Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18696 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18696 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MITIC SANELA nato il 07/10/1981

avverso l’ordinanza del 26/05/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
lette le conclusioni del PG

Data Udienza: 21/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con ordinanza del 26 maggio 2017 la Corte di appello di Venezia ha

dichiarato inammissibile la domanda formulata da Mitic Sanela per la liquidazione
dell’equa riparazione dovuta all’ingiusta detenzione subita in custodia cautelare,
rilevando che la relativa domanda costituisce atto personale della parte e può
essere proposta solo personalmente o a mezzo di difensore munito di procura
speciale come previsto dall’art. 122 cod. proc. pen., da intendersi quale ha
distinto dal mero mandato di rappresentanza nel giudizio.
2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo

motivo, con cui censura il provvedimento impugnato osservando che la lettura
offerta dalla Corte della previsione normativa di cui all’art. 122 cod. proc. pen. laddove stabilisce che la procura debba contenere “la determinazione
dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce” – non tiene in
considerazione le indicazioni effettivamente contenute nella procura rilasciata
dalla ricorrente.

Ed invero, non solo la procura contiene il riferimento al

procedimento che ha visto la Mitic, assolta ex art. 530 cod. proc. pen., ma essa è
allegata all’istanza, il che non può deporre a favore di una interpretazione della
procura come funzionale all’ottenimento della riparazione per ingiusta
detenzione.
3.

Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di

Cassazione, ha chiesto il rigetto del ricorso, perché la domanda per equa
riparazione può essere proposta solo da difensore munito di procura speciale.
4.

Per dare soluzione alla questione è sufficiente richiamare alcuni principi

enunciati dalla giurisprudenza di legittimità ricordando che: “Nei casi in cui nel
giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di
difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di
conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del
mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa
in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della
procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine
all’effettiva portata della volontà della parte. (Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014 dep. 02/02/2015, M, Rv. 26247301; Sez. 2, n. 46159 del 11/07/2013 – dep.
18/11/2013, Ferrari, Rv. 25733501; (Sez. 4, n. 40293 del 10/06/2008 – dep.
29/10/2008, Allegrino e altro, Rv. 24147101). Ed inoltre che: “In tema di
riparazione per ingiusta detenzione, devono ritenersi mere imprecisioni formali,
non inficianti la validità della procura speciale, le irritualità che non pregiudicano
la ricostruzione in termini di certezza della volontà della parte di conferire al
difensore un mandato riferito alla richiesta di indennizzo, posto che per il rilascio
della procura speciale non sono previste formule sacramentali. (Sez. 4, n. 48571
2

difensore, munito di procura speciale, Sanela Mitic, affidandolo ad un unico

del 05/11/2013 – dep. 04/12/2013, Cervone, Rv. 25808901).
5.

Ciò che occorre verificare, dunque, è la chiara espressione della volontà

della parte. Anche quando la formula adottata non sia in sè idonea a
rappresentare una procura speciale ad litem (in quanto priva delle formalità
previste dall’art. 122 c.p.p.), il suo contenuto ed il fatto che la medesima sia
allegata all’istanza equa riparazione debbono indurre ad una interpretazione
sostanzialistica, ove emerga che la parte ha inteso non solo effettuare la nomina,
ma anche conferire al difensore i poteri necessari a far valere il diritto alla
riparazione.
In questo caso la volontà della parte è inequivocabile perché con la

procura allegata alla domanda si conferisce al difensore “ogni più ampio potere e
facoltà di legge ai sensi degli artt. 96 e segg. cod. proc. pen. al fine di compiere
ogni attività necessaria ed opportuna per l’espletamento del mandato con il
presente atto conferito”, mentre l’intitolazione della procura chiarisce che si
tratta di “atto di nomina a difensore e conferimento della procura speciale”.
7.

L’ordinanza va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli

atti alla Corte di appello di Venezia per l’ulteriore corso.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
alla Corte di Appello di Venezia per l’ulteriore corso.
Cosi deciso il 21/03/2018
Il Consi

re estensore

Mur Nardin

Il Pr sidente
Giac

umu

6.

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