione di intervento dell’autorità
giudiziaria con l’adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca
della privazione della libertà»

(Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996,

Sarnataro, Rv. 203636). E in tale ultimo caso la colpa deve essere “grave”,
come esige la norma, «connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza,
imprudenza, trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon
senso» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636).
1.4. Posto, poi, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere
l’indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti
specifici che abbiano “dato causa” o abbiano “concorso a dar[e] causa”
all’instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è ineludibile
l’accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento
restrittivo della libertà, si rileva che ad escludere il diritto in questione è pur
sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione
in base a dati di fatto certi, cioè elementi “accertati o non negati” (Sez. U, n. 43
del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; in conformità, tra le

creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità

Sezioni semplici, v. Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e
Finanze, Rv. 247867), con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali.

1.5. Si è anche precisato che la valutazione del giudice della riparazione
si svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della
cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale:
tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un’ipotesi di reato ed
eventualmente la sua riconducibilità all’imputato; il primo, invece, deve
valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma

errore) alla produzione dell’evento “detenzione” […] Il rapporto tra giudizio
penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo
rispetto al presupposto dell’altro […] spettando al giudice della riparazione una
serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con
l’ausilio dei criteri propri all’azione esercitata dalla parte»

(Sez. U, n. 43 del

13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni
semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv.
247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4,
n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114).
Il giudice della riparazione deve seguire un

iter logico-motivazionale

autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del
giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di
fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni
preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del
dolo o della colpa grave. In particolare, «In tema di riparazione per l’ingiusta

detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l’imputato vi abbia dato
causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell’interessato
alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre
che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili
ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di
assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso
conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808).
Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l’obbligo
di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette
regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di
adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione.

1.6. In ordine alla colpa ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo,
essa, come noto, può essere di due tipi: colpa extraprocessuale (ad esempio,
frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad
essere percepiti all’esterno come contiguità criminale, ovvero colpa processuale

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n

V

«se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui

(come, ad esempio, auto-incolpazione o silenzio consapevole sull’esistenza di un
alibi: cfr. Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garda De Medina, Rv.
263197; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163
del 12/12/2001, dep. 2002, Pavone, Rv. 220984).
1.7.

Quanto alla prima categoria, appare opportuno richiamare le

puntualizzazioni della S.C. in tema di colpa extraprocessuale causativa della
custodia cautelare ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, colpa che può
essere integrata, oltre che da comportamenti extraprocessuali quali, a mero

precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014,
dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv.
260397) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere
interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep.
2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo,
Rv, 238782) o comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del
20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016,
Tavelli, Rv. 268685), purché il giudice della riparazione fornisca adeguata
motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di
colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il
provvedimento restrittivo adottato (cfr. Sez. 4, n. 4242 >del 20/12/2016, dep.
2017, Farina, Rv. 269034, cit.; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015,
Dieni, Rv. 262436, cit.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorío, Rv. 260397,
cit.; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del
26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610, cit.; Sez. 4, n. 51722 del
16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008,
Pandullo, Rv, 238782, cit.), anche dalla connivenza passiva.
Ed a proposito della connivenza si è precisato (dopo una progressiva
elaborazione giurisprudenziale, le cui tappe essenziali possono,
schematicamente, dirsi rappresentate dalle pronunzie rese, in ordine
cronologico, da: Sez. 4, n. 42039 del 08/11/2006, Cambareri, Rv. 235397; Sez.
4, n. 2659 del 03/12/2008 dep. 2009, Vottari, Rv. 242538; Sez. 4, n.
17/11/2011, dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725) che può costituire colpa grave,
ostativa al riconoscimento dell’indennità, la connivenza, ove ricorra almeno uno
dei seguenti indici: «a) nell’ipotesi in cui l’atteggiamento di connivenza sia indice
del venire meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il
verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; b) nel caso in cui si concreti
non già in un mero comportamento passivo dell’agente riguardo alla
consumazione di un reato, ma nel tollerare la consumazione o la prosecuzione
dell’attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; c) nell’ipotesi in

