Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18692 del 07/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18692 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GALLICO DOMENICO nato il 30/08/1958 a PALMI

avverso l’ordinanza del 11/07/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
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Data Udienza: 07/03/2018

FATTO E DIRITTO

1. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Sassari, con l’ordinanza n.
865/2017 indicata in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione proposta da Domenico
Gallico avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di
Sassari non aveva accolto la sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato.

denunciando violazione di legge in relazione all’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n.
115/2002.
Il ricorrente si lamenta della omessa valutazione dei documenti allegati
all’istanza, ritenuti dal giudice meramente formali e non idonei a vincere la
presunzione di superamento del reddito. Espone che il suo reddito va
differenziato da quello dei suoi familiari; che le notizie circa il suo perdurante
inserimento in attività illecite non sono attuali, essendo state desunte da un atto
risalente al 2010; che sono false le asserzioni circa il fatto di aver percepito il 3%
del valore del capitolato d’appalto per i lavori dell’autostrada Salerno-Reggio
Calabria.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento
con rinvio del provvedimento impugnato.

4. Il ricorso è inammissibile.
Occorre premettere che l’ordinanza che decide l’opposizione di cui all’art. 99
d.P.R. n. 115/2002, quale per l’appunto quella in esame, può essere impugnata
con ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (ai sensi del comma 4
della norma citata) e non anche per vizio di motivazione.
Vero è che anche il difetto assoluto di motivazione, sotto il profilo della
motivazione apparente, costituisce una violazione di legge, ma è anche vero che
tale carenza motivazionale non è affatto riscontrabile nel caso di specie.
Il Tribunale di Sorveglianza, sviluppando un conferente percorso
argomentativo, del tutto immune da fratture di ordine logico in riferimento alle
valutazioni che assumono rilievo in questa sede, ha evidenziato nella ordinanza
impugnata che nel caso trova applicazione l’art. 76, comma 4-bis d.P.R. n. 115
del 2002 (come modificato dal d.l. n. 92 del 2008, convertito nella legge n. 125
del 2008), che prevede una presunzione (relativa, per come precisato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 139 del 2010) di superamento del limite di
reddito per i soggetti già condannati per i reati in esso indicati (sul presupposto

2. Avverso detta ordinanza propone personalmente ricorso l’interessato,

che l’autore degli stessi abbia beneficiato di redditi illeciti); che l’odierno
ricorrente rientra per l’appunto tra i destinatari della norma in esame; che
nessun documento idoneo a confutare la presunzione di legge è stato portato
all’attenzione del giudicante; che, anzi, ulteriori elementi appaiono idonei a
rafforzare la stessa presunzione di legge, visto che dal decreto del Ministro, di
applicazione del regime di cui all’art. 41-bis o.p., emerge che, nonostante la
lunga detenzione, il Gallico, nella attualità, continua a dirigere la cosca omonima
operante a Palmi, insieme al fratello, grazie alla intermediazione dei parenti

riferimento alle estorsioni e alla gestione del patrimonio della cosca fittiziamente
intestato a prestanome.

5. In definitiva – poiché l’ordinanza in esame può essere impugnata soltanto
per violazione di legge e poiché essa, ben lungi dall’essere immotivata, è
sorretta da ampia e articolata motivazione – il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali
e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), della somma di € 2.000,00 in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 7 marzo 2018

Il Consigliere estensore
Alessan

Ranaldi

Il Presidente
GiacOno Fumu

prossimi i quali, durante i colloqui, lo aggiornano e ricevono direttive, specie con

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