Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18690 del 28/03/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 18690 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

s-ur79.1 24i-

ORDINANZ A

sul ricorso proposto da:
MOUTAWAKIL HAJAJ N. IL 01/01/1976
avverso la sentenza n. 1823/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
10/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 28/03/2014

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta: a) vizio motivazionale ai
sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta circostanza ex art.80 del
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; b) vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen.
con riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e alla
mancata riduzione della pena.
Con memoria successiva il ricorrente invoca l’applicazione del regime sanzionatorio risultante
dalla applicazione della sentenza della Corte costituzionale emessa il 12/2/2014.
Va osservato preliminarmente che il motivo concernente l’applicazione della circostanza
aggravante ex art.80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 è manifestamente infondato, posto che
detta applicazione è stata puntualmente e logicamente motivata dalla Corte di appello con
valutazioni che non si pongono in contrasto con la richiamata giurisprudenza di legittimità; ad
analoga conclusione deve giungersi per il motivo che ha ad oggetto il bilanciamento tra
circostanze, anch’esso manifestamente infondato avendo la Corte di appello offerto sul punto
una motivazione non censurabile e non suscettibile di diversa valutazione di merito da parte di
questa Corte.
Tuttavia, va riconosciuto che la modifica dei limiti di pena edittale conseguente alla pronuncia
della Corte costituzionale n.32 del 2014 presenta una obiettiva rilevanza nel caso in esame. A
seguito dell’intervento del giudice delle leggi tornano in vigore i commi 1 e 4 del citato art.73.
A ciò consegue che per le sostanze contenute nelle tabelle II e IV la pena per le condotte
illegali viene fissata nell’intervallo fra due e sei anni di reclusione, anziché fra sei e venti anni
di reclusione; la pena scende, poi, all’intervallo fra sei mesi e quattro anni di reclusione per le
ipotesi di minore gravità, anziché fra 1 e sei anni di reclusione (oppure fra 1 e 5 anni ove
applicabile la nuova ipotesi di reato introdotta dall’art.2, comma 1, lett.a, del d.l. 23 dicembre
2013, n.146, convertito in legge 21 febbraio 2014, n.10 – G.U. Serie generale n.43 del 21
febbraio 2014).
Deriva da tale constatazione la necessità di annullare la decisione impugnata nella parte
relativa alla determinazione della pena e di rinviare gli atti al giudice di merito affinché proceda
a nuovo giudizio sul punto alla luce del trattamento sanzionatorio previsto dalla più favorevole
disciplina oggi in vigore.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnatalimitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra
0v
Sezione della Corte di appello di
.per nuovo giudizio sul punto. ..-rmakkuentiet iweR 102/1Th,
Così deciso in Roma il 28/3/2014

• 5

TATA

Con sentenza in data 10/7/2013 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del
11/3/2013 emessa ex art.442 cod. proc. pen. dal Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Genova con cui il Sig. Hajaj MOUTAWAKIL è stato condannato in relazione al
reato previsto dagli artt.73 e 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 perché colpevole del reato di
importazione detenzione illecite di kg.52,6 circa di sostanza stupefacente (hashish) in data
11/10/2012, e condannato, con circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti recidiva
specifica infraquinquennale, alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione e 30.000,00 euro di
multa

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