Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18695 del 28/03/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 18695 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

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sul ricorso proposto da:
BATTIPAGLIA MARCO N. IL 17/12/1976
avverso la sentenza n. 1587/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 28/03/2014

Con sentenza in data 5/4/2013 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del
12/11/2012 emessa ex art.442 cod. proc. pen. dal Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Napoli con cui il Sig. Marco BATTIPAGLIA è stato condannato alla pena di 5
anni di reclusione e 20.000,00 euro di multa in relazione al reato previsto dall’art.73 del d.P.R.
9 ottobre 1990, n.309 (detenzione illegale di gr.1.815 circa ci marijuana) commesso il
3/7/2012.

Osserva, preliminarmente, la Corte che con sentenza n.32 del 12 febbraio 2014 la Corte
costituzionale ha dichiarato la illegittimità degli artt.4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre
2005, n.272, convertito in legge 21 febbraio 2006, n.49, che modificavano la disciplina dei
commi 1 e 4 dell’art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e abbandonavano i diversi regimi
sanzionatori fissati per le sostanze stupefacenti elencate, da un lato, nelle tabelle I e III (le
c.d. droghe pesanti) e quelle elencate nelle tabelle II e IV (le c.d. droghe leggere). La nuova
disciplina fissava dunque agli artt.1 e 1-bis dell’art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, un
unico trattamento sanzionatorio per tutte le sostanze stupefacenti.
A seguito dell’intervento del giudice delle leggi tornano in vigore i commi 1 e 4 del citato
art.73. A ciò consegue che per le sostanze contenute nelle tabelle II e IV la pena per le
condotte illegali viene fissata nell’intervallo fra due e sei anni di reclusione, anziché fra sei e
venti anni di reclusione; la pena scende, poi, all’intervallo fra sei mesi e quattro anni di
reclusione per le ipotesi di minore gravità, anziché fra 1 e sei anni di reclusione (oppure fra 1 e
5 anni ove applicabile la nuova ipotesi di reato introdotta dall’art.2, comma 1, lett.a, del d.l. 23
dicembre 2013, n.146, convertito in legge 21 febbraio 2014, n.10 – G.U. Serie generale n.43
del 21 febbraio 2014).
La rilevanza del nuovo e diverso regime sanzionatorio sulla decisione impugnata appare
evidente, posto che la pena base applicata al ricorrente si colloca oltre i limiti del minimo
edittale previsto dalla normativa allora in vigore e viene adesso a superare il massimo previsto
dalla disciplina più favorevole oggi applicabile, così che deve essere qualificata come pena
illegale.
Deriva da tale constatazione la necessità di annullare la decisione impugnata nella parte
relativa alla determinazione della pena e di rinviare gli atti al giudice di merito affinché proceda
a nuovo giudizio sul punto alla luce del trattamento sanzionatorio previsto dalla più favorevole
disciplina oggi in vigore.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra
Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso in Roma il 28/3/2014

E P O 291 TATA

Il Presidente

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta vizio motivazionale ai sensi
dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche.

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