Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18692 del 28/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 18692 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

Er(T k t-4

~Lel

sul ricorso proposto da:
MORASCA DANIELE N. IL 13/08/1984
avverso la sentenza n. 11100/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 28/03/2014

Con sentenza in data 16/1/2013 la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la
sentenza emessa ex art.442 cod. proc. pen. il 11/6/2009 dal Giudice delle indagini preliminari
del Tribunale di Civitavecchia e ha rideterminato nei confronti del Sig. Daniele MORASCA la
pena nella misura di 2 anni e 8 mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa in relazione al
reato previsto dall’art.73, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso il
20/1/2009 mediante la detenzione illegale di 248,7 grammi di hashish.

Con memoria depositata in data 27/3/2014, e dunque tardivamente rispetto ai termini fissati
dalla seconda parte dell’art.61 cod. proc. pen. , il ricorrente ha sollecitato l’applicazione della
disciplina legale risultante dalla sentenza della Coret costituzionale emessa in data 25/2/2014.
Osserva preliminarmente la Corte che il ricorso appare palesemente infondato in quanto il
giudizio di merito operato dalla Corte di appello in ordine alla concedibilità della invocata
circostanza attenuante è sorretto da motivazione coerente con le circostanze di fatto (quantità
di sostanza sequestrata e abitualità di cessione a terzi di quantità non minime); si tratta,
dunque, di giudizio pacificamente non censurabile in sede di legittimità ove non è possibile
riesaminare le circostanze di fatto e non possono essere censurate le valutazioni di merito
sorrette da motivazione adeguata.
La Corte deve peraltro osservare che successivamente alla presentazione del ricorso la
disciplina applicabile è mutata in senso favorevole alla posizione del ricorrente. Infatti, con
sentenza n.32 del 12 febbraio 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità degli
artt.4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n.272, convertito in legge 21 febbraio 2006,
n.49, che modificavano la disciplina dei commi 1 e 4 dell’art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990,
n.309 e abbandonavano i diversi regimi sanzionatori fissati per le sostanze stupefacenti
elencate, da un lato, nelle tabelle I e III (le c.d. droghe pesanti) e quelle elencate nelle tabelle
H e IV (le c.d. droghe leggere). La nuova disciplina fissava dunque agli artt.1 e 1-bis
dell’art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, un unico trattamento sanzionatorio per tutte le
sostanze stupefacenti.
A seguito dell’intervento del giudice delle leggi tornano in vigore i commi 1 e 4 del citato
art.73. A ciò consegue che per le sostanze contenute nelle tabelle II e IV la pena per le
condotte illegali viene fissata nell’intervallo fra due e sei anni di reclusione, anziché fra sei e
venti anni di reclusione; la pena scende, poi, all’intervallo fra sei mesi e quattro anni di
reclusione per le ipotesi di minore gravità, anziché fra 1 e sei anni di reclusione (oppure fra 1 e
5 anni ove applicabile la nuova ipotesi di reato introdotta dall’art.2, comma 1, lett.a, del d.l. 23
dicembre 2013, n.146, convertito in legge 21 febbraio 2014, n.10 – G.U. Serie generale n.43
del 21 febbraio 2014).
La rilevanza del nuovo e diverso regime sanzionatorio sulla decisione impugnata appare
evidente, posto che la pena base applicata dai giudici di appello al sig. Morasca si colloca
attorno al minimo edittale previsto dalla normativa allora in vigore e viene adesso a coincidere,
invece, con il massimo edittale.
Deriva da tale constatazione la necessità di annullare la decisione impugnata nella parte
relativa alla determinazione della pena e di rinviare gli atti al giudice di merito affinché proceda
a nuovo giudizio sul punto alla luce del trattamento sanzionatorio previsto dalla più favorevole
disciplina oggi in vigore.
P.Q.M.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta errata applicazione di legge
ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione della
circostanza attenuante ex art.73, comma 5, citato.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra
Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Dicihiara il ricorso
inammissibile nel resto.
Così deciso in Roma il 28/3/2014

Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA