Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18696 del 28/03/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 18696 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

sul ricorso proposto da:
CADARIO FABIO N. IL 17/03/1983
avverso la sentenza n. 2779/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
18/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 28/03/2014

Ritenuto:

-che avverso detta pronuncia il prevenuto personalmente ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo l’ingiustificato diniego della attenuante di cui al co. 5 del citato art. 73, nonché il
mancato riconoscimento del beneficio ex art. 163 cod.pen.;
-che lo stesso prevenuto ha inoltrato in atti memoria nella quale rileva come in dipendenza della
sentenza n.32/2014, nelle more resa dalla Corte Costituzionale, è stata dichiarata la
incostituzionalità delle legge denominata Fini-Giovanardi; di tal chè è necessario procedere alla
rideterminazione della pena inflitta dalla Corte di Appello alla luce dei criteri dettati dall’originario
disposto normativo di cui al d.P.R. 309/90;
-che il primo motivo di annullamento si palesa del tutto destituito di fondamento, in quanto la Corte
distrettuale ha indicato, a giusta ragione, quali elementi ostativi alla applicazione della ipotesi di
lieve entità del fatto, la quantità della droga rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, nonché il
dato ponderale della stessa;
-che la censura attinente al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena non
può trovare ingresso, visto che in sede di merito la relativa istanza non è stata avanzata, per cui la
stessa non può costituire oggetto di esame in sede di legittimità;
-che, però, occorre prendere atto della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale, n.
32/2014. con la quale è stata dichiarata la non conformità a Costituzione del d.L. 272/05, convertito
in L. 49/06. Tale pronuncia ha, infatti, come conseguenza l’applicazione nel caso in esame delle
fattispecie incriminatrici e del trattamento sanzionatorio previsti dalla precedente normativa
contenuta nel d.P.R. 309/90, con particolare riguardo al regime sanzionatorio applicabile ai reati
concernenti le sostanze incluse nelle tabelle II e IV, allegate alla legge. In specie, le condotte di
detenzione delle cosiddette droghe leggere risultavano, e oggi risultano, sanzionate con anni da 2 a
6 di reclusione, oltre alla multa, e, dunque, con una pena edittale con parametri diversi e minori
rispetto a quella assunta come riferimento dal decidente nel caso di specie.
Conseguentemente la impugnata pronuncia va annullata con rinvio limitatamente al trattamento
sanzionatorio. affinché il giudice ad quem, in dipendenza di quanto osservato, proceda alla
riquantificazione della pena.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra
sezione della Corte di Appello di Genova; dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Così deciso in Roma il 28/3/2014.

-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Genova, ha confermato il decisum di
prime cure, reso a seguito di rito abbreviato, con il quale era stata dichiarata la penale responsabilità
di Fabio Cadario per il reato ex art. 73, d.P.R. 309/90. per illecita detenzione a fine di spaccio di
sostanze stupefacenti del tipo marijuana e haschisch, ed era stata inflitta al prevenuto la pena di anni
2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa ( pena base anni 6 di reclusione ed euro
27.000,00 di multa, ridotta ex art. 62 bis cod.pen. ad anni 4 de euro 18.000,00, ridotta ulteriormente
per il rito );

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