Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18694 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18694 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BENTIVENGA EMANUELE nato il 31/10/1992 a PALERMO

avverso la sentenza del 31/05/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO

sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 31/5/2017 la Corte di appello di Palermo
rigettava l’istanza di equa riparazione presentata da Bentivenga Emanuele per la
dedotta ingiusta detenzione sofferta agli arresti domiciliari per il periodo dal
10/7/2014 al 6/11/2014, nell’ambito di procedimento nel quale il ricorrente
rispondeva del delitto di cui agli artt. 423 e 424 cod. pen., per avere cagionato

stabile, provocando il danneggiamento anche di altre vetture.
Dalle suddette imputazioni, il ricorrente era stato assolto per non avere
commesso il fatto con sentenza divenuta irrevocabile in data 8/5/2015.
2. Ricorreva per Cassazione Bentivenga Emanuele, a mezzo del difensore,
lamentando in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att.,
cod. proc. pen., quanto segue.
Primo motivo: vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606,
comma primo, lett. e), cod. proc. pen.
Secondo la difesa il giudice della riparazione sarebbe incorso in un evidente
errore nel riconoscere carattere di colpa grave al comportamento processuale
serbato dal ricorrente. Nel giudizio svolto nei confronti dell’imputato, non
avrebbe fatto buon governo delle norme e dei principi che regolano la materia.
Faceva notare la difesa di essersi subito attivata per mettere a conoscenza i
giudici della estraneità ai fatti del ricorrente. Nell’ambito del procedimento,
conclusosi nelle forme del rito abbreviato, la consulenza tecnica antropometrica
da cui era poi dipesa l’assoluzione dell’imputato era stata già prodotta in sede di
riesame dell’ordinanza genetica della misura, pochi giorni dopo l’interrogatorio di
garanzia.
Il giudice della riparazione avrebbe quindi travisato il fatto e le risultanze
processuali affermando, contrariamente a quanto risulta dagli atti, che vi era
stata inerzia difensiva. Alla luce di tale circostanza, comprovata dal riferimento
contenuto nella ordinanza del riesame alla consulenza tecnica prodotta dalla
difesa, apparirebbe incongruente il valore attribuito dal giudice al silenzio serbato
dall’imputato.
Secondo motivo: violazione dell’art. 314, cod.proc. pen.
L’interpretazione del comportamento ostativo al riconoscimento della chiesta
riparazione sarebbe erronea poiché, secondo tale interpretazione, anche il
silenzio irrilevante finirebbe per escludere il diritto alla riparazione. La
giurisprudenza di legittimità, sul punto, è orientata nel senso di riconoscere

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l’incendio di una vettura che era parcheggiata nell’area condominiale di uno

valore ostativo al silenzio, solo quando l’imputato, tacendo, ometta di rivelare
circostanze utili alla rivalutazione del materiale conoscitivo. Il Bentivenga, nei
caso in esame nulla avrebbe potuto aggiungere sulle circostanze del fatto,
considerato che ogni altro elemento apparteneva già al patrimonio conoscitivo
degli inquirenti.
3. Il P.G., con requisitoria scritta, chiedeva che venisse rigettato il ricorso.
4.

Ha depositato memoria il Ministero dell’Economia e delle Finanze,

rappresentato dall’Avvocatura di Stato, che ha concluso chiedendo la conferma

CONSIDERATO IN DIRITTO

e
1. Il primo motivo addotto dalla difesa

fondato, pertanto, il ricorso

deve essere accolto, con le precisazioni di seguito indicate.
2.

La Corte territoriale, pure avendo correttamente enunciato i principi

generali che sovrintendo alla materia della equa riparazione, nell’esaminare il
caso concreto, ha affermato che la perizia tecnica antropometrica svolta dal
consulente della difesa, era stata introdotta nel procedimento solo nella fase
dibattimentale. La difesa dell’istante, nel precisare che il giudizio si era svolto
nelle forme del rito abbreviato, ha segnalato, con idonea allegazione, che tale
consulenza era già stata prodotta innanzi al Tribunale del riesame, in sede di
impugnazione della ordinanza genetica. Ed invero, nella ordinanza del Tribunale
del riesame allegata al ricorso, si da atto del deposito in udienza della suddetta
consulenza.
La imprecisione in cui è incorsa la Corte d’appello, non è priva di rilievo nella
economia della vicenda in esame, avendo il giudice della riparazione affermato
che tale perizia aveva svolto un ruolo decisivo ai fini dell’assoluzione
dell’imputato, neutralizzando gli altri elementi indiziari raccolti nel corso delle
indagini.
La circostanza ha indotto il ricorrente a sostenere l’erroneità
dell’affermazione contenuta nella ordinanza impugnata, secondo la quale la
situazione indiziaria esistente a carico del ricorrente era rimasta immutata fino al
deposito della suddetta consulenza.
Tale aspetto merita più consono approfondimento da parte dei giudici della
riparazione, risultando evidente dalla lettura degli atti la inesattezza del dato
recepito dal giudice della riparazione che si traduce in un’aporia logica,
suscettibile di incrinare il ragionamento sostenuto nella ordinanza.
3. Occorre precisare, in proposito, che la Corte di legittimità ha più volte
affermato che il dolo o la colpa grave, come cause ostative al sorgere del diritto

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del provvedimento di rigetto.

soggettivo all’equo indennizzo per l’ingiusta detenzione, devono operare sia in
relazione al momento genetico che alla fase di mantenimento della privazione
della libertà (così, Sez. 4, n. 966 del 09/07/1992, Rv. 191836).
E’ quindi necessario verificare, alla luce delle argomentazioni sopra
illustrate, come la esistenza in atti di tale consulenza antropometrica, prima della
fase dibattimentale, abbia inciso sulla valutazione globale del comportamento
tenuto dal ricorrente in riferimento al mantenimento della misura.
L’ulteriore motivo di doglianza espresso dalla difesa rimane assorbito dalla

3. Ne consegue l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per
nuovo giudizio alla Corte d’appello di Palermo.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di
appello di Palermo.
In Roma, così deciso il 21/3/2018

Il Consigliere estensore
riarosaria Bruno

PArya« Q

Il Presidente
Giac o Fumu
/

decisione sul primo punto.

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