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titolo di esempio, frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici

cui la connivenza passiva risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà
criminosa dell’agente, sebbene il connivente non intenda perseguire questo
effetto; in tal caso è necessaria la prova positiva che il connivente fosse a
conoscenza dell’attività criminosa dell’agente […nel] giudizio di riparazione […] la
condotta connivente idonea ad inibire la riparazione, per essere qualificata
gravemente colposa, deve essere ancorata alla preventiva conoscenza delle
attività criminose che si stanno per compiere in presenza del connivente […] la
valutazione del giudice di merito sull’esistenza delle caratteristiche che deve

vaglio di legittimità ove sia stato dato congruo conto, in modo non illogico, delle
ragioni poste a fondamento della descritta efficacia della condotta passiva» (così
Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139).
Profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo,
affine alla connivenza passiva, di cui si è detto, può essere costituito anche dalla
condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell’attività
criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti
all’esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere,
Rv. 249237; in termini: Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218;
v. anche, più recentemente, Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni,
Rv. 262436, cit.; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Marinino, Rv.
258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv. 258425).
1.8. Quanto, invece, alla colpa processuale, si è condivisibilmente precisato
che anche le concrete estrinsecazioni del diritto di difesa, possono acquisire, a
determinate condizioni, rilevanza.
1.8.1.

Va premesso che non vi è dubbio che la facoltà da parte

dell’indagato di non rispondere in sede di interrogatorio costituisca concreto
esercizio di un proprio diritto, riconosciuto dalla Costituzione prima ancora che
dalla legge ordinaria, funzionale alla difesa (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 29967
del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011,
Messina e altro, Rv. 251325; Sez. 4, n. 40902 del 23/09/2008, Locci e altro,
Rv. 242756): essa è, perciò, circostanza, di norma, del tutto neutra al fine della
sua riconducibilità al dolo o alla colpa grave rilevanti al fine in esame.
1.8.2. Stesso discorso vale, di regola, anche per la reticenza (v. ex multis
Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 4159 del
09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760; Sez. 4, n. 47041 del
12/11/2008, Calzetta e altro, Rv. 242757) e persino per la menzogna (cfr., tra
le altre, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez, 4, n. 47756
del 16/10/2014, Randazzo, Rv. 261068; Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008,

assumere la connivenza, per la rilevanza ai fini della riparazione, si sottrae al

Maggi e altro, Rv. 242755), poiché anche reticenza e menzogna costituiscono
modalità e contenuti dell’esercizio concreto del diritto di difesa.
1.8.3. Si è, nondimeno, precisato che il concreto esercizio del diritto di
difendersi tacendo, non collaborando e persino mentendo può, eventualmente,
acquistare rilevanza sotto il profilo del dolo o della colpa grave ai fini che in
questa sede rilevano nel caso in cui l’indagato sia in grado di rappresentare
specifiche circostanze, non note all’organo inquirente, idonee a prospettare una
logica spiegazione al fine di escludere il valore indiziante degli elementi acquisiti

cautelare, ed invece le taccia: in tal caso, infatti, pur nel rispetto del diritto di
difesa e delle opzioni attuative dello stesso, v’è un onere di rappresentazione
ed allegazione da parte dell’indagato, al fine di porre l’organo inquirente nelle
condizioni di valutare quelle prospettazioni ed allegazioni, di comporle
nell’unitario quadro investigativo ed indiziario, di rilevare, eventualmente,
l’errore in cui si è incorsi nella instaurazione dello stato detentivo (v., tra le
numerose pronunzie, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287;
Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 40291 del
10/06/2008, Maggi e altro, Rv. 242755).
Si ritiene, in buona sostanza, che, poiché in quel momento soltanto
l’indagato è in grado di rappresentare utili elementi di valutazione, la
circostanza che invece li taccia o che reticentemente ovvero falsamente altri ne
prospetti contribuisce concausalmente al mantenimento del suo stato
detentivo.
Ciò posto, è necessario che il giudice della riparazione accerti, in primo
luogo, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, non potendo
questi ritenersi assiomaticamente (con inammissibile presunzione) o in via
congetturale, e che valuti, poi, il sinergico nesso di relazione causale tra tale
circostanza e l’addebito formulato, dando motivata contezza di come essa abbia
influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (v.,

ex

plurimis, Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, Rv. 234585).

