Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18691 del 28/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 18691 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

s ìz-4,37i4J 24
R23sul ricorso proposto da:
TANARI EMANUELE N. IL 16/03/1977
avverso la sentenza n. 854/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
05/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 28/03/2014

Con sentenza in data 5/6/2013 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del
14/11/2012 emessa ex art.442 cod. proc. pen. dal Tribunale di Roma con cui il Sig. Emanuele
TANARI è stato condannato alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione e 12.000,00 euro di
multa in relazione al reato previsto dall’art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 in relazione alla
detenzione accertata il 10 novembre 2012 di circa 1.560 grammi di hashish e 10 grammi di
ma rij ua na.

Con successiva memoria depositata il 10/3/2014 il ricorrente ha chiesto applicarsi gli effetti
della sentenza n.32 del 2014 della Corte costituzionale.
Osserva preliminarmente la Corte che entrambi i motivi sono manifestamente viziati da
genericità, in quanto ripropongono questioni già sollevate con l’atto di appello e puntualmente
affrontate dalla corte territoriale. In effetti, secondo il costante orientamento di questa Corte,
si considerano generici, con riferimento al disposto degli artt.581, comma primo, lett.c) e 591,
comma primo, lett. c) c.p.p., i motivi che ripropongono davanti al giudice di legittimità le
medesime doglianze presentate in sede di appello avverso la sentenza di primo grado e che
nella sostanza non tengono conto delle ragioni che la Corte di appello ha posto a fondamento
della decisione sui punti contestati. Si tratta di interpretazione costantemente applicata dalla
giurisprudenza di questa Corte ed espressa, da ultimo, con la sentenza della Sesta Sezione
Penale, n.22445 del 2009, P.M. in proc.Candita e altri, rv 244181, ove si afferma che “e’
inammissibile per genericità il ricorso per cessazione, i cui motivi si limitino a enunciare ragioni
ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato
dalla motivazione del provvedimento impugnato’.
Inoltre, il ricorrente propone censure che introducono contestazioni in punto di fatto e che
sollecitano la Corte a rivisitare le valutazioni operate nel merito dal giudicante; si tratta di
richieste estranee al giudizio di legittimità alla luce di quanto affermato dalla costante
giurisprudenza, secondo cui è “preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti” (fra tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza n.22256 del 26
aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148). Vanno quindi ritenuti inammissibili sia il primo sia il
secondo motivo di ricorso.
Meritano, invece, accoglimento le osservazioni contenute nella memoria citata. Con sentenza
n.32 del 12 febbraio 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità degli artt.4-bis e
4-vicies ter del di. 30 dicembre 2005, n.272, convertito in legge 21 febbraio 2006, n.49, che
modificavano la disciplina dei commi 1 e 4 dell’art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e
abbandonavano i diversi regimi sanzionatori fissati per le sostanze stupefacenti elencate, da un
lato, nelle tabelle I e III (le c.d. droghe pesanti) e quelle elencate nelle tabelle II e IV (le c.d.
droghe leggere). La nuova disciplina fissava dunque agli artt.1 e 1-bis dell’art.73 del d.P.R. 9
ottobre 1990, n.309, un unico trattamento sanzionatorio per tutte le sostanze stupefacenti.
A seguito dell’intervento del giudice delle leggi tornano in vigore i commi 1 e 4 del citato
art.73. A ciò consegue che per le sostanze contenute nelle tabelle II e IV la pena per le
condotte illegali viene fissata nell’intervallo fra due e sei anni di reclusione, anziché fra sei e
venti anni di reclusione; la pena scende, poi, all’intervallo fra sei mesi e quattro anni di
reclusione per le ipotesi di minore gravità, anziché fra 1 e sei anni di reclusione (oppure fra 1 e
5 anni ove applicabile la nuova ipotesi di reato introdotta dall’art.2, comma 1, lett.a, del d.l. 23

2

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta: vizio motivazionale ai
sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. con riferimento sia al giudizio di responsabilità penale
sia alla mancata concessione della circostanza attenuante prevista dal comma 5 del citato
art.73.

dicembre 2013, n.146, convertito in legge 21 febbraio 2014, n.10 – G.U. Serie generale
n.43
del 21 febbraio 2014).
La rilevanza del nuovo e diverso regime sanzionatorio sulla decisione impugnata appare
evidente, posto che la pena base applicata dai giudicanti al sig. Tanari si collocava attorno al
minimo edittale previsto dalla normativa allora in vigore e viene adesso a coincidere, invece,
con il massimo edittale.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra
Sezi ne della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. IMati.Lerni)te4 ,
tze..p./yo

iesu

Così deciso in Roma il 28/3/2014

L’

Il Presidente

Deriva da tale constatazione la necessità di annullare la decisione impugnata nella parte
relativa alla determinazione della pena e di rinviare gli atti al giudice di merito affinché proceda
a nuovo giudizio sul punto alla luce del trattamento sanzionatorio previsto dalla più favorevole
disciplina oggi in vigore.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA