Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18693 del 28/03/2014
Penale Sent. Sez. 7 Num. 18693 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI
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sul ricorso proposto da:
SOLLA GENNARO N. IL 09/07/1981
avverso la sentenza n. 11316/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;
Data Udienza: 28/03/2014
Con sentenza in data 2/5/2013 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del
20/9/2012 emessa ex art.442 cod. proc. pen. dal Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Napoli con cui il Sig. Gennaro SOLLA è stato condannato alla pena di tre anni di
reclusione e 15.000,00 euro di multa in relazione al reato previsto dagli artt.110 cod. pen. e 73
del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (detenzione e cessione di hashish e marijuana) commesso i
6/2/2012.
Osserva preliminarmente la Corte che il ricorrente propone censure che introducono
contestazioni in punto di fatto e che sollecitano la Corte a rivisitare le valutazioni operate nel
merito dal giudicante; si tratta di richieste estranee al giudizio di legittimità alla luce di quanto
affermato dalla costante giurisprudenza, secondo cui è “preclusa al giudice di legittimità la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti” (fra tutte: Sezione Sesta
Penale, sentenza n.22256 del 26 aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).
Il ricorso, infatti, prospetta un lettura diversa dei fatti che è stata motivatamente rigettata dai
giudici di primo e secondo grado, i quali non illogicamente hanno valutato le caratteristiche
della condotta dell’imputato, la presenza di correi e la non occasionalità del reato, ritenendo
tali elementi congiuntamente incompatibili con l’ipotesi di minore gravità. Si tratta di
valutazione di merito che in assenza di vizi motivazionali non è suscettibile di censura in sede
di legittimità.
Osserva, peraltro, la Corte che con sentenza n.32 del 12 febbraio 2014 la Corte costituzionale
ha dichiarato la illegittimità degli artt.4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n.272,
convertito in legge 21 febbraio 2006, n.49, che modificavano la disciplina dei commi 1 e 4
dell’art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e abbandonavano i diversi regimi sanzionatori
fissati per le sostanze stupefacenti elencate, da un lato, nelle tabelle I e III (le c.d. droghe
pesanti) e quelle elencate nelle tabelle II e IV (le c.d. droghe leggere). La nuova disciplina
fissava dunque agli artt.1 e 1-bis dell’art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, un unico
trattamento sanzionatorio per tutte le sostanze stupefacenti.
A seguito dell’intervento del giudice delle leggi tornano in vigore i commi 1 e 4 del citato
art.73. A ciò consegue che per le sostanze contenute nelle tabelle II e IV la pena per le
condotte illegali viene fissata nell’intervallo fra due e sei anni di reclusione, anziché fra sei e
venti anni di reclusione; la pena scende, poi, all’intervallo fra sei mesi e quattro anni di
reclusione per le ipotesi di minore gravità, anziché fra 1 e sei anni di reclusione (oppure fra 1 e
5 anni ove applicabile la nuova ipotesi di reato introdotta dall’art.2, comma 1, lett.a, del d.l. 23
dicembre 2013, n.146, convertito in legge 21 febbraio 2014, n.10 – G.U. Serie generale n.43
del 21 febbraio 2014).
La rilevanza del nuovo e diverso regime sanzionatorio sulla decisione impugnata appare
evidente, posto che la pena base applicata al ricorrente si colloca nei limiti del minimo edittale
previsto dalla normativa allora in vigore e viene adesso a coincidere con il massimo previsto
dalla disciplina più favorevole oggi applicabile.
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta vizio motivazionale ai sensi
dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata applicazione dell’ipotesi attenuata
prevista dal comma 5 del citato art.73.
Deriva da tale constatazione la necessità di annullare la decisione impugnata nella parte
relativa alla determinazione della pena e di rinviare gli atti al giudice di merito affinché proceda
a nuovo giudizio sul punto alla luce del trattamento sanzionatorio previsto dalla più favorevole
disciplina oggi in vigore.
P.Q.M.
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Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra
Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso in Roma il 28/3/2014
Il Presidente