2. Ebbene, tanto premesso in linea generale, stima il Collegio che nel caso
di specie la Corte di appello di Bologna abbia fatto buon governo dei principi
richiamati, sotto vari profili.
Osserva al riguardo il Collegio quanto segue.
2.1. Quanto al motivo di ricorso n. 1, esso è destituito di ogni fondamento,
in quanto, in realtà, la Corte di appello ha ritenuto sussistente un atteggiamento
sia doloso (nell’accezione specificata al punto n. 1.3. del “considerato in diritto”)
sia colposo di Tabaku Agim.
10

in sede investigativa che determinarono l’emissione del provvedimento

2.2. Anche il motivo di ricorso n. 2 è manifestamente infondato.
A fronte di un tentativo della difesa sostanzialmente parcellizzante delle
emergenze istruttorie, il Collegio prende atto che la Corte di merito – nel nucleo
essenziale del ragionamento svolto ed anche al netto delle dichiarazioni della
vittima della rapina del 25 gennaio 1994 (del resto, anche quelle giudicate
utilizzabili dalla difesa, rese il 22 gennaio 1994, collocano l’uomo come
compresente sul luogo del delitto ed in rapporti amicali con gli autori) – ha
ritenuto gravemente imprudente e, dunque, colposamente sinergico nella

l’effetto sinergico di plurimi comportamenti di Tabaku, e cioè:
a) la mancata presentazione dell’uomo alla Polizia due giorni dopo la rapina,
benchè a ciò, dopo essere stato trovato sul luogo della rapina, fosse stato
invitato formalmente con atto scritto;
b) l’essersi reso irreperibile immediatamente dopo (non potendo revocarsi in
dubbio l’effettività delle ricerche della polizia giudiziaria sulla base della generica
affermazione difensiva, di cui alle pp. 13-14 del ricorso, circa la ipotizzata
superficialità delle stesse) pur essendo a piena conoscenza di quanto accaduto,
per essere stato presente; e – ha rammentato la Corte – la fuga è stata
espressamente richiamata quale elemento indiziario nell’ordinanza cautelare a
suo tempo emessa per omicidio;
c) e l’essere andato in ospedale a trovare un connazionale che è risultato
essere stato ferito proprio durante la perpetrazione dell’omicidio (pp. 6-7
dell’ordinanza impugnata).
Il riferito ragionamento risulta logico ed immune da vizi emendabili in sede
di legittimità, in quanto del tutto in linea con i principi surrichiamati, nel rispetto
peraltro del principio di autonomia tra giudizio di cognizione penale e giudizio
sulla riparazione (di cui si è detto al punto n. 1.5. del “considerato in diritto”).
2.3. Quanto, poi, al motivo di ricorso n. 3, esso si concretizza, a ben vedere,
soltanto in un collage di richiami giurisprudenziali, più o meno pertinenti, e nulla
più. E si sono già richiamate (ai punti da n. 1.1. a n. 1.8.) le puntualizzazioni
della giurisprudenza di legittimità, anche nella qualificata composizione a Sezioni
Unite, che costituiscono i punti cardine della disciplina di cui occorre fare
applicazione.
2.4. Infine, in relazione al motivo di ricorso n. 4, si è già dato atto della
“tenuta” dell’ordinanza anche a prescindere dall’apporto conoscitivo del 25
gennaio 1994 e, in ogni caso, della coerenza di quanto descritto dalla giovane
agli inquirenti il 22 gennaio 1994 con il complessivo quadro emerso.
Si osserva che, in ogni caso, il ricorrente confonde vistosamente la
valutazione operata al momento della cautela, allorchè le dichiarazioni della
11

determinazione dell’Autorità giudiziaria a proposito della libertà personale,

donna erano ritualmente acquisite e pienamente utilizzabili, con quella svolta al
momento della cognizione dibattimentale. Ed è appena il caso di ribadire che «In
tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per
decidere se l’imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare
il comportamento dell’interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è
fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati
dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati
nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Nella specie, la Corte ha applicato il

fase cautelare e quadro probatorio alla base del giudizio assolutorio, ritenendo
legittima la valutazione del verbale di arresto e di alcune dichiarazioni
fisiologicamente inutilizzabili in dibattimento)»

(così Sez. 4, n. 41396 del

15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, cfr., ex plurimis, Sez. 4, n.
49771 del 17/10/2013, Palma, Rv. 257.651, resa in un caso di dichiarazioni rese
nelle indagini da coimputati che a dibattimento non si erano sottoposti ad esame
o avevano ritrattato; v. inoltre, Sez. 4, n. 38181 del 23/04/2009, Ferrigno, Rv.
245308; Sez. 4, n. 37026 del 03/06/2008, Bologna, Rv 241981).

3. Discende da tutte le considerazioni svolte la decisione in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che
si liquidano in euro mille.
Così deciso il 21/03/2018.

Il Consigliere estensore
Daniele Ce ci

Il P

idente

G mo Fumu
Vii/1

principio in un’ipotesi di non coincidenza tra quadro indiziario esaminato nella

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