Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18693 del 07/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18693 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ASCOLI FRANCESCO ALESSANDRO nato il 02/10/1971 a VIBO VALENTIA
avverso l’ordinanza del 08/01/2018 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette/sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato ROTUNDO SERGIO del foro di CATANZARO in difesa di
D’ASCOLI FRANCESCO ALESSANDRO che chiede l’accoglimento del ricorso.
E’ presente l’avvocato PANELLA ALESSIA del Foro di Roma in difesa di D’ASCOLI
FRANCESCO ALESSANDRO in sostituzione dell’avvocato BORDONI GABRIELE del
Foro di Roma come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.
depositata in udienza che si associa alle conclusioni del codifensore chiedendone
l’accoglimento.

Data Udienza: 07/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 8.1.2018 il Tribunale di Bologna, in sede di appello ex
art. 310 cod. proc. pen. proposto nell’interesse dell’imputato Francesco D’Ascoli,
ha rigettato l’istanza e confermato la custodia cautelare in carcere applicata al
predetto in relazione a reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90, in relazione
ad un’associazione finalizzata alla illecita importazione e cessione di sostanza

2.

Ricorre per cassazione il D’Ascoli, a mezzo dei propri difensori,

deducendo la nullità dell’ordinanza de libertate per assenza di motivazione.
Lamenta che il Tribunale non ha minimamente affrontato l’argomento
dedotto dalla difesa circa la possibile sostituzione della misura in atto con quella
degli arresti domiciliari presso l’abitazione di congiunti dell’imputato a Torino (in
udienza era stata prodotta dichiarazione degli stessi di disponibilità ad ospitare il
D’Ascoli), limitandosi a negare l’adeguatezza degli arresti domiciliari in Calabria,
presso la casa di residenza del prevenuto.
Ritiene che a distanza di circa due anni dall’originaria applicazione della
misura le esigenze di cautela non possano che ritenersi affievolite, con
conseguente sopravvenuta adeguatezza di misura domiciliare in luogo diverso da
quello in precedenza valutato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. E’ insussistente il paventato vizio di motivazione, atteso che l’ordinanza
impugnata, nel richiamare il precedente provvedimento del 2.8.2017 con il quale
era stata tratteggiata la particolare pericolosità del D’Ascoli in relazione ai fatti
per cui si procede – stante la notevole capacità criminale del sodalizio di cui
costui era componente ed il suo ruolo di soggetto capace di relazionarsi su un
livello paritario con il coimputato Ventrici, posto al vertice dell’associazione – ha
ritenuto che non fossero concretamente emersi elementi sulla scorta dei quali
fosse possibile ritenere superata la presunzione di adeguatezza della misura
carceraria, avuto riguardo al delitto associativo a lui ascritto.
Per quanto attiene alla richiesta difensiva di arresti domiciliari a Torino, il
Tribunale ha evidenziato che proprio trovandosi in luogo diverso (Calabria) da
quello di commissione dei delitti contestati (commessi nel bolognese), il
prevenuto aveva intrattenuto relazioni in traffici diversi da quelli di sostanza

stupefacente del tipo cocaina.

stupefacente, a riprova della sua versatilità e del fatto che la restrizione in zona
diversa da quella di commissione dei reati non può dare certezza sul fatto che il
D’Ascoli si asterrà dalla replica di comportamenti criminosi.
Il Tribunale ha quindi ritenuto, con valutazione congrua e non
manifestamente illogica, come tale insindacabile in cassazione, che la misura
degli arresti domiciliari – anche se assistita da dispositivo elettronico – non possa
essere considerata rassicurante, per l’accertata inclinazione a relazioni illecite da
parte dell’imputato anche durante un regime di espiazione pena ed anche in area

3. Ne consegue, con manifesta evidenza, la infondatezza del denunciato
vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, poiché il profilo degli arresti
domiciliari in zona diversa dal luogo di commissione dei reati è stato
puntualmente affrontato dal giudice cautelare, secondo un iter logicoargomentativo che supera il vaglio di legittimità.

4. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.
186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in
dispositivo. Viene disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al
direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto
stabilito dall’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
ej.

12,-11

spese processuali e,della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Si
provveda ai sensi dell’art. 94.1 ter disp. att. cpp.
Così deciso il 7 marzo 2018

Il Consiglie
Ales

estensore
ro Ranaldi

Il P esidente
Gia

o Fumu

gar

diversa da quella dove si sono realizzate le condotte per cui è processo.

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