Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18697 del 21/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 18697 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARILLI MARIO nato il 20/05/1970 a TARANTO

avverso l’ordinanza del 15/06/2017 del TRIBUNALE di TARANTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorrente, Marini Mario, a mezzo del difensore proponeva ricorso per
Cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Taranto,
in data 15/6/2017, ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 115/2002, con cui era rigettata
l’opposizione avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Giudice del Tribunale di

2.

I motivi di ricorso possono essere così riassunti.

Primo motivo: violazione dell’art. 606 lett, b) e c) cod. proc. pen. in relazione
all’art. 597 cod. proc. pen.
Secondo la prospettazione difensiva il giudice del provvedimento impugnato era
incorso in violazione di legge in quanto aveva individuato un nuovo motivo di
rigetto diverso da quello che era stato posto a fondamento del diniego adottato
dal primo giudice, in violazione dell’art. 597, cod. proc. pen.
Dovendo qualificarsi l’opposizione, ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 115/2002, come
appello, affermava la difesa, il giudice dell’impugnazione doveva attenersi al
provvedimento impugnato ed ai motivi di impugnazione.
Secondo motivo: violazione di legge in relazione all’art. 96, comma 2, d.P.R.
115/2002. Il giudice avrebbe erroneamente interpretato la norma in questione,
la quale consente in via presuntiva di ritenere superati i limiti di reddito in
presenza di precedenti penali a carico del ricorrente. Per potere richiamare in
maniera logica ed esauriente il reddito illecito, bisogna fare ricorso agli ordinari
mezzi di prova ed alle presunzioni stabilite dall’art. 2729 cod. civ. Tuttavia, il
giudice avrebbe dovuto indicare sulla scorta di quali elementi sia effettuato tale
giudizio presuntivo. Nella motivazione impugnata non vi sarebbe alcuna
indicazione degli elementi attraverso i quali si è giunti a ritenere operanti tali
presunzioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di doglianza è fondato e deve essere accolto.
Secondo l’orientamento più recente, ribadito in successive pronunce di
questa Sezione, il ricorso promosso ai sensi dell’art. 99 del d.P.R.

n. 115 del

2002, ha natura di mezzo dì impugnazione e, in quanto tale, è soggetto al
principio devolutivo.

2

Taranto.

Si è invero affermato che: «pur costituendo l’opposizione ex art. 99 un
rimedio straordinario ed atipico, non si può dubitare che esso debba essere
catalogato nell’area degli strumenti impugnatori, con i quali – cioè – si fa valere
una censura avverso un atto decisorio; con la conseguenza che sono applicabili i
principi dell’ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e di
divieto di reformatio in peius» (così, in motivazione, Sez. 4, n. 12491 del
02/03/2011, Rv. 250134)
Tale approdo giurisprudenziale, seguito ad una iniziale oscillazione degli
ratio, esplicitata nella

motivazione della citata pronuncia, nella constatazione che, nell’ambito delle
controversie aventi ad oggetto l’ammissione al diritto alla difesa gratuita, pur
non difettando un profilo di carattere patrimoniale, acquista innegabile peso la
circostanza che il diritto di cui si discute si riverbera sull’effettivo esercizio del
diritto di difesa nel processo penale. In tale ambito, quindi, appare razionale e
conforme ai principi dell’ordinamento ritenere che, dato il carattere accessorio
della controversia rispetto al processo penale, debbano trovare applicazione, fin
dove è possibile, i principi e le regole dell’ordinamento penale. Si è pertanto
affermato il principio così massimato:«È illegittimo il rigetto dell’opposizione al
diniego di ammissione al patrocinio a spese dello stato per motivi diversi da
quelli ritenuti dal primo giudice, poichè l’opposizione è uno strumento
impugnatorio, come tale regolato dai principi dell’ordinamento processuale
penale in tema di effetto devolutivo e divieto di “reformatio in pejus”» (Sez. 4, n.
12491 del 02/03/2011, Rv. 250134 cit.).

2. Nel caso in esame, la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello
Sato avanzata dal ricorrente, era stata dichiarata inammissibile dal giudice del
Tribunale di Taranto per la genericità del suo contenuto e per la mancanza del
requisito della specifica determinazione del reddito. Il Presidente del Tribunale, in
sede di opposizione aveva ritenuto argomento di carattere assorbente, ai fini del
rigetto, la tipologia dei precedenti penali annoverati dal richiedente, dai quali si
poteva desumere un presumibile superamento della soglia di reddito consentita
per l’ammissione. Si deve quindi ritenere che il provvedimento reso in
opposizione non abbia offerto risposta alle doglianze difensive dedotte con l’atto
oppositivo, introducendo una diversa motivazione.

3. L’ordinanza impugnata, alla luce dei principi richiamati, deve essere
annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto che, tenuto conto
dei principi sopra richiamati, dovrà valutare le sole questioni dedotte in sede di

3

orientamenti della Corte di legittimità, trova la sua

impugnazione dalla parte che ha proposto l’opposizione. L’ulteriore questione
sollevata dalla difesa del ricorrente rimane assorbita dalla decisione assunta.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
Taranto.

Il Consigliere estensore
riarosaria Bruno

ghu2.0
I

In Roma, così deciso il 21 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA